Scarica Sentenza Tribunale di Sulmona-267-2024
Impugnazione delibera condominiale: il termine sospeso dalla richiesta di mediazione, ricomincia a decorrere dal deposito del verbale negativo di mediazione
Termine di decadenza impugnazione delibera
Il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c per impugnare una delibera assembleare condominiale, impedito con la comunicazione all’amministratore della domanda di mediazione, riprende a decorrere interamente dal deposito del verbale negativo di mediazione, come precisato in origine dall’abrogato art. 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 28 del 2010. Lo ha chiarito il Tribunale di Sulmona nella sentenza n. 267/2024.
Impugnazione delibera: decadenza mediazione e azione tardiva
In una causa condominiale, come tale soggetta all’obbligo di mediazione, parte ricorrente chiede l’annullamento della delibera condominiale del 19 agosto 2023 e la condanna della controparte al pagamento delle spese legali, incluse quelle della fase di mediazione.
Parte convenuta contesta l’ammissibilità delle domande presentate, sollevando due importanti eccezioni preliminari:
- decadenza per violazione dei termini di mediazione: la domanda di mediazione è decaduta per il mancato rispetto del termine fissato dall’ 1137, comma 2, c.c;
- tardività dell’azione giudiziaria: il ricorso giudiziario è stato proposto oltre i 30 giorni prescritti dall’ 8, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010, calcolati dalla convocazione per la mediazione (25 settembre 2023), con termine ultimo fissato al 24 dicembre 2023.
Impugnazione delibera: il termine decorre dal deposito del verbale negativo di mediazione
Il Tribunale nell’esaminare le eccezioni procedurali sollevate dalla parte resistente, con particolare riguardo alla decadenza dell’azione per impugnare le delibere, giunge ad affermare due importanti principi, che si risolvono in favore della parte ricorrente.
- Sull’eccezione di decadenza per violazione dei termini di mediazione il Tribunale precisa che la sospensione feriale dei termini si applica anche al procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5, decreto legislativo n. 28/2010), come confermato dalla giurisprudenza (Trib. Roma, 2019). Pertanto, il termine di 30 giorni per proporre la mediazione non decorre dal 19 agosto 2023 (data della delibera), ma dal 1° settembre 2023. L’istanza di mediazione è stata presentata il 13 settembre 2023 e comunicata alle parti il 25 settembre 2023. Il termine di legge pertanto non può considerarsi spirato.
- In relazione invece all’eccezione di decadenza per l’azione giudiziale il Tribunale precisa che con la riforma del decreto legislativo n. 28/2010, il termine per proporre ricorso decorre dal deposito del verbale negativo di mediazione, come interpretato teleologicamente per evitare sovrapposizioni tra mediazione e giudizio. Nel caso in esame, poiché il verbale negativo risale al 14 dicembre 2023 e il ricorso è stato depositato il 24 dicembre 2023, il termine decadenziale per introdurre l’azione giudiziale è stato rispettato.
Questa sentenza ha importanti implicazioni per i condomini, facendo chiarezza su un aspetto particolarmente controverso della mediazione in materia condominiale. Essa sancisce infatti che il termine per impugnare una delibera condominiale, sospeso dalla richiesta di mediazione, ricomincia a decorrere interamente dal deposito del verbale negativo di mediazione. In questo modo il condomino ha a disposizione un nuovo termine di 30 giorni per decidere se adire le vie legali a partire dal momento in cui la mediazione si è conclusa senza esito positivo.
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