Scarica Sentenza Tribunale di Taranto n. 1069-2026
La decisione del Tribunale di Taranto non è una sentenza interamente costruita sulla mediazione, perché il cuore della controversia riguarda il diritto del condominio ad accedere ai balconi di proprietà esclusiva di un condomino per completare lavori di manutenzione delle parti comuni. Ma proprio nel corso di questo giudizio emerge un passaggio molto significativo sul piano ADR, che merita di essere valorizzato: la mediazione non può essere invocata come eccezione processuale e poi disertata quando viene effettivamente avviata.
Il caso
Il condominio aveva agito per ottenere l’accesso a due balconi di proprietà del resistente, ai fini del completamento di lavori di manutenzione e risanamento conservativo dello stabile. Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il Tribunale, rilevata la fondatezza in astratto di tale eccezione, disponeva il rinvio della causa per consentire l’esperimento della mediazione. Il procedimento veniva quindi attivato dal condominio, ma si concludeva negativamente per assenza e mancata adesione della parte convenuta, cioè proprio della parte che aveva sollevato l’eccezione di improcedibilità.
È su questo passaggio che la sentenza contiene il profilo più interessante.
Il punto centrale: non si può usare la mediazione come puro ostacolo processuale
Il Tribunale osserva con nettezza che l’atteggiamento del convenuto è estremamente contraddittorio. Prima si duole del fatto che la mediazione non sia stata esperita; poi, quando la controparte la attiva, decide di non prendervi parte. La sentenza legge questo comportamento come rivelatore di un intento dilatorio e lo valorizza espressamente ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
È questo il passaggio più forte della decisione. Il giudice, in sostanza, dice una cosa molto semplice ma molto importante: la mediazione non può essere ridotta a un pretesto processuale per rallentare il giudizio. Se una parte invoca il rispetto della condizione di procedibilità, deve poi mostrarsi coerente con quella richiesta e partecipare effettivamente al procedimento che essa stessa ha reclamato.
Una sentenza favorevole alla mediazione perché la difende dall’uso strumentale
Questo è il vero pregio della decisione. Il Tribunale di Taranto non si limita a registrare la mancata partecipazione. La qualifica. La interpreta. E le attribuisce un significato preciso: uso dilatorio dell’istituto.
Si tratta di un messaggio molto utile, perché coglie uno dei problemi pratici più frequenti nella mediazione obbligatoria. Spesso l’istituto viene evocato non come occasione seria di confronto, ma come passaggio da utilizzare tatticamente:
- per ritardare il processo;
- per creare un ostacolo formale alla controparte;
- per costruire un’eccezione da spendere in giudizio.
La sentenza reagisce a questa impostazione nel modo corretto: riaffermando che la mediazione ha senso solo se è trattata come spazio reale di interlocuzione, e non come strumento di pura ostruzione.
Il rilievo probatorio ex art. 116 c.p.c.
Molto interessante è il richiamo all’art. 116 c.p.c. Il Tribunale non si limita a prendere atto dell’assenza della parte convocata, ma considera tale comportamento nella complessiva valutazione del caso.
Questo è importante perché mostra che la mancata partecipazione alla mediazione non è un fatto neutro. Quando emerge una palese incoerenza tra la posizione processuale assunta e la condotta tenuta davanti al mediatore, il giudice può tenerne conto come elemento rilevante nel giudizio.
In altre parole, la mediazione non finisce con il verbale negativo. Il modo in cui le parti vi si comportano può riverberarsi sul processo.
Il profilo sanzionatorio: applicazione dell’art. 12-bis
La sentenza presenta anche un altro profilo di interesse: il Tribunale applica la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, condannando la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Anche questo passaggio è significativo. La sanzione non è trattata come eventuale o facoltativa, ma come conseguenza doverosa dell’assenza ingiustificata, una volta verificato che la mediazione costituiva condizione di procedibilità e che il procedimento era stato regolarmente instaurato.
Il messaggio è netto: chi resta assente senza motivo non solo perde l’occasione di confrontarsi, ma espone sé stesso anche a conseguenze economiche concrete.
Una mediazione “presa sul serio”
Il punto più interessante della sentenza è, in fondo, proprio questo: il Tribunale prende sul serio la mediazione. Non nel senso di attribuirle un valore simbolico o retorico, ma nel senso più concreto del termine. La considera uno strumento che:
- va attivato quando richiesto;
- va rispettato quando è stato chiesto;
- va partecipato con coerenza, se lo si è invocato come condizione del processo.
È una lettura molto condivisibile, perché difende l’istituto non da chi lo critica apertamente, ma da chi lo usa in modo opportunistico e strumentale.
Il collegamento con il merito della controversia
Va detto che la sentenza, poi, si sviluppa soprattutto sul terreno del diritto del condominio ad accedere ai balconi ai sensi dell’art. 843 c.c., per consentire il completamento di lavori di manutenzione sulle parti comuni, e sul potere dell’amministratore di agire senza preventiva autorizzazione assembleare in quanto volto a compiere atti conservativi relativi alle parti comuni.
Ma questo non toglie rilievo al segmento sulla mediazione, che anzi resta molto nitido proprio perché circoscritto: chi eccepisce l’omessa mediazione e poi diserta il procedimento mostra un comportamento processualmente incoerente e sostanzialmente dilatorio.
Il valore pratico della decisione
La sentenza offre un’indicazione molto chiara agli operatori. Sollevare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è legittimo, quando ve ne siano i presupposti. Ma quella eccezione non può diventare una mossa puramente tattica. Se la mediazione viene poi avviata, chi l’ha pretesa deve essere coerente e partecipare, salvo un vero giustificato motivo.
È un messaggio importante sia per gli avvocati sia per le parti. La mediazione obbligatoria non è uno strumento da usare a geometria variabile, pretendendola quando conviene e ignorandola quando si apre davvero il tavolo del confronto.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Taranto è interessante perché mette in luce un aspetto spesso trascurato ma molto concreto: la mediazione obbligatoria non può essere invocata in modo strumentale. Se una parte eccepisce la mancata attivazione del procedimento e poi, quando la controparte lo instaura, decide di non comparire senza giustificato motivo, il suo comportamento può essere valutato come contraddittorio e dilatorio, con conseguenze sia sul piano probatorio ex art. 116 c.p.c. sia su quello sanzionatorio ex art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
È una pronuncia utile perché ricorda che la mediazione funziona davvero solo se viene trattata con coerenza. E che usarla come semplice ostacolo processuale significa tradirne la funzione e, in ultima analisi, esporsi alle conseguenze che l’ordinamento ricollega alla mancata partecipazione ingiustificata.