Inviare una comunicazione di non adesione al primo incontro di mediazione integra un’assenza ingiustificata 

Assenza ingiustificata la comunicazione di non adesione alla mediazione 

Assenza ingiustificata la condotta della parte chiamata che non si presenta al primo incontro di mediazione e invia all’organismo una comunicazione di “non adesione”. 

Legittima di conseguenza la condanna a suo carico, come previsto dall’art. 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

A sancirlo il Tribunale di Vercelli nella sentenza n. 83/2023 (sotto allegata) resa al termine di una controversia il cui oggetto è rappresentato da una richiesta di pagamento di indennizzi assicurativi.

Richiesta indennizzo assicurativo per infortunio 

Nello specifico la causa viene avviata con ricorso 702 bis c.p.c. da una donna nei confronti di una compagnia assicurativa per chiedere il pagamento degli indennizzi previsti da due polizze assicurative di cui è titolare. 

Prima di agire in giudizio viene avviata la procedura di mediazione, che però ha esito negativo. 

La compagnia assicurativa invitata non partecipa al primo incontro e invia una comunicazione di “non adesione”.

Comunicazione di non adesione al primo incontro

Tralasciando le questioni di merito, di scarso rilievo in questa sede, e passando all’analisi del contenuto della motivazione, emerge un importante chiarimento in materia di mediazione.

Come anticipato, l’assicurata ha invitato la Compagnia assicurativa in mediazione, la stessa però non prende parte al primo incontro, limitandosi a inviare una comunicazione di “non adesione”. 

Condotta di cui il Tribunale tiene conto, ricordando che la giurisprudenza ha affermato in diverse occasioni la necessità della partecipazione personale delle parti con l’assistenza del proprio difensore in sede di mediazione.

La mediazione infatti è valida se la parte coinvolta nel contenzioso vi prende parte personalmente oppure a mezzo di legale munito di idonea procura speciale. 

L’invio di una comunicazione di mancata adesione alla procedura di mediazione, come ha fatto la compagnia assicurativa nel caso di specie, senza quindi presentarsi personalmente o a mezzo difensore, equivale a non presentarsi.

La Cassazione Civile nella sentenza n. 8473/2019 ha avuto modo di precisare che per considerare realizzata la mediazione, una o entrambe le parti devono comunicare la propria indisponibilità a procedere, alla fine del primo incontro con il mediatore. 

Le parti non possono certo essere obbligate a prendere parte al procedimento di mediazione. Le stesse però hanno l’obbligo di partecipare al primo incontro personalmente o conferendo procura al loro legale. Solo al termine di questo primo incontro possono manifestare la loro volontà a non proseguire oltre. 

La Compagnia assicurativa quindi con la propria condotta ha sicuramente violato la regola suddetta integrando la fattispecie dell’assenza ingiustificata.

Legittima pertanto la sanzione contemplata dall’art. 8 comma 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che prevede il versamento di una somma corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Vercelli 20 02 2023

Assenza ingiustificata per chi non si presenta al primo incontro di mediazione inviando solo una comunicazione

Il Tribunale di Vercelli (sent. 83/2023) ha stabilito che l’invio di una comunicazione di non adesione al primo incontro di mediazione, senza la partecipazione personale della parte o di un legale munito di procura, integri un’assenza ingiustificata. Poiché la volontà di non proseguire il procedimento può essere manifestata solo al termine del primo colloquio, tale condotta comporta la sanzione prevista dall’art. 8 del Dlgs 28/2010, pari al versamento del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/02/2023
Curia: Tribunale di Vercelli
Giudice: Annalisa Fannini
Argomento/i: assenza ingiustificata, Primo incontro di mediazione
Materia/e: assenza ingiustificata, Primo incontro di mediazione

Inviare una comunicazione di non adesione al primo incontro di mediazione integra un’assenza ingiustificata 

Assenza ingiustificata la comunicazione di non adesione alla mediazione 

Assenza ingiustificata la condotta della parte chiamata che non si presenta al primo incontro di mediazione e invia all’organismo una comunicazione di “non adesione”. 

Legittima di conseguenza la condanna a suo carico, come previsto dall’art. 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

A sancirlo il Tribunale di Vercelli nella sentenza n. 83/2023 (sotto allegata) resa al termine di una controversia il cui oggetto è rappresentato da una richiesta di pagamento di indennizzi assicurativi.

Richiesta indennizzo assicurativo per infortunio 

Nello specifico la causa viene avviata con ricorso 702 bis c.p.c. da una donna nei confronti di una compagnia assicurativa per chiedere il pagamento degli indennizzi previsti da due polizze assicurative di cui è titolare. 

Prima di agire in giudizio viene avviata la procedura di mediazione, che però ha esito negativo. 

La compagnia assicurativa invitata non partecipa al primo incontro e invia una comunicazione di “non adesione”.

Comunicazione di non adesione al primo incontro

Tralasciando le questioni di merito, di scarso rilievo in questa sede, e passando all’analisi del contenuto della motivazione, emerge un importante chiarimento in materia di mediazione.

Come anticipato, l’assicurata ha invitato la Compagnia assicurativa in mediazione, la stessa però non prende parte al primo incontro, limitandosi a inviare una comunicazione di “non adesione”. 

Condotta di cui il Tribunale tiene conto, ricordando che la giurisprudenza ha affermato in diverse occasioni la necessità della partecipazione personale delle parti con l’assistenza del proprio difensore in sede di mediazione.

La mediazione infatti è valida se la parte coinvolta nel contenzioso vi prende parte personalmente oppure a mezzo di legale munito di idonea procura speciale. 

L’invio di una comunicazione di mancata adesione alla procedura di mediazione, come ha fatto la compagnia assicurativa nel caso di specie, senza quindi presentarsi personalmente o a mezzo difensore, equivale a non presentarsi.

La Cassazione Civile nella sentenza n. 8473/2019 ha avuto modo di precisare che per considerare realizzata la mediazione, una o entrambe le parti devono comunicare la propria indisponibilità a procedere, alla fine del primo incontro con il mediatore. 

Le parti non possono certo essere obbligate a prendere parte al procedimento di mediazione. Le stesse però hanno l’obbligo di partecipare al primo incontro personalmente o conferendo procura al loro legale. Solo al termine di questo primo incontro possono manifestare la loro volontà a non proseguire oltre. 

La Compagnia assicurativa quindi con la propria condotta ha sicuramente violato la regola suddetta integrando la fattispecie dell’assenza ingiustificata.

Legittima pertanto la sanzione contemplata dall’art. 8 comma 5 del decreto legislativo n. 28/2010 che prevede il versamento di una somma corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio. 

Scarica Sentenza Tribunale di Vercelli 20 02 2023

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