Scarica Sentenza Tribunale di Benevento N.1748-2024 

Quando la controversia verte sui servizi di fornitura del gas e dell’energia elettrica spetta al cliente avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione

Opposizione a decreto ingiuntivo, conciliazione obbligatoria a carico dell’opponente
Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo che riguarda una controversia relativa ai servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas, come tale, soggetta al Testo Integrato Conciliazione (TICO), se l’opponente cliente finale non esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Lo ha chiarito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1748/2024.

Opposizione improcedibile se il cliente non avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione
Un gestore di energia elettrica e gas ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle forniture effettuate in favore di un cliente. Quest’ultimo si oppone al decreto ingiuntivo in giudizio. Il Tribunale nella motivazione si sofferma in via preliminare sull’eccezione di improcedibilità dell’  opposizione a causa del mancato esperimento, da parte del cliente debitore, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato di Conciliazione approvato con la delibera 209/2006/Com dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Sul cliente l’onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione
L’organo decidente rileva che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie solo ed esclusivamente il cliente o l’utente finale ha l’onere di attivare la procedura di conciliazione obbligatoria, non l’operatore e il gestore, nei casi in cui siano questi soggetti ad agire in giudizio.

Questa regola è stata confermata da diverse sentenze di merito le quali hanno infatti affermato che: “nell’ambito delle controversie in materia di energie e gas, solo il cliente o l’utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.

In base alla disciplina in materia e alla giurisprudenza richiamata il Tribunale di Benevento, dopo aver constatato che nel caso di specie la parte opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiara l’opposizione improcedibile e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Leggi anche: Fornitura energia elettrica: conciliazione obbligatoria a carico del cliente finale

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Conciliazione bollette: senza tentativo scatta l’improcedibilità

La sentenza n. 1748/2024 del Tribunale di Benevento stabilisce che, nelle controversie sui servizi di fornitura di gas ed energia elettrica soggette al TICO, l’onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione ricade esclusivamente sul cliente finale. Pertanto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l’utente non ha esperito tale procedura preliminare, l’opposizione è dichiarata improcedibile, determinando l’inevitabile conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 16/10/2024
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Gerardo Giuliano
Argomento/i: Improcedibilità

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Quando la controversia verte sui servizi di fornitura del gas e dell’energia elettrica spetta al cliente avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione

Opposizione a decreto ingiuntivo, conciliazione obbligatoria a carico dell’opponente
Nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo che riguarda una controversia relativa ai servizi di fornitura dell’energia elettrica e del gas, come tale, soggetta al Testo Integrato Conciliazione (TICO), se l’opponente cliente finale non esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va confermato. Lo ha chiarito il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 1748/2024.

Opposizione improcedibile se il cliente non avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione
Un gestore di energia elettrica e gas ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle forniture effettuate in favore di un cliente. Quest’ultimo si oppone al decreto ingiuntivo in giudizio. Il Tribunale nella motivazione si sofferma in via preliminare sull’eccezione di improcedibilità dell’  opposizione a causa del mancato esperimento, da parte del cliente debitore, del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato di Conciliazione approvato con la delibera 209/2006/Com dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Sul cliente l’onere di avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione
L’organo decidente rileva che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie solo ed esclusivamente il cliente o l’utente finale ha l’onere di attivare la procedura di conciliazione obbligatoria, non l’operatore e il gestore, nei casi in cui siano questi soggetti ad agire in giudizio.

Questa regola è stata confermata da diverse sentenze di merito le quali hanno infatti affermato che: “nell’ambito delle controversie in materia di energie e gas, solo il cliente o l’utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.

In base alla disciplina in materia e alla giurisprudenza richiamata il Tribunale di Benevento, dopo aver constatato che nel caso di specie la parte opponente non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiara l’opposizione improcedibile e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Leggi anche: Fornitura energia elettrica: conciliazione obbligatoria a carico del cliente finale

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