Scarica Sentenza Tribunale di Milano n. 9925-2025

La convinzione di “avere ragione” non è una scusa valida per disertare l’incontro: l’assenza ingiustificata deve essere sanzionata

Assenza ingiustificata in mediazione se basata sulla convinzione di avere ragione
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione al primo incontro costituisce un obbligo giuridico inderogabile per le parti, volto a garantire l’effettività del tentativo di conciliazione attraverso il confronto diretto e informato. Ne consegue che non costituisce giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione la preventiva comunicazione scritta con cui la parte invitata manifesti la propria volontà di non aderire alla procedura, adducendo l’infondatezza nel merito della pretesa di controparte. Tale condotta non esonera la parte dal regime sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, poiché la valutazione sulla fondatezza delle ragioni avversarie non sostituisce il dovere presenziarvi dinanzi al mediatore, unico momento in cui il dissenso può essere espresso in modo consapevole e valido dal punto di vista procedurale. Lo ha precisato il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9925/2025.

Furto d’auto e richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice
L’attrice conviene in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo dopo il furto della sua autovettura. La compagnia si oppone al pagamento, sostenendo che il veicolo, precedentemente coinvolto in un’alluvione e acquistato a prezzo ridotto, in realtà non era soggetto a furto, secondo la dinamica descritta.   Il Giudice, tuttavia, ritiene provato il furto. Attraverso le testimonianze di meccanici e carrozzieri, è emerso, infatti, che l’auto era stata effettivamente riparata e resa funzionante prima del sinistro. Sotto il profilo del quantum, il Tribunale non accoglie però la richiesta di 31.500 euro, ma liquida 14.066,25 euro. La somma, infatti, riflette il valore di mercato reale al momento dell’acquisto (circa 13.750 euro), rivalutato all’attualità, considerato che la natura “alluvionata” del bene ne influenza il valore commerciale, nonostante le riparazioni.

Mancata partecipazione alla mediazione ingiustificata
Una parte rilevante della decisione si concentra poi sulla condotta della compagnia assicurativa rispetto alla mediazione obbligatoria. La società, infatti, non ha partecipato agli incontri, limitandosi a comunicare per iscritto il proprio rifiuto basato sulla convinzione che la pretesa dell’attrice fosse infondata. Il Giudice però afferma che la comunicazione scritta di non voler mediare non sostituisce la presenza fisica o in videoconferenza al primo incontro. Citando consolidata giurisprudenza, il giudicante chiarisce che il dissenso deve essere espresso in modo consapevole e informato davanti al mediatore.

La semplice lettera di rifiuto impedisce il realizzarsi della funzione informativa della procedura, rendendo l’assenza priva di “giustificato motivo”.
In applicazione del D.Lgs. 28/2010 (come riformato dalla Riforma Cartabia), il Tribunale irroga pertanto alla compagnia di assicurazione le seguenti sanzioni:

  • condanna a versare all’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato, per un totale di 1.036,00 euro;
  • condanna a pagare all’attrice 200,00 euro a titolo di ristoro per la condotta ostruzionistica in base all’art. 12-bis, comma 3.

Il Giudice precisa anche che, sebbene non determinante in questo caso specifico, l’assenza ingiustificata può essere valutata come argomento di prova sfavorevole alla parte assente.
L’autorità giudiziaria infine respinge la richiesta di condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) ex art. 96 c.p.c. La resistenza in giudizio della compagnia, infatti, pur risultata infondata, non ha superato la soglia della mala fede o della colpa grave, restando nell’alveo del legittimo esercizio del diritto di difesa.

Leggi anche: Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza

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Assenza in mediazione: nessuna giustificazione anche se si ritiene infondata la pretesa 

Il Tribunale di Milano (sent. 9925/2025) ha ribadito che la partecipazione al primo incontro di mediazione obbligatoria è un dovere inderogabile. La convinzione dell’infondatezza della pretesa avversaria, comunicata per iscritto, non costituisce giustificato motivo per l’assenza, che va sanzionata ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Nel caso di un indennizzo per furto auto, l’assicurazione è stata condannata al pagamento del valore di mercato del bene e a sanzioni pecuniarie per la condotta ostruzionistica in mediazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/12/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Ada Favarolo
Argomento/i: assenza ingiustificata
Materia/e: Incontro di mediazione

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La convinzione di “avere ragione” non è una scusa valida per disertare l’incontro: l’assenza ingiustificata deve essere sanzionata

Assenza ingiustificata in mediazione se basata sulla convinzione di avere ragione
In tema di mediazione obbligatoria, la partecipazione al primo incontro costituisce un obbligo giuridico inderogabile per le parti, volto a garantire l’effettività del tentativo di conciliazione attraverso il confronto diretto e informato. Ne consegue che non costituisce giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione la preventiva comunicazione scritta con cui la parte invitata manifesti la propria volontà di non aderire alla procedura, adducendo l’infondatezza nel merito della pretesa di controparte. Tale condotta non esonera la parte dal regime sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, poiché la valutazione sulla fondatezza delle ragioni avversarie non sostituisce il dovere presenziarvi dinanzi al mediatore, unico momento in cui il dissenso può essere espresso in modo consapevole e valido dal punto di vista procedurale. Lo ha precisato il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9925/2025.

Furto d’auto e richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice
L’attrice conviene in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo dopo il furto della sua autovettura. La compagnia si oppone al pagamento, sostenendo che il veicolo, precedentemente coinvolto in un’alluvione e acquistato a prezzo ridotto, in realtà non era soggetto a furto, secondo la dinamica descritta.   Il Giudice, tuttavia, ritiene provato il furto. Attraverso le testimonianze di meccanici e carrozzieri, è emerso, infatti, che l’auto era stata effettivamente riparata e resa funzionante prima del sinistro. Sotto il profilo del quantum, il Tribunale non accoglie però la richiesta di 31.500 euro, ma liquida 14.066,25 euro. La somma, infatti, riflette il valore di mercato reale al momento dell’acquisto (circa 13.750 euro), rivalutato all’attualità, considerato che la natura “alluvionata” del bene ne influenza il valore commerciale, nonostante le riparazioni.

Mancata partecipazione alla mediazione ingiustificata
Una parte rilevante della decisione si concentra poi sulla condotta della compagnia assicurativa rispetto alla mediazione obbligatoria. La società, infatti, non ha partecipato agli incontri, limitandosi a comunicare per iscritto il proprio rifiuto basato sulla convinzione che la pretesa dell’attrice fosse infondata. Il Giudice però afferma che la comunicazione scritta di non voler mediare non sostituisce la presenza fisica o in videoconferenza al primo incontro. Citando consolidata giurisprudenza, il giudicante chiarisce che il dissenso deve essere espresso in modo consapevole e informato davanti al mediatore.

La semplice lettera di rifiuto impedisce il realizzarsi della funzione informativa della procedura, rendendo l’assenza priva di “giustificato motivo”.
In applicazione del D.Lgs. 28/2010 (come riformato dalla Riforma Cartabia), il Tribunale irroga pertanto alla compagnia di assicurazione le seguenti sanzioni:

  • condanna a versare all’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato, per un totale di 1.036,00 euro;
  • condanna a pagare all’attrice 200,00 euro a titolo di ristoro per la condotta ostruzionistica in base all’art. 12-bis, comma 3.

Il Giudice precisa anche che, sebbene non determinante in questo caso specifico, l’assenza ingiustificata può essere valutata come argomento di prova sfavorevole alla parte assente.
L’autorità giudiziaria infine respinge la richiesta di condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) ex art. 96 c.p.c. La resistenza in giudizio della compagnia, infatti, pur risultata infondata, non ha superato la soglia della mala fede o della colpa grave, restando nell’alveo del legittimo esercizio del diritto di difesa.

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