Mediazione obbligatoria: domanda improcedibile se la parte delega un terzo sostituirla in mediazione senza giustificati motivi
Scarica Sentenza Tribunale di Salerno N. 664-2026
Delega ingiustificata al difensore: domanda improcedibile
Nella mediazione obbligatoria, la partecipazione delegata della parte è ammessa solo in presenza di impedimenti oggettivi documentati. Senza giustificati motivi, la delega al difensore è insufficiente: il tentativo si considera non esperito, determinando l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il giudice non può dunque esaminare il merito della causa, poiché la presenza personale è condizione essenziale per la validità della procedura. Lo ha ribadito il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 664/2026.
Mediazione e mancata partecipazione personale della parte
Un condomino impugna una delibera assembleare. La controversia, poiché riguarda la materia condominiale, è soggetta al regime della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda. Nonostante l’invito del giudice a esperire il tentativo di conciliazione, l’attore (la parte onerata) non si presenta personalmente davanti al mediatore, decidendo invece di farsi rappresentare dal proprio difensore, al quale ha conferito una procura speciale.
Tuttavia, nel verbale di mediazione non risulta alcuna indicazione circa la sussistenza di un giustificato motivo impeditivo della presenza fisica del soggetto interessato. Constatata l’assenza ingiustificata della parte e ritenendo che la delega al legale non sia sufficiente a sanare tale mancanza in assenza di impedimenti oggettivi, il Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. La sentenza ribadisce quindi che la mediazione non è un mero adempimento burocratico delegabile a piacimento, ma un incontro volto alla ricerca di un accordo che richiede l’interazione diretta dei protagonisti del conflitto.
La partecipazione delegata in mediazione
Il cuore della sentenza risiede, pertanto, nell’interpretazione restrittiva della “partecipazione delegata”, in linea con l’orientamento già tracciato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8473/2019) e confermato dalla Riforma Cartabia.
In effetti la mediazione è strutturata come un procedimento di composizione dei conflitti e non solo di questioni giuridiche. Per questo motivo, la legge esige che le parti compaiano personalmente. La ratio è chiara: solo i titolari del diritto possono disporre dello stesso in modo consapevole e immediato durante le sessioni di negoziazione facilitata.
La possibilità di delegare un rappresentante, spesso il difensore, è ammessa, ma non è una scelta libera o discrezionale. La partecipazione delegata è valida solo se:
- esistono impedimenti oggettivi o giustificati motivi che rendono impossibile o estremamente difficoltosa la presenza fisica della parte;
- la delega sia conferita tramite una procura speciale sostanziale (che attribuisca il potere di transigere e conciliare la lite).
Una delega conferita in assenza di un reale motivo impediente equivale a una mancata comparizione. Ciò determina due effetti principali:
- il tentativo di mediazione si considera come “non esperito”. Di conseguenza, il processo non può proseguire nel merito e viene chiuso con una sentenza di rito;
- la parte che non partecipa senza giustificato motivo può essere condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato e il giudice può desumere argomenti di prova sfavorevoli dal suo comportamento (ex art. 116 c.p.c.).
In conclusione la mediazione richiede un impegno attivo. Delegare il legale “per comodità” senza una ragione valida invalida l’intero percorso stragiudiziale, travolge l’azione legale intrapresa.
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