Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.7405-2024

Per ratificare l’accordo raggiunto in mediazione sulle tabelle maggioranza bastano le maggioranze stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c.

Ratifica accordo di mediazione: basta la maggioranza
La delibera con cui l’assemblea condominiale ratifica l’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali è valida se viene approvata con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Lo ha precisato il Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 maggio 2024, n. 7405.

Delibera nulla: unanimità per approvare le tabelle millesimali
Un condomino agisce in giudizio per chiedere l’accertamento e la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali per violazione dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L’attore contesta il difetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti dalla legge. Nel caso di specie per l’attore sarebbe necessaria, per entrambi i quorum, l’unanimità.
Controparte si costituisce ed eccepisce in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito invece chiede che venga accertata e dichiarata la validità della delibera impugnata con conseguente rigetto di tutte le richieste dell’attore.

Maggioranze art. 1136 comma 2 per ratifica accordo di mediazione tabelle millesimali
La mediazione si svolge, ma il giudizio prosegue e giunge a decisione. Il giudice rileva che la questione del contendere debba identificarsi nella violazione delle maggioranze costitutive e deliberative necessarie per la ratifica dell’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali e non, come asserito da parte attrice, per la violazione dei quorum costitutivo e deliberativo della decisione che ha modificato le tabelle. Le maggioranze applicabili sono quelle previste dall’art. 1136 comma 2 del codice civile.

L’articolo 5 ter del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti che le delibere assembleari di ratifica degli accordi raggiunti in sede di mediazione richiedono le maggioranze di cui articolo 1136 comma due del codice civile. La delibera impugnata è quindi legittima perché hanno partecipato e deliberato tanti condomini rappresentanti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come si evince dalla lettura del verbale.

Leggi anche: Mediazione in condominio: l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.7405-2024

Delibera condominiale ratifica accordo mediazione basta la maggioranza degli intervenuti

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7405/2024, ha stabilito che la ratifica assembleare di un accordo di mediazione relativo alle tabelle millesimali non richiede l’unanimità, bensì le maggioranze previste dall’art. 1136 comma 2 c.c. Tale decisione, basata sull’art. 5 ter del D.Lgs. 28/2010, conferma la validità della delibera se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, respingendo così l’impugnazione per difetto di quorum deliberativo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/04/2024
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Antonella Zanchetta
Materia/e: Condominio

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.7405-2024

Per ratificare l’accordo raggiunto in mediazione sulle tabelle maggioranza bastano le maggioranze stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c.

Ratifica accordo di mediazione: basta la maggioranza
La delibera con cui l’assemblea condominiale ratifica l’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali è valida se viene approvata con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Lo ha precisato il Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 maggio 2024, n. 7405.

Delibera nulla: unanimità per approvare le tabelle millesimali
Un condomino agisce in giudizio per chiedere l’accertamento e la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali per violazione dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L’attore contesta il difetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti dalla legge. Nel caso di specie per l’attore sarebbe necessaria, per entrambi i quorum, l’unanimità.
Controparte si costituisce ed eccepisce in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito invece chiede che venga accertata e dichiarata la validità della delibera impugnata con conseguente rigetto di tutte le richieste dell’attore.

Maggioranze art. 1136 comma 2 per ratifica accordo di mediazione tabelle millesimali
La mediazione si svolge, ma il giudizio prosegue e giunge a decisione. Il giudice rileva che la questione del contendere debba identificarsi nella violazione delle maggioranze costitutive e deliberative necessarie per la ratifica dell’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali e non, come asserito da parte attrice, per la violazione dei quorum costitutivo e deliberativo della decisione che ha modificato le tabelle. Le maggioranze applicabili sono quelle previste dall’art. 1136 comma 2 del codice civile.

L’articolo 5 ter del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti che le delibere assembleari di ratifica degli accordi raggiunti in sede di mediazione richiedono le maggioranze di cui articolo 1136 comma due del codice civile. La delibera impugnata è quindi legittima perché hanno partecipato e deliberato tanti condomini rappresentanti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come si evince dalla lettura del verbale.

Leggi anche: Mediazione in condominio: l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione

Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.7405-2024

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia