Scarica Sentenza Tribunale di Agrigento N. 72-2026

La pronuncia del Tribunale di Agrigento è interessante per i lettori di MondoADR perché applica in modo netto un principio che ha ormai assunto un ruolo decisivo nella prassi: la mediazione obbligatoria, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, non è un adempimento neutro, ma una condizione di procedibilità il cui mancato assolvimento da parte del soggetto onerato incide direttamente sulla sorte del monitorio.

Il caso

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti degli opponenti per il pagamento di una somma derivante da un rapporto locatizio. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando l’esistenza del credito e chiedendo la revoca del monitorio. Le opposte si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il punto decisivo, però, non stava tanto nel merito della pretesa quanto nella mancata attivazione della mediazione obbligatoria, pur trattandosi di materia rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Il Tribunale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, ha ritenuto che l’onere di promuovere la procedura gravasse sulla parte opposta e che la sua inerzia dovesse determinare l’improcedibilità della domanda monitoria e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Il punto centrale: l’onere grava sull’opposto

Il cuore della sentenza sta proprio qui. Il Tribunale ricorda che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale, essendo colui che fa valere la pretesa creditoria. È quindi su di lui che grava l’onere di attivare la mediazione, quando la materia lo richiede.

Questo passaggio è molto importante per MondoADR perché riafferma una verità processuale che ha anche una chiara valenza sostanziale: la mediazione deve essere promossa da chi vuole far valere il diritto, non da chi si limita a resistere a una pretesa già azionata in via monitoria. La sentenza, così facendo, restituisce coerenza al sistema e impedisce che l’onere venga rovesciato sul debitore opponente.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne riconosce la serietà

Il Tribunale tratta la mediazione come una vera condizione di procedibilità, non come una parentesi formale. Il mancato esperimento della procedura da parte dell’opposto non viene minimizzato, né trattato come irregolarità innocua. Al contrario, il giudice ne trae la conseguenza più coerente con il sistema delineato dalle Sezioni Unite: la domanda diventa improcedibile e il decreto deve essere revocato.

È proprio questo il profilo più favorevole alla mediazione. L’istituto viene preso sul serio al punto da incidere direttamente sulla tenuta del titolo monitorio. Non siamo davanti a un adempimento che il processo può assorbire senza effetti. Siamo, invece, davanti a una condizione che, se omessa, altera la stessa legittimità della prosecuzione dell’azione monitoria.

Il valore pratico della decisione

Il pregio della sentenza è anche la sua chiarezza operativa. Il messaggio per gli operatori è netto: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può pensare di limitarsi a difendere il titolo e attendere l’iniziativa altrui; se viene proposta opposizione, deve attivare lui il procedimento di mediazione.

Questo è un punto molto importante anche sul piano culturale. La mediazione non si pone in contrasto con il monitorio, ma ne condiziona la tenuta successiva, imponendo al creditore opposto di assumersi la responsabilità di attivare il tentativo di composizione della lite.

Il tema del termine: non conta solo il termine dei quindici giorni, conta il risultato utile

Interessante è anche il passaggio in cui il Tribunale si sofferma sul tema del termine. La sentenza ricorda che ciò che rileva non è una lettura rigida e meccanica del termine dei quindici giorni in sé, ma il fatto che la mediazione sia utilmente attivata e si concluda prima dell’udienza fissata per la verifica del suo esito.

Il punto, però, nel caso concreto è ancora più grave: qui non si trattava di una mediazione iniziata tardi ma comunque conclusa in tempo utile. Si trattava di una procedura che non risultava proprio avviata dalle parti opposte prima dell’udienza di verifica. Per questo, osserva il Tribunale, il vizio si è definitivamente cristallizzato.

È un passaggio importante perché evita due errori opposti:

  • da un lato, il formalismo che riduce tutto al computo dei giorni;
  • dall’altro, la sottovalutazione dell’inerzia totale della parte onerata.

La sentenza si colloca in un punto di equilibrio: non fa del termine un feticcio, ma neppure consente che l’inerzia venga banalizzata.

La mediazione come strumento di ordine pubblico processuale

Un altro elemento interessante della motivazione è il rilievo dato alla dimensione pubblicistica dell’istituto. Il Tribunale sottolinea che la finalità sottesa alla mediazione obbligatoria è sia conciliativa sia deflattiva, e che proprio questa ratio rende indisponibile per le parti non solo il fatto dell’esperimento della procedura, ma anche il suo corretto svolgimento nei tempi e nei modi fissati dalla legge.

Anche questo è un messaggio utile per MondoADR. La mediazione non viene trattata come un optional negoziale, ma come un segmento del sistema processuale civile, pensato per favorire una soluzione preventiva della lite e, se questo non accade, per consentire comunque un accesso ordinato alla giurisdizione.

La revoca del decreto come conseguenza coerente

Il Tribunale di Agrigento richiama correttamente il principio delle Sezioni Unite secondo cui la differenza tra attribuire l’onere all’opposto o all’opponente non è neutra sul piano degli effetti: se l’onere grava sull’opposto e costui resta inerte, il decreto deve essere revocato; se gravasse sull’opponente, l’ingiunzione diverrebbe irrevocabile.

È proprio per evitare questo rovesciamento irragionevole che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la corretta imputazione dell’onere. La sentenza in commento applica questo principio in modo lineare e ne valorizza la portata concreta.

Per MondoADR, questo è il passaggio più forte: la mediazione obbligatoria ha effetti reali sul titolo monitorio e non può essere ridotta a una tappa puramente ornamentale del contenzioso.

Un’applicazione semplice, ma utile

Va detto con franchezza che la sentenza non presenta particolari raffinatezze argomentative e, in alcuni passaggi, la motivazione indulge in ricostruzioni più ampie del necessario. Ma ciò non toglie utilità alla decisione. Anzi, proprio la sua linearità rende il principio facilmente leggibile: se l’opposto non attiva la mediazione obbligatoria, il decreto va revocato.

Per un pubblico professionale interessato alla pratica dell’ADR, questa chiarezza è un pregio più che un limite.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Agrigento merita attenzione perché ribadisce in modo netto che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare il procedimento grava sulla parte opposta e la sua inerzia comporta l’improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto.

È una decisione favorevole alla mediazione perché ne conferma la serietà e l’effettiva capacità di incidere sul processo. E ricorda, in modo molto pratico, che la mediazione obbligatoria non è un passaggio neutro o dilatorio: è una condizione che può decidere la sorte stessa del titolo azionato in giudizio.

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Se l’opposto non attiva la mediazione, il decreto va revocato

Con la sentenza n. 72 del 21 gennaio 2026, il Tribunale di Agrigento ribadisce un principio ormai centrale nel rapporto tra mediazione obbligatoria e procedimento monitorio: nelle controversie soggette a mediazione, una volta proposta opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare il procedimento grava sulla parte opposta e, se essa non vi provvede, alla declaratoria di improcedibilità consegue la revoca del decreto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 21/01/2026
N° sentenza: 72-2026
Curia: Tribunale di Agrigento
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La pronuncia del Tribunale di Agrigento è interessante per i lettori di MondoADR perché applica in modo netto un principio che ha ormai assunto un ruolo decisivo nella prassi: la mediazione obbligatoria, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, non è un adempimento neutro, ma una condizione di procedibilità il cui mancato assolvimento da parte del soggetto onerato incide direttamente sulla sorte del monitorio.

Il caso

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti degli opponenti per il pagamento di una somma derivante da un rapporto locatizio. Gli ingiunti proponevano opposizione, contestando l’esistenza del credito e chiedendo la revoca del monitorio. Le opposte si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il punto decisivo, però, non stava tanto nel merito della pretesa quanto nella mancata attivazione della mediazione obbligatoria, pur trattandosi di materia rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Il Tribunale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020, ha ritenuto che l’onere di promuovere la procedura gravasse sulla parte opposta e che la sua inerzia dovesse determinare l’improcedibilità della domanda monitoria e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Il punto centrale: l’onere grava sull’opposto

Il cuore della sentenza sta proprio qui. Il Tribunale ricorda che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale, essendo colui che fa valere la pretesa creditoria. È quindi su di lui che grava l’onere di attivare la mediazione, quando la materia lo richiede.

Questo passaggio è molto importante per MondoADR perché riafferma una verità processuale che ha anche una chiara valenza sostanziale: la mediazione deve essere promossa da chi vuole far valere il diritto, non da chi si limita a resistere a una pretesa già azionata in via monitoria. La sentenza, così facendo, restituisce coerenza al sistema e impedisce che l’onere venga rovesciato sul debitore opponente.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché ne riconosce la serietà

Il Tribunale tratta la mediazione come una vera condizione di procedibilità, non come una parentesi formale. Il mancato esperimento della procedura da parte dell’opposto non viene minimizzato, né trattato come irregolarità innocua. Al contrario, il giudice ne trae la conseguenza più coerente con il sistema delineato dalle Sezioni Unite: la domanda diventa improcedibile e il decreto deve essere revocato.

È proprio questo il profilo più favorevole alla mediazione. L’istituto viene preso sul serio al punto da incidere direttamente sulla tenuta del titolo monitorio. Non siamo davanti a un adempimento che il processo può assorbire senza effetti. Siamo, invece, davanti a una condizione che, se omessa, altera la stessa legittimità della prosecuzione dell’azione monitoria.

Il valore pratico della decisione

Il pregio della sentenza è anche la sua chiarezza operativa. Il messaggio per gli operatori è netto: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, il creditore che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo non può pensare di limitarsi a difendere il titolo e attendere l’iniziativa altrui; se viene proposta opposizione, deve attivare lui il procedimento di mediazione.

Questo è un punto molto importante anche sul piano culturale. La mediazione non si pone in contrasto con il monitorio, ma ne condiziona la tenuta successiva, imponendo al creditore opposto di assumersi la responsabilità di attivare il tentativo di composizione della lite.

Il tema del termine: non conta solo il termine dei quindici giorni, conta il risultato utile

Interessante è anche il passaggio in cui il Tribunale si sofferma sul tema del termine. La sentenza ricorda che ciò che rileva non è una lettura rigida e meccanica del termine dei quindici giorni in sé, ma il fatto che la mediazione sia utilmente attivata e si concluda prima dell’udienza fissata per la verifica del suo esito.

Il punto, però, nel caso concreto è ancora più grave: qui non si trattava di una mediazione iniziata tardi ma comunque conclusa in tempo utile. Si trattava di una procedura che non risultava proprio avviata dalle parti opposte prima dell’udienza di verifica. Per questo, osserva il Tribunale, il vizio si è definitivamente cristallizzato.

È un passaggio importante perché evita due errori opposti:

  • da un lato, il formalismo che riduce tutto al computo dei giorni;
  • dall’altro, la sottovalutazione dell’inerzia totale della parte onerata.

La sentenza si colloca in un punto di equilibrio: non fa del termine un feticcio, ma neppure consente che l’inerzia venga banalizzata.

La mediazione come strumento di ordine pubblico processuale

Un altro elemento interessante della motivazione è il rilievo dato alla dimensione pubblicistica dell’istituto. Il Tribunale sottolinea che la finalità sottesa alla mediazione obbligatoria è sia conciliativa sia deflattiva, e che proprio questa ratio rende indisponibile per le parti non solo il fatto dell’esperimento della procedura, ma anche il suo corretto svolgimento nei tempi e nei modi fissati dalla legge.

Anche questo è un messaggio utile per MondoADR. La mediazione non viene trattata come un optional negoziale, ma come un segmento del sistema processuale civile, pensato per favorire una soluzione preventiva della lite e, se questo non accade, per consentire comunque un accesso ordinato alla giurisdizione.

La revoca del decreto come conseguenza coerente

Il Tribunale di Agrigento richiama correttamente il principio delle Sezioni Unite secondo cui la differenza tra attribuire l’onere all’opposto o all’opponente non è neutra sul piano degli effetti: se l’onere grava sull’opposto e costui resta inerte, il decreto deve essere revocato; se gravasse sull’opponente, l’ingiunzione diverrebbe irrevocabile.

È proprio per evitare questo rovesciamento irragionevole che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la corretta imputazione dell’onere. La sentenza in commento applica questo principio in modo lineare e ne valorizza la portata concreta.

Per MondoADR, questo è il passaggio più forte: la mediazione obbligatoria ha effetti reali sul titolo monitorio e non può essere ridotta a una tappa puramente ornamentale del contenzioso.

Un’applicazione semplice, ma utile

Va detto con franchezza che la sentenza non presenta particolari raffinatezze argomentative e, in alcuni passaggi, la motivazione indulge in ricostruzioni più ampie del necessario. Ma ciò non toglie utilità alla decisione. Anzi, proprio la sua linearità rende il principio facilmente leggibile: se l’opposto non attiva la mediazione obbligatoria, il decreto va revocato.

Per un pubblico professionale interessato alla pratica dell’ADR, questa chiarezza è un pregio più che un limite.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Agrigento merita attenzione perché ribadisce in modo netto che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivare il procedimento grava sulla parte opposta e la sua inerzia comporta l’improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto.

È una decisione favorevole alla mediazione perché ne conferma la serietà e l’effettiva capacità di incidere sul processo. E ricorda, in modo molto pratico, che la mediazione obbligatoria non è un passaggio neutro o dilatorio: è una condizione che può decidere la sorte stessa del titolo azionato in giudizio.

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