Scarica Sentenza Tribunale di Foggia n. 1705-2025

Decadenza dal diritto di impugnare se non si comunica la convocazione per la mediazione al condominio entro i 30 giorni art. 1137 c.c.

Mancata convocazione in mediazione entro 30 giorni: decadenza impugnazione delibera
Riguardo alla sequenza temporale tra mediazione e azione giudiziaria per l’impugnazione di una delibera condominiale, è cruciale la tempestività della comunicazione relativa alla mediazione. Se il condomino sceglie di esperire il tentativo di mediazione prima di introdurre il ricorso in Tribunale, la comunicazione della convocazione al condominio assume un’importanza decisiva. Il condomino infatti decade dal diritto di impugnare se non comunica la convocazione per la mediazione al condominio entro i 30 giorni previsti dall’Art. 1137 c.c. Questo adempimento è essenziale per agganciare il tentativo di mediazione al termine di decadenza stabilito dalla legge. Lo ha precisato il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1705/2025.

Impugnazione delibera assembleare
Una condomina agisce contro il Condominio di cui fa parte, chiedendo l’annullamento della delibera assembleare del 9 agosto 2024 per la sua mancata convocazione, per assenza del quorum deliberativo e per la mancata indicazione dei voti per la nomina del nuovo amministratore. Il Condominio resistente eccepisce in via preliminare la decadenza della condomina dall’impugnazione per il mancato avvio della mediazione obbligatoria entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c, a cui conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso avversario.

Decadenza impugnazione se non si comunica convocazione in mediazione entro 30 giorni
Il Tribunale però, nel rigettare l’eccezione del Condominio, precisa che il ricorso è ammissibile e va accolto, chiarendo la combinazione tra il termine di decadenza di 30 giorni (art. 1137 c.c.) e la mediazione nei termini che si vanno a illustrare.
Se il condomino avvia prima la mediazione, deve comunicare la convocazione entro 30 giorni e, in caso di esito negativo, deve introdurre il giudizio entro un ulteriore termine di 30 giorni dal deposito del verbale negativo, altrimenti decade dall’impugnazione.
Il legislatore ha concepito il sistema della mediazione come uno strumento essenziale per la deflazione del carico processuale, mirando a una risoluzione concreta delle controversie, in particolare quelle relative alle delibere assembleari, e alla composizione del contrasto di fondo tra i condomini. Pertanto, la mediazione non deve essere vista come un mero adempimento formale, ma come una effettiva opportunità di conciliazione.
L’esperimento del tentativo di mediazione infatti è obbligatorio per determinate materie, ma la sua omissione comporta soltanto l’improcedibilità dell’azione giudiziale, e non la sua inammissibilità.
“Se è vero che, qualora esperito per primo il tentativo di mediazione, il condomino decade dal diritto di impugnare, sia che non comunichi la convocazione nei 30 giorni al condominio, sia che, successivamente, non introduca il giudizio nel termine di ulteriore di 30 giorni dal deposito del verbale con esito negativo, la decadenza non può mai prodursi se, entro i 30 giorni, il condomino avvii l’azione giudiziaria, come nel caso di specie.”
Più precisamente, la delibera era del 9 agosto 2024 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 26 settembre 2024, risultando quindi tempestivo, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. Il ricorso pertanto, dal punto di vista procedurale è stato ritenuto ammissibile.

Leggi anche: Impugnazione delibera condominio: serve la comunicazione della mediazione alla controparte

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Condominio: convocazione incontro mediazione da comunicare entro 30 giorni per evitare la decadenza

La sentenza n. 1705/2025 del Tribunale di Foggia chiarisce il rapporto tra mediazione e termini di decadenza per l’impugnazione di una delibera condominiale. Se il condomino avvia prima la mediazione, deve comunicare la convocazione entro 30 giorni (art. 1137 c.c.) e, in caso di esito negativo, introdurre il giudizio entro altri 30 giorni. Tuttavia, la decadenza non opera se l’azione giudiziaria viene avviata direttamente entro il termine dei 30 giorni, rendendo il ricorso ammissibile e tempestivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 09/10/2025
Curia: Tribunale di Foggia
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: Condominio

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Decadenza dal diritto di impugnare se non si comunica la convocazione per la mediazione al condominio entro i 30 giorni art. 1137 c.c.

Mancata convocazione in mediazione entro 30 giorni: decadenza impugnazione delibera
Riguardo alla sequenza temporale tra mediazione e azione giudiziaria per l’impugnazione di una delibera condominiale, è cruciale la tempestività della comunicazione relativa alla mediazione. Se il condomino sceglie di esperire il tentativo di mediazione prima di introdurre il ricorso in Tribunale, la comunicazione della convocazione al condominio assume un’importanza decisiva. Il condomino infatti decade dal diritto di impugnare se non comunica la convocazione per la mediazione al condominio entro i 30 giorni previsti dall’Art. 1137 c.c. Questo adempimento è essenziale per agganciare il tentativo di mediazione al termine di decadenza stabilito dalla legge. Lo ha precisato il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1705/2025.

Impugnazione delibera assembleare
Una condomina agisce contro il Condominio di cui fa parte, chiedendo l’annullamento della delibera assembleare del 9 agosto 2024 per la sua mancata convocazione, per assenza del quorum deliberativo e per la mancata indicazione dei voti per la nomina del nuovo amministratore. Il Condominio resistente eccepisce in via preliminare la decadenza della condomina dall’impugnazione per il mancato avvio della mediazione obbligatoria entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c, a cui conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso avversario.

Decadenza impugnazione se non si comunica convocazione in mediazione entro 30 giorni
Il Tribunale però, nel rigettare l’eccezione del Condominio, precisa che il ricorso è ammissibile e va accolto, chiarendo la combinazione tra il termine di decadenza di 30 giorni (art. 1137 c.c.) e la mediazione nei termini che si vanno a illustrare.
Se il condomino avvia prima la mediazione, deve comunicare la convocazione entro 30 giorni e, in caso di esito negativo, deve introdurre il giudizio entro un ulteriore termine di 30 giorni dal deposito del verbale negativo, altrimenti decade dall’impugnazione.
Il legislatore ha concepito il sistema della mediazione come uno strumento essenziale per la deflazione del carico processuale, mirando a una risoluzione concreta delle controversie, in particolare quelle relative alle delibere assembleari, e alla composizione del contrasto di fondo tra i condomini. Pertanto, la mediazione non deve essere vista come un mero adempimento formale, ma come una effettiva opportunità di conciliazione.
L’esperimento del tentativo di mediazione infatti è obbligatorio per determinate materie, ma la sua omissione comporta soltanto l’improcedibilità dell’azione giudiziale, e non la sua inammissibilità.
“Se è vero che, qualora esperito per primo il tentativo di mediazione, il condomino decade dal diritto di impugnare, sia che non comunichi la convocazione nei 30 giorni al condominio, sia che, successivamente, non introduca il giudizio nel termine di ulteriore di 30 giorni dal deposito del verbale con esito negativo, la decadenza non può mai prodursi se, entro i 30 giorni, il condomino avvii l’azione giudiziaria, come nel caso di specie.”
Più precisamente, la delibera era del 9 agosto 2024 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 26 settembre 2024, risultando quindi tempestivo, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali. Il ricorso pertanto, dal punto di vista procedurale è stato ritenuto ammissibile.

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