Scarica Sentenza Tribunale di Roma N.7405-2024
Per ratificare l’accordo raggiunto in mediazione sulle tabelle maggioranza bastano le maggioranze stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c.
Ratifica accordo di mediazione: basta la maggioranza
La delibera con cui l’assemblea condominiale ratifica l’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali è valida se viene approvata con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Lo ha precisato il Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 maggio 2024, n. 7405.
Delibera nulla: unanimità per approvare le tabelle millesimali
Un condomino agisce in giudizio per chiedere l’accertamento e la dichiarazione di nullità della delibera di approvazione delle nuove tabelle millesimali per violazione dell’art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L’attore contesta il difetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti dalla legge. Nel caso di specie per l’attore sarebbe necessaria, per entrambi i quorum, l’unanimità.
Controparte si costituisce ed eccepisce in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito invece chiede che venga accertata e dichiarata la validità della delibera impugnata con conseguente rigetto di tutte le richieste dell’attore.
Maggioranze art. 1136 comma 2 per ratifica accordo di mediazione tabelle millesimali
La mediazione si svolge, ma il giudizio prosegue e giunge a decisione. Il giudice rileva che la questione del contendere debba identificarsi nella violazione delle maggioranze costitutive e deliberative necessarie per la ratifica dell’accordo di mediazione con cui sono state approvate le nuove tabelle millesimali e non, come asserito da parte attrice, per la violazione dei quorum costitutivo e deliberativo della decisione che ha modificato le tabelle. Le maggioranze applicabili sono quelle previste dall’art. 1136 comma 2 del codice civile.
L’articolo 5 ter del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti che le delibere assembleari di ratifica degli accordi raggiunti in sede di mediazione richiedono le maggioranze di cui articolo 1136 comma due del codice civile. La delibera impugnata è quindi legittima perché hanno partecipato e deliberato tanti condomini rappresentanti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come si evince dalla lettura del verbale.
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