Scarica Sentenza Giudice di Pace di Napoli n. 3023-2026

Il caso: cancellazione del volo e richiesta di compensazione pecuniaria

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 3023/2026 del 2 marzo 2026, si è pronunciato su una controversia tra un passeggero e una compagnia aerea avente ad oggetto la cancellazione di un volo del 10 marzo 2025 sulla tratta da un aeroporto europeo a Napoli.

Il ricorrente chiedeva la condanna della compagnia al pagamento di 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, nonché di 180,65 euro a titolo di rimborso delle spese di trasporto e vitto sostenute a causa della cancellazione avvenuta senza preavviso.

La società resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e deducendo che la cancellazione era riconducibile a circostanze eccezionali, precisamente uno sciopero del personale di assistenza a terra presso l’aeroporto tedesco di partenza.

La condizione di procedibilità: il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’ART

Prima di entrare nel merito, il Giudice affronta la questione della procedibilità della domanda, che riveste particolare importanza nel settore del trasporto aereo.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2022 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori. La norma ha sostituito l’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a quando non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.

In attuazione di tale previsione, l’ART ha adottato la delibera n. 21/2023, che disciplina le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie nel settore dei trasporti. L’art. 3 della delibera qualifica espressamente il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Nel caso di specie il ricorrente aveva ottemperato a tale condizione, documentando il verbale di mancato accordo. La domanda era quindi procedibile.

Il quadro normativo: il Regolamento CE 261/2004 e i diritti del passeggero

Il Regolamento CE n. 261/2004 costituisce il riferimento normativo principale in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo.

L’art. 7 stabilisce che i passeggeri interessati hanno diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, e 600 euro per le tratte più lunghe.

L’art. 5, comma 1, lett. c), prevede che in caso di cancellazione del volo spetti la compensazione pecuniaria, a meno che il passeggero sia stato informato della cancellazione con congruo preavviso oppure che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso. Il comma 4 pone a carico del vettore l’onere della prova circa il momento in cui il passeggero è stato avvertito della cancellazione.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-215/18, ha poi chiarito che il passeggero può avvalersi del Regolamento 261/2004 contro il vettore aereo operativo anche in assenza di un contratto diretto, inclusi i casi di pacchetti tutto compreso.

Le circostanze eccezionali: lo sciopero di terzi non è sufficiente di per sé

Il punto centrale della decisione riguarda l’eccezione sollevata dalla compagnia aerea, che attribuiva la cancellazione a uno sciopero del personale di assistenza a terra presso l’aeroporto tedesco di partenza. Si tratta di un evento riconducibile alla categoria delle “circostanze eccezionali” di cui all’art. 5, par. 3 del Regolamento.

Sul punto, il Giudice richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, e in particolare la sentenza n. 4261 del 10 febbraio 2023, secondo cui il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo non per il semplice verificarsi di una circostanza eccezionale, ma solo se dimostra concretamente l’assenza di qualsiasi residuo margine di intervento o di misure alternative suscettibili di escludere o ridurre i disagi per i passeggeri. La Cassazione aveva cassato una sentenza di merito che aveva ritenuto lo sciopero del personale di terra idoneo, da solo, ad esonerare la compagnia, senza verificare se fossero praticabili soluzioni alternative.

Nel caso in esame, tuttavia, la compagnia resistente ha prodotto un estratto storico dal sito flightstats.com che dimostrava come il giorno 10 marzo 2025 la totalità dei voli fosse cancellata. Questa prova documentale ha convinto il Giudice: in presenza di una cancellazione generalizzata di tutti i voli, nessuna misura alternativa era concretamente praticabile. L’eccezione di circostanza eccezionale è stata quindi accolta e la domanda di compensazione pecuniaria di 250,00 euro è stata rigettata.

Il rimborso delle spese: la compagnia condannata per mancata assistenza

Accolta l’eccezione sulla compensazione, il Giudice si occupa della seconda voce della domanda: il rimborso delle spese sostenute dal passeggero a causa della cancellazione senza preavviso, pari a 180,65 euro tra trasporto e vitto.

Su questo punto la decisione è di segno opposto. La compagnia viene condannata al rimborso dell’intero importo documentato. Il Giudice distingue nettamente tra la compensazione pecuniaria “standardizzata” dell’art. 7, che può essere esclusa in presenza di circostanze eccezionali, e il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal passeggero per far fronte alla cancellazione, che costituisce invece un obbligo di assistenza che il vettore non può eludere.

Spese di lite e rilevanza della fase stragiudiziale

La compagnia, parzialmente soccombente, è stata condannata alle spese di giudizio liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. Il Giudice ha tenuto conto anche delle competenze per la fase di conciliazione stragiudiziale, riconoscendo espressamente il valore procedurale del tentativo obbligatorio davanti all’ART ai fini della liquidazione.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La sentenza offre diversi spunti operativi.

Sul fronte del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Giudice conferma che la procedura davanti all’ART è condizione di procedibilità ineludibile per le controversie aeree. Il verbale di mancato accordo è documento necessario per accedere alla tutela giurisdizionale. Avvocati che assistono passeggeri in questo tipo di controversie devono verificare che il cliente abbia correttamente attivato e concluso la procedura ART prima di procedere in giudizio.

Sul fronte della prova delle circostanze eccezionali, la sentenza conferma l’insegnamento della Cassazione: lo sciopero di terzi non è una causa esimente automatica. Il vettore deve dimostrare concretamente, con documentazione (nel caso di specie, i dati di flightstats.com), che non vi era alcuna possibilità di misure alternative. In assenza di questa prova, il semplice richiamo allo sciopero non basta.

Sul fronte del rimborso spese, la distinzione tra compensazione pecuniaria e rimborso dei costi effettivi è confermata: anche quando le circostanze eccezionali escludono la prima, il secondo rimane dovuto se il passeggero ha sostenuto spese documentate per far fronte alla cancellazione senza preavviso.

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Cancellazione del volo per sciopero di terzi: la compagnia è esonerata dalla compensazione solo se prova l’impossibilità di misure alternative

In caso di cancellazione del volo causata da uno sciopero del personale di terra di terzi, il vettore aereo è esonerato dall’obbligo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE 261/2004 solo se dimostra in concreto che la totalità dei voli era cancellata e che non vi era alcun margine di intervento alternativo. Resta invece dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal passeggero a causa della cancellazione senza preavviso.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 3023
Curia: Giudice di Pace di Napoli
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Risarcimento danni

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Il caso: cancellazione del volo e richiesta di compensazione pecuniaria

Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 3023/2026 del 2 marzo 2026, si è pronunciato su una controversia tra un passeggero e una compagnia aerea avente ad oggetto la cancellazione di un volo del 10 marzo 2025 sulla tratta da un aeroporto europeo a Napoli.

Il ricorrente chiedeva la condanna della compagnia al pagamento di 250,00 euro a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, nonché di 180,65 euro a titolo di rimborso delle spese di trasporto e vitto sostenute a causa della cancellazione avvenuta senza preavviso.

La società resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e deducendo che la cancellazione era riconducibile a circostanze eccezionali, precisamente uno sciopero del personale di assistenza a terra presso l’aeroporto tedesco di partenza.

La condizione di procedibilità: il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’ART

Prima di entrare nel merito, il Giudice affronta la questione della procedibilità della domanda, che riveste particolare importanza nel settore del trasporto aereo.

L’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2022 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori. La norma ha sostituito l’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a quando non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.

In attuazione di tale previsione, l’ART ha adottato la delibera n. 21/2023, che disciplina le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie nel settore dei trasporti. L’art. 3 della delibera qualifica espressamente il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Nel caso di specie il ricorrente aveva ottemperato a tale condizione, documentando il verbale di mancato accordo. La domanda era quindi procedibile.

Il quadro normativo: il Regolamento CE 261/2004 e i diritti del passeggero

Il Regolamento CE n. 261/2004 costituisce il riferimento normativo principale in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo.

L’art. 7 stabilisce che i passeggeri interessati hanno diritto a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, e 600 euro per le tratte più lunghe.

L’art. 5, comma 1, lett. c), prevede che in caso di cancellazione del volo spetti la compensazione pecuniaria, a meno che il passeggero sia stato informato della cancellazione con congruo preavviso oppure che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso. Il comma 4 pone a carico del vettore l’onere della prova circa il momento in cui il passeggero è stato avvertito della cancellazione.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-215/18, ha poi chiarito che il passeggero può avvalersi del Regolamento 261/2004 contro il vettore aereo operativo anche in assenza di un contratto diretto, inclusi i casi di pacchetti tutto compreso.

Le circostanze eccezionali: lo sciopero di terzi non è sufficiente di per sé

Il punto centrale della decisione riguarda l’eccezione sollevata dalla compagnia aerea, che attribuiva la cancellazione a uno sciopero del personale di assistenza a terra presso l’aeroporto tedesco di partenza. Si tratta di un evento riconducibile alla categoria delle “circostanze eccezionali” di cui all’art. 5, par. 3 del Regolamento.

Sul punto, il Giudice richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, e in particolare la sentenza n. 4261 del 10 febbraio 2023, secondo cui il vettore aereo è liberato dall’obbligo di indennizzo non per il semplice verificarsi di una circostanza eccezionale, ma solo se dimostra concretamente l’assenza di qualsiasi residuo margine di intervento o di misure alternative suscettibili di escludere o ridurre i disagi per i passeggeri. La Cassazione aveva cassato una sentenza di merito che aveva ritenuto lo sciopero del personale di terra idoneo, da solo, ad esonerare la compagnia, senza verificare se fossero praticabili soluzioni alternative.

Nel caso in esame, tuttavia, la compagnia resistente ha prodotto un estratto storico dal sito flightstats.com che dimostrava come il giorno 10 marzo 2025 la totalità dei voli fosse cancellata. Questa prova documentale ha convinto il Giudice: in presenza di una cancellazione generalizzata di tutti i voli, nessuna misura alternativa era concretamente praticabile. L’eccezione di circostanza eccezionale è stata quindi accolta e la domanda di compensazione pecuniaria di 250,00 euro è stata rigettata.

Il rimborso delle spese: la compagnia condannata per mancata assistenza

Accolta l’eccezione sulla compensazione, il Giudice si occupa della seconda voce della domanda: il rimborso delle spese sostenute dal passeggero a causa della cancellazione senza preavviso, pari a 180,65 euro tra trasporto e vitto.

Su questo punto la decisione è di segno opposto. La compagnia viene condannata al rimborso dell’intero importo documentato. Il Giudice distingue nettamente tra la compensazione pecuniaria “standardizzata” dell’art. 7, che può essere esclusa in presenza di circostanze eccezionali, e il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal passeggero per far fronte alla cancellazione, che costituisce invece un obbligo di assistenza che il vettore non può eludere.

Spese di lite e rilevanza della fase stragiudiziale

La compagnia, parzialmente soccombente, è stata condannata alle spese di giudizio liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022. Il Giudice ha tenuto conto anche delle competenze per la fase di conciliazione stragiudiziale, riconoscendo espressamente il valore procedurale del tentativo obbligatorio davanti all’ART ai fini della liquidazione.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La sentenza offre diversi spunti operativi.

Sul fronte del tentativo obbligatorio di conciliazione, il Giudice conferma che la procedura davanti all’ART è condizione di procedibilità ineludibile per le controversie aeree. Il verbale di mancato accordo è documento necessario per accedere alla tutela giurisdizionale. Avvocati che assistono passeggeri in questo tipo di controversie devono verificare che il cliente abbia correttamente attivato e concluso la procedura ART prima di procedere in giudizio.

Sul fronte della prova delle circostanze eccezionali, la sentenza conferma l’insegnamento della Cassazione: lo sciopero di terzi non è una causa esimente automatica. Il vettore deve dimostrare concretamente, con documentazione (nel caso di specie, i dati di flightstats.com), che non vi era alcuna possibilità di misure alternative. In assenza di questa prova, il semplice richiamo allo sciopero non basta.

Sul fronte del rimborso spese, la distinzione tra compensazione pecuniaria e rimborso dei costi effettivi è confermata: anche quando le circostanze eccezionali escludono la prima, il secondo rimane dovuto se il passeggero ha sostenuto spese documentate per far fronte alla cancellazione senza preavviso.

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