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Il caso: credito per la gestione di servizi sociosanitari tra cooperativa e consorzio in liquidazione

La vicenda decisa dal Tribunale di Perugia, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nasce da una controversia patrimoniale tra due enti entrambi sottoposti a procedura di liquidazione: una cooperativa, agente in persona del proprio commissario liquidatore, e un consorzio di cui la cooperativa era divenuta consorziata.

Secondo la ricostruzione di parte attrice, la cooperativa aveva svolto, su affidamento del consorzio, l’attività di gestione dei servizi tutelari, infermieristici e alberghieri di una residenza protetta con modulo RSA, subentrando a una precedente cooperativa consorziata nella gestione del medesimo centro. La cooperativa attrice sosteneva di vantare, per l’attività di gestione svolta fino alla propria estromissione, un credito residuo che il consorzio non aveva integralmente saldato, avendo opposto un controcredito riferito a somme a carico della consorziata.

Il consorzio convenuto si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del giudice ordinario, in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, alla quale la cooperativa attrice aveva aderito quale associata. In subordine, il consorzio ha eccepito la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese, contestando comunque la domanda nel merito.

Il giudice ha ritenuto assorbente la questione pregiudiziale, accogliendo l’eccezione di incompetenza e dichiarando la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dallo statuto.

Arbitrato rituale, estensione della clausola consortile e opponibilità al liquidatore: il ragionamento del giudice

Il Tribunale affronta la questione in tre passaggi distinti, ciascuno rilevante per chi si occupa di contenzioso societario e consortile.

In primo luogo, il giudice qualifica la natura dell’arbitrato previsto dallo statuto, richiamando i criteri fissati dalla Cassazione con la sentenza 24059 del 2006: la linea di confine tra arbitrato rituale e irrituale non sta nel fatto che il primo sostituisca la funzione del giudice, ma nella volontà delle parti di ottenere, nel caso del rituale, un lodo suscettibile di essere reso esecutivo secondo l’articolo 825 del codice di procedura civile. Nel caso di specie, la clausola statutaria, priva di elementi sintomatici dell’irritualità e contenente espressioni come “giudizio di un collegio di tre arbitri” e “giudicheranno seguendo principi di diritto”, viene qualificata come arbitrato rituale, con conseguente competenza del Tribunale a pronunciarsi sulla propria competenza e non sulla mera proponibilità della domanda.

In secondo luogo, il giudice affronta il tema centrale della decisione: l’ambito applicativo della clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio, che devolveva al collegio arbitrale le controversie tra soci e società “in dipendenza di affari sociali” o “nell’interpretazione od esecuzione” dello statuto. Richiamando l’orientamento della Cassazione (sentenza 25054 del 2017), il Tribunale ricorda che la clausola compromissoria consortile non si limita alle controversie derivanti dal contratto sociale in senso stretto, ma si estende anche ai rapporti relativi all’assegnazione di lavori alle consorziate e alla loro esecuzione, poiché l’affidamento dei lavori non costituisce un autonomo contratto a prestazioni corrispettive tra consorzio e consorziata, ma un mero atto esecutivo del contratto sociale, attraverso cui l’ente ripartisce tra le consorziate i compiti assunti verso terzi. Applicando questo principio, il giudice ritiene che anche il credito derivante dalla gestione dei servizi sociosanitari, sorto dall’affidamento operato dal consorzio alla cooperativa, rientri nel perimetro della clausola.

Il giudice verifica inoltre che il credito abbia ad oggetto un “diritto disponibile relativo al rapporto sociale” ai sensi dell’articolo 838 bis del codice di procedura civile, condizione necessaria perché la controversia tra soci e società possa essere validamente devoluta ad arbitri. Richiamando i propri precedenti, il Tribunale esclude che il diritto al pagamento di un corrispettivo vantato dal socio tocchi interessi collettivi o superindividuali della compagine sociale: si tratta di un credito individuale del socio verso la società, di natura squisitamente patrimoniale, e quindi pienamente disponibile e arbitrabile.

Infine, il giudice affronta l’eccezione secondo cui l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa attrice, avvenuta nel 2023, avrebbe reso inoperante la clausola compromissoria. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza 10800 del 2015), il Tribunale chiarisce che il liquidatore, quando agisce per ottenere il pagamento di una somma già dovuta all’ente rappresentato, esercita un’azione che rinviene nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale. Ne consegue che il terzo convenuto può opporre al liquidatore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’ente rappresentato, compresa l’eccezione di compromesso fondata sulla clausola arbitrale contenuta nel contratto che il liquidatore stesso lamenta come inadempiuto.

Implicazioni pratiche per chi redige clausole compromissorie in consorzi e cooperative

La decisione offre indicazioni operative su tre fronti distinti.

Per chi redige statuti consortili, la sentenza conferma che una clausola compromissoria formulata in termini ampi (controversie “in dipendenza di affari sociali”) può coprire anche i rapporti esecutivi di affidamento lavori tra consorzio e consorziate, senza necessità di una clausola arbitrale distinta per ogni singolo rapporto di gestione. Questo amplia significativamente il perimetro applicativo della clausola statutaria, ma impone anche attenzione: chi vuole escludere i rapporti esecutivi dalla competenza arbitrale deve dirlo espressamente nello statuto, perché il criterio interpretativo prevalente va nella direzione opposta.

Per chi assiste enti in liquidazione, coatta amministrativa o concordataria, la pronuncia conferma un principio già consolidato ma spesso sottovalutato nella pratica: la clausola compromissoria stipulata dall’ente prima della liquidazione resta pienamente vincolante e opponibile al liquidatore che agisce in sua rappresentanza. Chi cita in giudizio, o viene citato da, un liquidatore non può quindi presumere che la crisi dell’ente abbia in qualche modo neutralizzato la clausola arbitrale: l’eccezione di compromesso va sempre verificata a monte, prima di impostare la strategia processuale.

Infine, per chi si occupa di contenzioso da crediti derivanti da rapporti di gestione o affidamento in ambito consortile, la sentenza è un promemoria sull’importanza di verificare, prima di introdurre un giudizio ordinario, l’esistenza e l’ambito di una clausola compromissoria statutaria. Un’eccezione di incompetenza accolta in limine, come nel caso deciso a Perugia, comporta la perdita del tempo e dei costi già investiti nel giudizio ordinario, con l’obbligo di riavviare il contenzioso davanti al collegio arbitrale competente.

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Clausola compromissoria consortile: si estende ai rapporti esecutivi ed è opponibile al liquidatore

Il Tribunale di Perugia dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dallo statuto consortile, chiarendo che la clausola compromissoria non copre soltanto le controversie discendenti direttamente dal contratto sociale, ma si estende anche ai rapporti esecutivi di affidamento e gestione dei lavori tra il consorzio e le consorziate. La clausola, qualificata come arbitrato rituale, resta pienamente opponibile anche al liquidatore che agisce in rappresentanza dell’ente in liquidazione, poiché questi subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale della società rappresentata.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/03/2026
N° sentenza: 421
Curia: Tribunale di Perugia
Giudice: Andrea Ausili
Materia/e: Controversie societarie, Fallimento

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Il caso: credito per la gestione di servizi sociosanitari tra cooperativa e consorzio in liquidazione

La vicenda decisa dal Tribunale di Perugia, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nasce da una controversia patrimoniale tra due enti entrambi sottoposti a procedura di liquidazione: una cooperativa, agente in persona del proprio commissario liquidatore, e un consorzio di cui la cooperativa era divenuta consorziata.

Secondo la ricostruzione di parte attrice, la cooperativa aveva svolto, su affidamento del consorzio, l’attività di gestione dei servizi tutelari, infermieristici e alberghieri di una residenza protetta con modulo RSA, subentrando a una precedente cooperativa consorziata nella gestione del medesimo centro. La cooperativa attrice sosteneva di vantare, per l’attività di gestione svolta fino alla propria estromissione, un credito residuo che il consorzio non aveva integralmente saldato, avendo opposto un controcredito riferito a somme a carico della consorziata.

Il consorzio convenuto si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del giudice ordinario, in forza di una clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, alla quale la cooperativa attrice aveva aderito quale associata. In subordine, il consorzio ha eccepito la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese, contestando comunque la domanda nel merito.

Il giudice ha ritenuto assorbente la questione pregiudiziale, accogliendo l’eccezione di incompetenza e dichiarando la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dallo statuto.

Arbitrato rituale, estensione della clausola consortile e opponibilità al liquidatore: il ragionamento del giudice

Il Tribunale affronta la questione in tre passaggi distinti, ciascuno rilevante per chi si occupa di contenzioso societario e consortile.

In primo luogo, il giudice qualifica la natura dell’arbitrato previsto dallo statuto, richiamando i criteri fissati dalla Cassazione con la sentenza 24059 del 2006: la linea di confine tra arbitrato rituale e irrituale non sta nel fatto che il primo sostituisca la funzione del giudice, ma nella volontà delle parti di ottenere, nel caso del rituale, un lodo suscettibile di essere reso esecutivo secondo l’articolo 825 del codice di procedura civile. Nel caso di specie, la clausola statutaria, priva di elementi sintomatici dell’irritualità e contenente espressioni come “giudizio di un collegio di tre arbitri” e “giudicheranno seguendo principi di diritto”, viene qualificata come arbitrato rituale, con conseguente competenza del Tribunale a pronunciarsi sulla propria competenza e non sulla mera proponibilità della domanda.

In secondo luogo, il giudice affronta il tema centrale della decisione: l’ambito applicativo della clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio, che devolveva al collegio arbitrale le controversie tra soci e società “in dipendenza di affari sociali” o “nell’interpretazione od esecuzione” dello statuto. Richiamando l’orientamento della Cassazione (sentenza 25054 del 2017), il Tribunale ricorda che la clausola compromissoria consortile non si limita alle controversie derivanti dal contratto sociale in senso stretto, ma si estende anche ai rapporti relativi all’assegnazione di lavori alle consorziate e alla loro esecuzione, poiché l’affidamento dei lavori non costituisce un autonomo contratto a prestazioni corrispettive tra consorzio e consorziata, ma un mero atto esecutivo del contratto sociale, attraverso cui l’ente ripartisce tra le consorziate i compiti assunti verso terzi. Applicando questo principio, il giudice ritiene che anche il credito derivante dalla gestione dei servizi sociosanitari, sorto dall’affidamento operato dal consorzio alla cooperativa, rientri nel perimetro della clausola.

Il giudice verifica inoltre che il credito abbia ad oggetto un “diritto disponibile relativo al rapporto sociale” ai sensi dell’articolo 838 bis del codice di procedura civile, condizione necessaria perché la controversia tra soci e società possa essere validamente devoluta ad arbitri. Richiamando i propri precedenti, il Tribunale esclude che il diritto al pagamento di un corrispettivo vantato dal socio tocchi interessi collettivi o superindividuali della compagine sociale: si tratta di un credito individuale del socio verso la società, di natura squisitamente patrimoniale, e quindi pienamente disponibile e arbitrabile.

Infine, il giudice affronta l’eccezione secondo cui l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa attrice, avvenuta nel 2023, avrebbe reso inoperante la clausola compromissoria. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza 10800 del 2015), il Tribunale chiarisce che il liquidatore, quando agisce per ottenere il pagamento di una somma già dovuta all’ente rappresentato, esercita un’azione che rinviene nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale. Ne consegue che il terzo convenuto può opporre al liquidatore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’ente rappresentato, compresa l’eccezione di compromesso fondata sulla clausola arbitrale contenuta nel contratto che il liquidatore stesso lamenta come inadempiuto.

Implicazioni pratiche per chi redige clausole compromissorie in consorzi e cooperative

La decisione offre indicazioni operative su tre fronti distinti.

Per chi redige statuti consortili, la sentenza conferma che una clausola compromissoria formulata in termini ampi (controversie “in dipendenza di affari sociali”) può coprire anche i rapporti esecutivi di affidamento lavori tra consorzio e consorziate, senza necessità di una clausola arbitrale distinta per ogni singolo rapporto di gestione. Questo amplia significativamente il perimetro applicativo della clausola statutaria, ma impone anche attenzione: chi vuole escludere i rapporti esecutivi dalla competenza arbitrale deve dirlo espressamente nello statuto, perché il criterio interpretativo prevalente va nella direzione opposta.

Per chi assiste enti in liquidazione, coatta amministrativa o concordataria, la pronuncia conferma un principio già consolidato ma spesso sottovalutato nella pratica: la clausola compromissoria stipulata dall’ente prima della liquidazione resta pienamente vincolante e opponibile al liquidatore che agisce in sua rappresentanza. Chi cita in giudizio, o viene citato da, un liquidatore non può quindi presumere che la crisi dell’ente abbia in qualche modo neutralizzato la clausola arbitrale: l’eccezione di compromesso va sempre verificata a monte, prima di impostare la strategia processuale.

Infine, per chi si occupa di contenzioso da crediti derivanti da rapporti di gestione o affidamento in ambito consortile, la sentenza è un promemoria sull’importanza di verificare, prima di introdurre un giudizio ordinario, l’esistenza e l’ambito di una clausola compromissoria statutaria. Un’eccezione di incompetenza accolta in limine, come nel caso deciso a Perugia, comporta la perdita del tempo e dei costi già investiti nel giudizio ordinario, con l’obbligo di riavviare il contenzioso davanti al collegio arbitrale competente.

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