sabato, Aprile 1, 2023

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In caso di opposizione a decreto aggiuntivo la mediazione deve essere proposta dall’opponente

In breve: la Corte di Cassazione è intervenuta sulla dibattuta questione inerente l’onere di avviare la procedura di mediazione, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo la Suprema Corte è l’opponente il soggetto processuale sul quale grava l’obbligo di avviare la procedura di mediazione, sulla scorta del fatto che se il creditore opposto, attraverso il decreto ingiuntivo, ha scelto di percorrere la via giudizialmente più breve, il debitore opponente, per mezzo dell’opposizione, ha deciso di intraprendere la “strada più lunga” mediante l’introduzione del giudizio di merito.  Pertanto, il creditore si troverebbe gravato dell’obbligo di avviare la procedura di mediazione quando “ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo”.

SENTENZA

 sul ricorso 116-2014 proposto da:

ALPIGEST      SRL      09145760014, in persona dell’amministratore   unico    Sig.   GIORGIO   STERPONE, considerata             domiciliata ex   lege in ROMA, presso   la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato OLAF ODDENINO giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

 BADESI   SRL, in   persona  dell’A.D. LUIGI CAVUOTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TANZARELLA giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

 avverso la sentenza n. 946/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2013 R.G.N. 1891/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato MASSIMO SEGNALINI per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Alpigest srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 16.5.2013 con la quale la Corte d’Appello di Torino in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della Ba.de.si srl per il pagamento di canoni di locazione aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione  proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010.

Resiste con controricorso la Ba.de.si srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.

Vero è  che è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c..

Nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è  necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito.

Diversamente, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (S.U. 14.12.1998, n. 12541; da ultimo Cass. 29.1.2010 n. 2053;  Cass. 25.9.2012 n.16272).

Ma  questo solo se la  pronuncia  abbia deciso anche nel merito in senso sfavorevole all’impugnante; situazione che non si   è verificata nel caso in esame di pronuncia, solo in  rito, sulla improcedibilità della opposizione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto  (art. 360, comma 1°1 n. 3, c.p.c.): in particolare, violazione dell’art. 5 D.lgs 28/2010.

La disposizione di  cui  all’art. 5  d.lgs.  n.  28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.

La norma è  stata  costruita in  funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza  processuale.

In  questa  prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per  così dire a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Quindi  l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la  parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per  decreto  ingiuntivo cui  segue l’opposizione, la  difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel  senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione.

Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.

Ma  in realtà avendo come guida  il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta.

Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E’ dunque, l’opponente ad   avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..

Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile.

Il motivo, quindi, non è fondato.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente, e comunque contraddittoria, motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma lo, n. 5, c.p.c.).

Il motivo è inammissibile perché aspecifico.

La ricorrente, al di là della critica, soltanto enunciata, non specifica, né riporta in ricorso, quali siano le parti della motivazione insufficienti, carenti o contraddittorie, né indica quali siano le ragioni della decisività degli errori motivazionali; val a dire la loro rilevanza ai fini della decisione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 13 c. l quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma l quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 7 ottobre 2015, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Alpigest srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del 16.5.2013 con la quale la Corte d’Appello di Torino   in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ei suoi confronti su ricorso della Ba.de.si srl per il pagamento di canoni di locazione   aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile l’opposizione  proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs n. 28 del 2010.

Resiste con controricorso la Ba.de.si srl.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente.

Vero è  che è  ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante

 

si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia

 

 

che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rirnessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c..

Nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è  necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito.

Diversamente, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito  è

 

inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (S.U. 14.12.1998

 

 

 

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  1. 12541; da    ultimo    Cass.    29.1.2010   n.    2053;    Cass.25.9.2012   n.

 

16272).

 

Ma   questo   solo    se la  pronuncia    abbia   deciso anche    nel merito     in

 

 

senso

sfavorevole

all’impugnante;

situazione       che

non      si       è

 

 

verificata       nel  caso in  esame  di  pronuncia, solo in  rito,   su lla improcedibilità della  opposizione.

Con     il primo motivo la   ricorrente   denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto  (art. 360, comma 1°1         n. 3, c.p.c.): in particolare, violazione dell’art. 5 D.lgs 28/2010.

La    disposizione di  cui  all’art. 5   d.lgs.  n.  28    del   2010,  di   non

 

facile  lettura,  deve essere  interpretata   conformemente  alla   sua

 

ratio.

 

La    norma è  stata  costruita  in  funzione deflattiva  e,  pertanto,  va

 

 

interpretata           alla         luce        del        principio         costituzionale

 

ragionevole processo e,  dunque, dell’efficienza  processuale.

del

 

 

 

In  questa  prospettiva   la   norma, attraverso  il meccanismo   della mediazione obbligatoria,   mira      per  così  dire       a  rendere  il processo la  extrema ratio:  cioè l’ultima  possibilità   dopo  che  le altre possibilità sono risultate  precluse.

Quindi  l’onere    di   esperire   il   tentativo di  mediazione    deve allocarsi   presso la  parte  che  ha   interesse al  processo   e  ha  il potere di iniziare  il processo.

Nel procedimento per  decreto  ingiuntivo   cui  segue l’opposizione,

 

la  difficoltà   di  individuare il  portatore dell’onere deriva dal

 

 

 

 

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fatto

che

si       verifica      una

inversione       logica

tra        rapporto

 

sostanziale  e rapporto processuale,      nel  senso che il creditore  del

 

 

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rapporto   sostanziale

diventa   l’opposto

nel    giudizio    di

 

 

opposizione.

 

Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.

Ma  in realtà    avendo  come   guida  il criterio  ermeneutico

 

 

dell’interesse  e   del   potere   di

introdurre

il  giudizio   di

 

 

cognizione – la soluzione deve essere quella opposta.

 

Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha    scelto la

 

 

linea

deflattiva

coerente

con    la

logica   dell’efficienza

 

 

processuale e della ragionevole durata del processo.

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

 

 

E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via

breve per percorrere la via lunga.

 

 

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La  diversa

soluzione   sarebbe   palesemente   irrazionale   perché

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premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri

 

della parte creditrice.

 

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

 

 

 

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dunque,

l’opponente

ad   avere

interesse   ad   avviare   il

 

 

procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti

 

del decreto ingiuntivo ex   art. 653 c.p.c..

 

 

Soltanto   quando

l’opposizione   sarà    dichiarata   procedibile

 

riprenderanno le   normali   posizioni   delle   parti:   opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile.

Il motivo, quindi, non è fondato.

 

Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente, e comunque contraddittoria, motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma lo, n. 5, c.p.c.).

Il motivo è inammissibile perché aspecifico.

 

La ricorrente, al di là della critica, soltanto enunciata, non specifica, né riporta in ricorso, quali siano le parti della motivazione insufficienti, carenti o contraddittorie, né indica quali   siano   le   ragioni   della   decisività   degli   errori motivazionali;  val  a  dire  la  loro  rilevanza  ai  fini  della decisione.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

 

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art.

 

13 c. l quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del

 

2012.

 

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P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso Compensa le spese.

 

Ai sensi dell’art. 13, comma l quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della      ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1- bis, dello stesso art. 13.

 

Così deciso in Roma, il giorno 7 ottobre 2015, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

 

In caso di opposizione a decreto aggiuntivo la mediazione deve essere proposta dall’opponente