L’ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, del 13 giugno 2012, riveste particolare importanza, nel quadro della giurisprudenza che si va formando in tema di mediazione, poiché interpreta correttamente l’art. 5 del D.Lgs. 28/10, per quanto riguarda le materie in cui è prevista l’obbligatorietà.

In particolare, il Trbunale ha correttamente inquadrato come compresa nell’obbligatorietà, una controversia riguardante un finanziamento concesso ad un cliente privato da una nota società finanziaria.

Infatti, secondo il Tribunale, il legislatore ha utilizzato, nel noto art. 5, una formula particolarmente ampia, con i’intento di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria, compresa l’erogazione di mutui e finanziamenti.

Rientrando la controversia in quell’ambito, il Tribunale ha quindi disposto che venga effettuato il tentativo di mediazione.

Tribunale di Palermo, sez. Distaccata di Bagheria, ordinanza 13 giugno 2012
Giudice Michele Ruvolo

Fatto e diritto

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 6.6.2012;
vista l’istanza con la quale l’opposto ha chiesto emanarsi ordinanza concessiva dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito e che tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando – pur nell’assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario – non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente;
ritenuto che è pacifico tra le parti che la C… s.p.a. abbia effettivamente erogato le somme oggetto del decreto ingiuntivo e che queste non sono state restituite all’opposta;
rilevato che parte opponente ha fatto valere un inadempimento della O… s.r.l. con riferimento ad un contratto di franchising intercorso con quest’ultima;
considerato che non vi è prova che il contratto oggetto del presente giudizio preveda un collegamento tra il finanziamento erogato e l’impiego delle somme in relazione ad un’operazione di franchising;
rilevato che sembra quindi ricavarsi la citata “prova adeguata”;
ritenuto, pertanto, che va concessa, ex art. 648 c.p.c., l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ricordato che l’ordinanza con cui il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa ed operante in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione;
visto che parte opponente ha chiesto che venisse assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, “rientrando la materia nelle controversie bancarie”;
visto che l’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/10 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di… contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione” di cui al medesimo decreto legislativo;
osservato che – se è vero che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04) – tuttavia è anche vero che la formula impiegata dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 “controversie in materia di…” è identica a quella impiegata dall’art. 447 bis c.p.c. per il rinvio a talune disposizioni del rito lavoro in relazione alle “controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende” e che è pacifico in giurisprudenza che la formula “controversie in materia di” è più ampia della formula “controversie di”, tanto che una controversia in materia di locazione può riguardare anche liti non strettamente dipendenti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate allo stesso. Ecco che, ad esempio, è una “controversia in materia di locazione” anche quella (ex art. 2932 c.c.) relativa al preliminare di locazione o alla responsabilità precontrattuale connessa alla stipula di un contratto di locazione (v. Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 2003, n. 581; v., analogamente,  Cass., sez. III, ord. 7 marzo 2005, n. 4873; v. anche Cass., sez. III, ord. 4 luglio 2007, n. 15110);
considerato che l’intento del legislatore, che ha utilizzato una formula particolarmente ampia ed estesa dai contratti bancari a quelli assicurativo-finanziari, è chiaramente quello di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria (compresa l’erogazione di mutui) erogati da soggetti che istituzionalmente svolgono tali attività;
rilevato che nel caso di specie il finanziamento è stato concesso dalla Compass s.p.a. – gruppo bancario Mediobanca -, soggetto che dalla documentazione versata in atti risulta sottoposto ai controlli della Banca d’Italia, associato all’ABI ed all’ASSOFIN, iscritto all’albo degli intermediari finanziari e all’albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d’Italia, nonché all’albo degli intermediari assicurativi tenuto dall’ISVAP;
considerato, quindi, che l’inclusione delle cause relative ai contratti di finanziamento erogato da soggetti istituzionalmente a ciò preposti tra le “controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 non è frutto di un’interpretazione estensiva;

P.Q.M.

concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti termine di giorni 15 decorrente dal 10 luglio 2012 per presentare la domanda di mediazione davanti ad un apposito organismo.
Rinvia all’udienza del 12.12.2012, ore 10.30.

 

 

Anche in caso di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, il giudice assegna alle parti 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione

L’ordinanza del Tribunale di Palermo del 13 giugno 2012 chiarisce l’applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/10. Il giudice ha stabilito che la formula “controversie in materia di” includa ogni lite relativa a servizi bancari, assicurativi e finanziari, compresa l’erogazione di mutui e finanziamenti da parte di soggetti istituzionali. Nel caso specifico, pur concedendo l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, il Tribunale ha imposto il tentativo di mediazione prima del prosieguo della causa.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 13/06/2012
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Michele Ruvolo
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

L’ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, del 13 giugno 2012, riveste particolare importanza, nel quadro della giurisprudenza che si va formando in tema di mediazione, poiché interpreta correttamente l’art. 5 del D.Lgs. 28/10, per quanto riguarda le materie in cui è prevista l’obbligatorietà.

In particolare, il Trbunale ha correttamente inquadrato come compresa nell’obbligatorietà, una controversia riguardante un finanziamento concesso ad un cliente privato da una nota società finanziaria.

Infatti, secondo il Tribunale, il legislatore ha utilizzato, nel noto art. 5, una formula particolarmente ampia, con i’intento di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria, compresa l’erogazione di mutui e finanziamenti.

Rientrando la controversia in quell’ambito, il Tribunale ha quindi disposto che venga effettuato il tentativo di mediazione.

Tribunale di Palermo, sez. Distaccata di Bagheria, ordinanza 13 giugno 2012
Giudice Michele Ruvolo

Fatto e diritto

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 6.6.2012;
vista l’istanza con la quale l’opposto ha chiesto emanarsi ordinanza concessiva dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto che ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto occorre l’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto secondo i canoni del giudizio ordinario di merito e che tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando – pur nell’assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario – non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente;
ritenuto che è pacifico tra le parti che la C… s.p.a. abbia effettivamente erogato le somme oggetto del decreto ingiuntivo e che queste non sono state restituite all’opposta;
rilevato che parte opponente ha fatto valere un inadempimento della O… s.r.l. con riferimento ad un contratto di franchising intercorso con quest’ultima;
considerato che non vi è prova che il contratto oggetto del presente giudizio preveda un collegamento tra il finanziamento erogato e l’impiego delle somme in relazione ad un’operazione di franchising;
rilevato che sembra quindi ricavarsi la citata “prova adeguata”;
ritenuto, pertanto, che va concessa, ex art. 648 c.p.c., l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ricordato che l’ordinanza con cui il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa ed operante in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione;
visto che parte opponente ha chiesto che venisse assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, “rientrando la materia nelle controversie bancarie”;
visto che l’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/10 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di… contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione” di cui al medesimo decreto legislativo;
osservato che – se è vero che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04) – tuttavia è anche vero che la formula impiegata dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 “controversie in materia di…” è identica a quella impiegata dall’art. 447 bis c.p.c. per il rinvio a talune disposizioni del rito lavoro in relazione alle “controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende” e che è pacifico in giurisprudenza che la formula “controversie in materia di” è più ampia della formula “controversie di”, tanto che una controversia in materia di locazione può riguardare anche liti non strettamente dipendenti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate allo stesso. Ecco che, ad esempio, è una “controversia in materia di locazione” anche quella (ex art. 2932 c.c.) relativa al preliminare di locazione o alla responsabilità precontrattuale connessa alla stipula di un contratto di locazione (v. Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 2003, n. 581; v., analogamente,  Cass., sez. III, ord. 7 marzo 2005, n. 4873; v. anche Cass., sez. III, ord. 4 luglio 2007, n. 15110);
considerato che l’intento del legislatore, che ha utilizzato una formula particolarmente ampia ed estesa dai contratti bancari a quelli assicurativo-finanziari, è chiaramente quello di far rientrare nella mediazione obbligatoria tutte le controversie relative a servizi di natura bancaria, assicurativa e finanziaria (compresa l’erogazione di mutui) erogati da soggetti che istituzionalmente svolgono tali attività;
rilevato che nel caso di specie il finanziamento è stato concesso dalla Compass s.p.a. – gruppo bancario Mediobanca -, soggetto che dalla documentazione versata in atti risulta sottoposto ai controlli della Banca d’Italia, associato all’ABI ed all’ASSOFIN, iscritto all’albo degli intermediari finanziari e all’albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d’Italia, nonché all’albo degli intermediari assicurativi tenuto dall’ISVAP;
considerato, quindi, che l’inclusione delle cause relative ai contratti di finanziamento erogato da soggetti istituzionalmente a ciò preposti tra le “controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 non è frutto di un’interpretazione estensiva;

P.Q.M.

concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti termine di giorni 15 decorrente dal 10 luglio 2012 per presentare la domanda di mediazione davanti ad un apposito organismo.
Rinvia all’udienza del 12.12.2012, ore 10.30.

 

 

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