Scarica Sentenza Tribunale di Palermo 30 06 2023

Per il tribunale di Palermo, una volta verificata l’assenza di un motivo che giustifichi la mancata partecipazione in mediazione, il giudice deve applicare la sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010

Assenza alla mediazione senza motivo

Il giudice, una volta verificata l’assenza di un motivo che giustifichi la mancata partecipazione della parte in mediazione, è tenuto ad applicare la sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010. Così il tribunale di Palermo nella sentenza n. 3226/2023.

La vicenda

La vicenda riguarda un’occupazione senza titolo. L’attrice era proprietaria esclusiva di un immobile concesso in locazione ad uso diverso con contratto poi risolto per inadempimento del conduttore. Nonostante le diffide inoltrate alla controparte la stessa si opponeva al rilascio e l’attrice chiedeva che fosse ordinata alla convenuta l’immediata restituzione del bene.

Il tribunale ritenuto, preliminarmente, che l’azione restitutoria spiegata dall’attrice dovesse essere qualificata come rivendica (art. 948 c.c.) poiché la stessa, assumendosi proprietaria dell’immobile, e domandando l’accertamento di detta qualità ne lamentava l’occupazione sine titulo da parte del convenuto, accoglieva la domanda.

Il giudicante poneva le spese di lite a carico del convenuto integralmente soccombente e lo condannava altresì a versare all’entrata di bilancio dello Stato l’importo del contributo unificato nella misura versata dalla ricorrente ai sensi dell’art 8 co. 4 bis d.lgs. n.28/2010, in quanto al primo incontro di mediazione, il mediatore disegnato aveva attestato l’assenza del convenuto invitato e regolarmente avvisato.

Sanzione mancata partecipazione alla mediazione

L’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, ricorda il tribunale, prevede espressamente che “al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” e al comma 4 bis che “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Il tenore della disposizione, prosegue il tribunale, “non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è dunque tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità – ad applicare la sanzione di cui al citato comma 4 bis”.

Nella fattispecie, la mancata partecipazione del convenuto, regolarmente avvisato, al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi.

Per cui, domanda accolta e condanna all’immediato rilascio dell’immobile confermata, unitamente a quella al rimborso delle spese generali e al versamento all’entrata di bilancio dello Stato l’importo del contributo unificato nella misura versata dall’attrice ex art 8 co. 4 bis d.lgs. n.28/2010.

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Assenza alla mediazione senza motivo, il giudice deve applicare la sanzione

Con la sentenza n. 3226/2023, il Tribunale di Palermo ha accolto un’azione di rivendica per l’occupazione senza titolo di un immobile. Il giudice ha condannato il convenuto non solo al rilascio del bene e alle spese di lite, ma anche al versamento del contributo unificato a favore dello Stato. Tale sanzione, prevista dall’art. 8 comma 4 bis del D.Lgs. 28/2010, è stata applicata in via obbligatoria poiché la parte, pur regolarmente avvisata, non ha fornito giustificazioni valide per l’assenza alla mediazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/06/2023
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Sajeva Stefano
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Per il tribunale di Palermo, una volta verificata l’assenza di un motivo che giustifichi la mancata partecipazione in mediazione, il giudice deve applicare la sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010

Assenza alla mediazione senza motivo

Il giudice, una volta verificata l’assenza di un motivo che giustifichi la mancata partecipazione della parte in mediazione, è tenuto ad applicare la sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28/2010. Così il tribunale di Palermo nella sentenza n. 3226/2023.

La vicenda

La vicenda riguarda un’occupazione senza titolo. L’attrice era proprietaria esclusiva di un immobile concesso in locazione ad uso diverso con contratto poi risolto per inadempimento del conduttore. Nonostante le diffide inoltrate alla controparte la stessa si opponeva al rilascio e l’attrice chiedeva che fosse ordinata alla convenuta l’immediata restituzione del bene.

Il tribunale ritenuto, preliminarmente, che l’azione restitutoria spiegata dall’attrice dovesse essere qualificata come rivendica (art. 948 c.c.) poiché la stessa, assumendosi proprietaria dell’immobile, e domandando l’accertamento di detta qualità ne lamentava l’occupazione sine titulo da parte del convenuto, accoglieva la domanda.

Il giudicante poneva le spese di lite a carico del convenuto integralmente soccombente e lo condannava altresì a versare all’entrata di bilancio dello Stato l’importo del contributo unificato nella misura versata dalla ricorrente ai sensi dell’art 8 co. 4 bis d.lgs. n.28/2010, in quanto al primo incontro di mediazione, il mediatore disegnato aveva attestato l’assenza del convenuto invitato e regolarmente avvisato.

Sanzione mancata partecipazione alla mediazione

L’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, ricorda il tribunale, prevede espressamente che “al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” e al comma 4 bis che “il giudice condanna la parte costituita che (…) non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Il tenore della disposizione, prosegue il tribunale, “non sembra lasciare margini di discrezionalità al giudice, il quale è dunque tenuto – una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione laddove esso sia previsto, come nel caso di specie, quale condizione di procedibilità – ad applicare la sanzione di cui al citato comma 4 bis”.

Nella fattispecie, la mancata partecipazione del convenuto, regolarmente avvisato, al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di motivi oggettivi.

Per cui, domanda accolta e condanna all’immediato rilascio dell’immobile confermata, unitamente a quella al rimborso delle spese generali e al versamento all’entrata di bilancio dello Stato l’importo del contributo unificato nella misura versata dall’attrice ex art 8 co. 4 bis d.lgs. n.28/2010.

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