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Il Condominio ha diritto al rimborso del compenso pagato all’amministratore che ha partecipato alla mediazione se la domanda giudiziale è infondata
Rimborso compenso mediazione amministratore di condominio
Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, se le domanda delle condomine attrici vengono rigettate, il condominio convenuto, in riconvenzionale, può chiedere e ottenere la condanna delle attrici a titolo di risarcimento, al rimborso del compenso che lo stesso ha corrisposto all’amministratore per la sua partecipazione alla procedura di mediazione, considerato che queste attività si sono rese necessarie a causa delle domande giudiziali attrici, poi rivelatesi del tutto infondate. Lo ha affermato il Tribunale di Milano nella sentenza n. 3809 del 4 aprile 2024.
Impugnazione delibera condominiale
Due condomine impugnano una delibera assembleare proponendo un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e la riunione con un altro procedimento. La parti convenute, nel costituirsi, chiedono in via riconvenzionale la condanna al pagamento delle spese successive alle iniziative giudiziali delle attrici e il risarcimento dei danni conseguenti alla lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La causa prosegue e giunge a sentenza.
Compenso amministratore per mediazione
Di estremo interesse per quanto riguarda la procedura di mediazione, tralasciando il merito della controversia, è la parte della motivazione in cui il Tribunale si esprime sulla domanda riconvenzionale con cui il condominio chiede il rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione, resasi necessaria a causa delle domande delle condomine attrici.
A causa dell’impugnazione della delibera da parte delle attrici il condominio in effetti ha dovuto pagare il compenso all’amministratore per la sua partecipazione alla mediazione, l’avvocato per la sua assistenza alla procedura stragiudiziale e ovviamente le spese della procedura stessa.
All’amministratore in particolare, che ha diritto al compenso orario di 50,00 euro all’ora, il Condominio ha corrisposto un compenso di Euro 63,44 per la sua partecipazione all’incontro di mediazione.
Per il Tribunale la domanda riconvenzionale del Condominio è fondata e merita di essere accolta. In effetti l’attività svolta dall’amministratore in mediazione e le spese della procedura stessa si sono rese necessarie a causa delle domande avanzate dalle attrici, poi rivelatesi infondate. Gli importi richiesti a titolo di rimborso inoltre sono congrui oltreché approvati dal Condominio nel momento in cui è stato conferito l’incarico all’amministratore.
Le attrici quindi devono essere condannate al pagamento della somma richiesta, che viene maggiorata dagli interessi legali, come previsto dall’art. 1284 c.c. comma I, con decorrenza dall’esborso fino alla proposizione della domanda giudiziale e degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c. comma IV, decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale fino al pagamento del saldo.
Il Tribunale respinge invece la richiesta condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. perché il danno non è stato dimostrato in modo rigoroso e perché la domanda è carente dal punto di vista dei presupposti sanzionatori richiesti dall’art. 96 c.p.c., ossia condotte improntate a grave negligenza o malafede della parte capaci di arrecare un danno diretto alla controparte e un danno indiretto all’Erario per il congestionamento degli uffici giudiziari con conseguenti ricadute sulla durata ragionevole del processo.
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