Scarica Sentenza Tribunale Nocera Inferiore N.1326-2024

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale può dirsi realizzata quando l’esperimento del tentativo di mediazione è “effettivo”

Mediazione e condizione di procedibilità

Non basta che la parte onerata esperisca il tentativo di mediazione, in quanto la stessa, pur potendo registrare esito negativo, non può “ridursi a mero onere processuale”. Lo ha precisato la prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1326/2024, esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo.

Improcedibilità della domanda

Nella vicenda, parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e deducendone la nullità. L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, attesa l’infondatezza dei motivi di doglianza.

Il giudice tuttavia si pronuncia subito sulla procedibilità della domanda ritenendola improcedibile. Il giudicante ritiene infatti che “non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse ala tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs, l’onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria”. Sia il dato “letterale che il dato teleologico degli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 28/2010 – afferma il tribunale – impongono di concludere per l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione”.

Ratio della mediazione

“Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 27/03/2019, n. 8473). Il legislatore ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e alo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” rincara preliminarmente il tribunale.

Per cui, prosegue, “se tale è lo scopo del legislatore, l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che da origine all’instaurando o instaurato giudizio”.

Certamente, la mediazione potrà registrare esito negativo, rileva ancora il giudice, tuttavia “non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tentativo mediazione

In tale senso, quindi, va letto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale “quando l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Appare dunque chiaro, conferma il tribunale, che “’tentare’ la mediazione non equivale ad ‘attivar(n)e’ il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero ‘il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione’ (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473)”.

Pertanto, “affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all’esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione”.

Da qui l’improcedibilità della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

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Condizione di procedibilità realizzata se la mediazione è “effettiva”

La sentenza n. 1326/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore stabilisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta solo se il tentativo di mediazione è “effettivo”. Non è sufficiente la mera attivazione formale del procedimento, che non può ridursi a un onere processuale, ma è necessario l’effettivo contatto tra le parti e il mediatore. Pertanto, l’improcedibilità scatta quando manca la comparizione al primo incontro, finalizzato alla risoluzione sostanziale della controversia.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/06/2024
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Giudice: Jone Galasso
Argomento/i: Condizione di procedibilità

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La condizione di procedibilità della domanda giudiziale può dirsi realizzata quando l’esperimento del tentativo di mediazione è “effettivo”

Mediazione e condizione di procedibilità

Non basta che la parte onerata esperisca il tentativo di mediazione, in quanto la stessa, pur potendo registrare esito negativo, non può “ridursi a mero onere processuale”. Lo ha precisato la prima sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1326/2024, esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo.

Improcedibilità della domanda

Nella vicenda, parte opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e deducendone la nullità. L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione, attesa l’infondatezza dei motivi di doglianza.

Il giudice tuttavia si pronuncia subito sulla procedibilità della domanda ritenendola improcedibile. Il giudicante ritiene infatti che “non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all’art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse ala tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs, l’onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria”. Sia il dato “letterale che il dato teleologico degli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 28/2010 – afferma il tribunale – impongono di concludere per l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione”.

Ratio della mediazione

“Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 27/03/2019, n. 8473). Il legislatore ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e alo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” rincara preliminarmente il tribunale.

Per cui, prosegue, “se tale è lo scopo del legislatore, l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che da origine all’instaurando o instaurato giudizio”.

Certamente, la mediazione potrà registrare esito negativo, rileva ancora il giudice, tuttavia “non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l’accesso alla tutela giurisdizionale”.

Tentativo mediazione

In tale senso, quindi, va letto l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale “quando l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Appare dunque chiaro, conferma il tribunale, che “’tentare’ la mediazione non equivale ad ‘attivar(n)e’ il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero ‘il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione’ (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n. 8473)”.

Pertanto, “affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all’esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione”.

Da qui l’improcedibilità della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

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