Mediazione non esperita e quindi improcedibile la domanda in giudizio se alla procedura attivata dalla parte onerata si presenta il difensore senza procura sostanziale
Mediazione non esperita
La partecipazione alla mediazione obbligatoria del solo difensore della parte onerata ad avviare la procedura stragiudiziale, conduce alla improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione se l’avvocato delegato alla rappresentanza non è munito di procura sostanziale per la mediazione. Lo ha affermato il Tribunale di Pesaro, nella sentenza n. 484/2024.
Opposizione decreto ingiuntivo contratto bancario di mutuo
In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per ottenere il pagamento del debito residuo do un mutuo, parte opponente contesta il provvedimento perché gli interessi corrispettivi e moratori applicati sono usurari e quindi non dovuti. L’opposta nel costituirsi in giudizio contesta l’opposizione e la natura usuraria degli interessi sostenuta da controparte. Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo viene esperita la mediazione poiché, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari, la stessa è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria, in base al testo precedente la riforma Cartabia attuata per mezzo del decreto legislativo n. 149/2022.
Domanda improcedibile: se compare il difensore senza procura sostanziale
Nella sentenza il Tribunale competente ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473/2019 ha sancito che nella mediazione obbligatoria prevista per le materie indicate nell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, la condizione di procedibilità è soddisfatta se le parti compaiono personalmente, assistite dai loro rispettivi difensori, anche se è prevista la possibilità di farsi rappresentare, eventualmente dallo stesso difensore, purché lo stesso sia munito di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità è altresì soddisfatta se una o entrambe le parti, qualora non siano disponibili a procedere oltre, provvedano in ogni caso a comunicarlo alla fine del primo incontro di mediazione. L’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 sancisce comunque che davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati per cui la condizione di procedibilità non è soddisfatta se la parte si limita ad inviare il proprio legale senza presenziare all’incontro.
Fatta questa premessa, il Tribunale rileva che nel caso di specie l’opponente, entro la prima udienza ha eccepito l’improcedibilità della domanda, ragione per la quale è stata assegnato un termine alla parte opposta per attivare il procedimento di mediazione. La stessa ha quindi provveduto ad attivare il procedimento, ma davanti al mediatore, come emerge anche dal verbale, la stessa non è comparsa personalmente. All’incontro ha infatti presenziato un avvocato in sua rappresentanza, ma privo della apposita procura sostanziale per il procedimento di mediazione.
Il Tribunale ricorda infine che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la procedura di mediazione deve essere promossa dalla parte opposta per cui, se la stessa non si attiva, alla pronuncia di improcedibilità segue la revoca del decreto ingiuntivo. Ne consegue che nel caso di specie il decreto opposto va revocato e a causa dell’improcedibilità della domanda gli altri motivi di opposizione e le questioni di merito devono ritenersi assorbite.
Leggi anche: “La procura dell’avvocato per la mediazione”