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Il termine di 30 giorni per impugnare la delibera condominiale di cui all’art. 1137 c.c decorre ex novo se la mediazione fallisce

Decorrenza termine impugnazione delibera

Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali l’istanza di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza indicato dall’art. 1137 c.c. In caso di fallimento della procedura stragiudiziale di conciliazione, detto termine inizia a decorrere “ex novo” e per l’intera durata a partire dal deposito del verbale negativo mediazione presso la segreteria dell’organismo in cui la procedura si è svolta. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 3743 del 5 aprile 2024.

Impugnazione delibere condominiali: mediazione obbligatoria

Una società impugna alcune delibere adottate nel corso di un’assemblea condominiale a cui la stessa non ha partecipato. Nell’atto introduttivo la società chiede l’annullamento delle decisioni suddette esponendo nel dettaglio le ragioni delle richieste formulate.

Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepisce la tardività dell’opposizione. La procedura di mediazione avrebbe comportato la sospensione del termine per impugnare per cui, sommando il periodo intercorso tra la notifica del verbale assembleare e la data di presentazione dell’istanza di mediazione con quello intercorso tra il verbale negativo di mediazione e la notifica dell’atto di citazione il termine di 30 giorni previsto dal comma 2 dell’articolo 1137 c.c risulterebbe aspirato.

Mediazione e interruzione termine decadenza

La causa giunge in decisione e il Tribunale rigetta l’eccezione sollevata dal condominio convenuto per il quale il procedimento di mediazione avrebbe un effetto sospensivo e non interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 c.c.

L’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010 applicabile ratione temporis al caso di specie prevedeva che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dellorganismo”.

Dalla lettera della norma emerge che il termine di decorrenza per impugnare la delibera condominiale, in caso di fallimento della mediazione, torni a decorrere per la sua intera durata a partire dalla conclusione della procedura di mediazione, ossia con il deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo. Dopo la conclusione effettiva della procedura di mediazione e la formazione del verbale negativo della mediazione, inizia quindi a decorrere per intero ed ex novo il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 comma 2 del codice civile.

Nel caso di specie la procedura di mediazione obbligatoria si è conclusa con verbale negativo il 28 ottobre 2021. Il giudizio è stato tempestivamente instaurato con la notifica dell’atto di citazione il 25 novembre 2021. Parte convenuta comunque non ha contestato lo spirare del termine di 30 giorni fra la data di notifica del verbale assembleare e quello di comunicazione dell’istanza di mediazione. L’eccezione di decadenza sollevata dal condominio è quindi infondata.  

Leggi anche: “Impugnazione delibera condominiale: termine interrotto con la comunicazione di convocazione

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Delibera condominiale: se fallisce la mediazione, la decadenza decorre ex novo

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3743/2024, ha stabilito che l’istanza di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza di 30 giorni per impugnare le delibere condominiali ex art. 1137 c.c. In caso di fallimento della conciliazione, tale termine non viene semplicemente sospeso, ma decorre ex novo per l’intera durata a partire dal deposito del verbale negativo. Pertanto, l’azione giudiziale è tempestiva se proposta entro 30 giorni dalla conclusione della procedura stragiudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/04/2024
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Roberta De Luca

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Il termine di 30 giorni per impugnare la delibera condominiale di cui all’art. 1137 c.c decorre ex novo se la mediazione fallisce

Decorrenza termine impugnazione delibera

Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali l’istanza di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza indicato dall’art. 1137 c.c. In caso di fallimento della procedura stragiudiziale di conciliazione, detto termine inizia a decorrere “ex novo” e per l’intera durata a partire dal deposito del verbale negativo mediazione presso la segreteria dell’organismo in cui la procedura si è svolta. Lo ha affermato il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 3743 del 5 aprile 2024.

Impugnazione delibere condominiali: mediazione obbligatoria

Una società impugna alcune delibere adottate nel corso di un’assemblea condominiale a cui la stessa non ha partecipato. Nell’atto introduttivo la società chiede l’annullamento delle decisioni suddette esponendo nel dettaglio le ragioni delle richieste formulate.

Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepisce la tardività dell’opposizione. La procedura di mediazione avrebbe comportato la sospensione del termine per impugnare per cui, sommando il periodo intercorso tra la notifica del verbale assembleare e la data di presentazione dell’istanza di mediazione con quello intercorso tra il verbale negativo di mediazione e la notifica dell’atto di citazione il termine di 30 giorni previsto dal comma 2 dell’articolo 1137 c.c risulterebbe aspirato.

Mediazione e interruzione termine decadenza

La causa giunge in decisione e il Tribunale rigetta l’eccezione sollevata dal condominio convenuto per il quale il procedimento di mediazione avrebbe un effetto sospensivo e non interruttivo del termine di decadenza di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 c.c.

L’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010 applicabile ratione temporis al caso di specie prevedeva che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dellorganismo”.

Dalla lettera della norma emerge che il termine di decorrenza per impugnare la delibera condominiale, in caso di fallimento della mediazione, torni a decorrere per la sua intera durata a partire dalla conclusione della procedura di mediazione, ossia con il deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo. Dopo la conclusione effettiva della procedura di mediazione e la formazione del verbale negativo della mediazione, inizia quindi a decorrere per intero ed ex novo il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 1137 comma 2 del codice civile.

Nel caso di specie la procedura di mediazione obbligatoria si è conclusa con verbale negativo il 28 ottobre 2021. Il giudizio è stato tempestivamente instaurato con la notifica dell’atto di citazione il 25 novembre 2021. Parte convenuta comunque non ha contestato lo spirare del termine di 30 giorni fra la data di notifica del verbale assembleare e quello di comunicazione dell’istanza di mediazione. L’eccezione di decadenza sollevata dal condominio è quindi infondata.  

Leggi anche: “Impugnazione delibera condominiale: termine interrotto con la comunicazione di convocazione

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