Proposta conciliativa art. 185 c.p.c: il rifiuto ingiustificato e pretestuoso comporta la condanna per responsabilità aggravata art. 96 c.p.c

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Proposta art 185 c.p.c: se rifiutata comporta la condanna per responsabilità aggravata

Il rifiuto della proposta ex art. 185-bis c.p.c., motivato con tesi già smentite o pretestuose, integra un abuso del processo. Tale condotta defatigatoria, ostacolando la ragionevole durata del processo, giustifica la condanna d’ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a sanzione della mala fede. Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì, nella sentenza n. 69/2026.

Opposizione a decreto ingiuntivo 

Una società di gestione crediti chiede e ottiene un decreto ingiuntivo con cui intima alla debitrice il pagamento di circa 8.640,46 euro. La somma si riferisce a un contratto di credito al consumo stipulato originariamente nel 2012 per l’acquisto di un’autovettura, credito successivamente oggetto di diverse cessioni tra istituti finanziari. La debitrice però si oppone al decreto, eccependo l’integrale estinzione del debito e ricostruendo una complessa vicenda di rientro bonario.

A causa di difficoltà economiche, la signora era stata contattata, infatti, da un ragioniere incaricato dall’ente erogatore per definire la posizione in sofferenza. Secondo la ricostruzione della donna, il ragioniere si era recato presso l’abitazione della debitrice, facendole sottoscrivere una serie di cambiali e rassicurandola che il pagamento puntuale di tali titoli avrebbe estinto ogni pendenza. L’opponente documenta in giudizio l’emissione di 132 effetti cambiari da 95 euro ciascuno e un ulteriore titolo da 3.750 euro, per un totale versato di oltre 16.000 euro. Nonostante ciò, la società cessionaria ha agito in via monitoria, sostenendo l’assenza di prova di un accordo transattivo e disconoscendo l’operato dell’agente, attribuendo così la responsabilità della riscossione a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale creditrice.

Tentativo di conciliazione art. 185-bis c.p.c.

Il Giudice, rilevando che la causa rientra in un piano straordinario di smaltimento arretrato, formula una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

La proposta prevede la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese, basandosi sulle risultanze istruttorie. Il ragioniere, sentito come teste, ha infatti confermato di aver fatto firmare le cambiali in bianco alla signora presso il suo domicilio, prassi ritenuta dal magistrato contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Mancata accettazione della proposta conciliativa: sanzioni processuali

La parte opponente aderisce alla proposta, la società creditrice invece esprime il proprio diniego, ribadendo la propria estraneità all’operato del ragioniere. Il Giudice però ritiene il rifiuto ingiustificato e strumentale. È stato accertato, infatti, che il nominativo dell’agente era stato fornito proprio dall’ente erogatore e che il credito azionato è lo stesso estinto tramite i titoli cambiari.

Il Giudice accoglie quindi l’opposizione, fondata sulla prova documentale del pagamento e censura la condotta della società opposta con una condanna per responsabilità aggravata derivante dall’abuso dello strumento processuale:

  • il diniego della proposta, basato su tesi difensive smentite dai fatti, causa un’inutile dispersione di risorse giudiziarie;
  • e la resistenza ostinata in una causa di “facile soluzione” pregiudica la ragionevole durata del processo e l’efficienza del sistema giustizia.

Il Giudice applica quindi d’ufficio l’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., condannando l’opposta al pagamento di 1.000,00 euro in favore della controparte e di ulteriori 1.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’atteggiamento defatigatorio e la colpa grave nel non aver riconosciuto l’infondatezza della propria pretesa.

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Conciliazione giudiziale: la mancata accettazione può essere sanzionata con responsabilità aggravata

Il Tribunale di Forlì (sent. n. 69/2026) ha accertato l’estinzione di un debito tramite cambiali, rigettando l’opposizione di una società creditrice che aveva negato l’operato del proprio agente. Il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., il cui rifiuto pretestuoso da parte della società è stato considerato un abuso del processo. Tale condotta defatigatoria ha giustificato la condanna d’ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a sanzione della mala fede.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Forlì
Giudice: Emanuele Picci
Argomento/i: Mancata accettazione
Materia/e: Conciliazione giudiziale

Proposta conciliativa art. 185 c.p.c: il rifiuto ingiustificato e pretestuoso comporta la condanna per responsabilità aggravata art. 96 c.p.c

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Proposta art 185 c.p.c: se rifiutata comporta la condanna per responsabilità aggravata

Il rifiuto della proposta ex art. 185-bis c.p.c., motivato con tesi già smentite o pretestuose, integra un abuso del processo. Tale condotta defatigatoria, ostacolando la ragionevole durata del processo, giustifica la condanna d’ufficio per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a sanzione della mala fede. Lo ha stabilito il Tribunale di Forlì, nella sentenza n. 69/2026.

Opposizione a decreto ingiuntivo 

Una società di gestione crediti chiede e ottiene un decreto ingiuntivo con cui intima alla debitrice il pagamento di circa 8.640,46 euro. La somma si riferisce a un contratto di credito al consumo stipulato originariamente nel 2012 per l’acquisto di un’autovettura, credito successivamente oggetto di diverse cessioni tra istituti finanziari. La debitrice però si oppone al decreto, eccependo l’integrale estinzione del debito e ricostruendo una complessa vicenda di rientro bonario.

A causa di difficoltà economiche, la signora era stata contattata, infatti, da un ragioniere incaricato dall’ente erogatore per definire la posizione in sofferenza. Secondo la ricostruzione della donna, il ragioniere si era recato presso l’abitazione della debitrice, facendole sottoscrivere una serie di cambiali e rassicurandola che il pagamento puntuale di tali titoli avrebbe estinto ogni pendenza. L’opponente documenta in giudizio l’emissione di 132 effetti cambiari da 95 euro ciascuno e un ulteriore titolo da 3.750 euro, per un totale versato di oltre 16.000 euro. Nonostante ciò, la società cessionaria ha agito in via monitoria, sostenendo l’assenza di prova di un accordo transattivo e disconoscendo l’operato dell’agente, attribuendo così la responsabilità della riscossione a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale creditrice.

Tentativo di conciliazione art. 185-bis c.p.c.

Il Giudice, rilevando che la causa rientra in un piano straordinario di smaltimento arretrato, formula una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

La proposta prevede la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese, basandosi sulle risultanze istruttorie. Il ragioniere, sentito come teste, ha infatti confermato di aver fatto firmare le cambiali in bianco alla signora presso il suo domicilio, prassi ritenuta dal magistrato contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Mancata accettazione della proposta conciliativa: sanzioni processuali

La parte opponente aderisce alla proposta, la società creditrice invece esprime il proprio diniego, ribadendo la propria estraneità all’operato del ragioniere. Il Giudice però ritiene il rifiuto ingiustificato e strumentale. È stato accertato, infatti, che il nominativo dell’agente era stato fornito proprio dall’ente erogatore e che il credito azionato è lo stesso estinto tramite i titoli cambiari.

Il Giudice accoglie quindi l’opposizione, fondata sulla prova documentale del pagamento e censura la condotta della società opposta con una condanna per responsabilità aggravata derivante dall’abuso dello strumento processuale:

  • il diniego della proposta, basato su tesi difensive smentite dai fatti, causa un’inutile dispersione di risorse giudiziarie;
  • e la resistenza ostinata in una causa di “facile soluzione” pregiudica la ragionevole durata del processo e l’efficienza del sistema giustizia.

Il Giudice applica quindi d’ufficio l’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., condannando l’opposta al pagamento di 1.000,00 euro in favore della controparte e di ulteriori 1.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’atteggiamento defatigatorio e la colpa grave nel non aver riconosciuto l’infondatezza della propria pretesa.

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