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Il caso nasce da un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace resa in un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al rimborso di spese doganali anticipate da uno spedizioniere. Nel corso del giudizio di gravame, il Tribunale, prima di fissare la causa per la decisione, dispone la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. La sentenza trascrive e valorizza ampiamente il contenuto dell’ordinanza, che richiama espressamente la possibilità di disporre la mediazione anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, chiarendo che, una volta emessa l’ordinanza, la mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il passaggio più interessante della decisione sta nella motivazione dell’ordinanza di rinvio in mediazione. Il Tribunale non si limita a un richiamo astratto alla norma, ma spiega perché, proprio in quel momento processuale, la mediazione apparisse opportuna. Il giudice sottolinea infatti che le domande e le eccezioni erano ormai definitivamente cristallizzate, che le preclusioni di merito e istruttorie erano maturate e che, quindi, era già possibile valutare con una certa concretezza il probabile esito della causa. A ciò aggiunge considerazioni molto pratiche: l’esigenza di evitare il protrarsi del contenzioso, la possibilità di definire la lite in tempi brevi, il rischio altrimenti prevedibile di un ulteriore ricorso per cassazione e perfino di un eventuale giudizio di rinvio, nonché l’aggravio dei costi processuali che ne sarebbe derivato.

È proprio qui che la sentenza diventa particolarmente utile. Il giudice mostra una concezione matura della mediazione demandata: non la usa come formula di stile, né come rituale passaggio formale, ma come strumento di gestione intelligente del processo. La causa, dopo il primo grado e dopo il consolidarsi delle difese, era arrivata a un punto in cui le parti disponevano di tutti gli elementi necessari per misurare la forza delle rispettive posizioni. In una simile situazione, il tentativo di mediazione può diventare più serio, più consapevole e potenzialmente più efficace di quanto lo sarebbe stato all’inizio della lite, quando i termini della controversia erano ancora meno definiti.

Altro profilo importante è che il Tribunale afferma espressamente che la mediazione demandata non è limitata alle sole controversie già soggette a mediazione obbligatoria ex lege. La sentenza richiama infatti l’idea che l’art. 5-quater si applichi a tutte le controversie relative a diritti disponibili e che il precedente eventuale fallimento di una conciliazione obbligatoria non impedisca al giudice di disporre una nuova mediazione demandata. Questo aspetto è molto significativo, perché ribadisce la diversità tra mediazione obbligatoria e mediazione demandata: la prima discende dalla materia della lite, la seconda da una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta mediabilità di quel conflitto, in quel determinato momento processuale.

La sentenza dà poi atto che la mediazione demandata è stata effettivamente esperita, ma si è conclusa con esito negativo. Anche questo elemento, però, non svuota il valore del provvedimento. Anzi, lo conferma. Il punto non è che la mediazione debba necessariamente chiudersi con un accordo; il punto è che il giudice abbia ritenuto utile creare uno spazio negoziale strutturato in un momento in cui la causa era già sufficientemente chiarita da rendere quel passaggio serio e non puramente formale. La mediazione è quindi usata come occasione reale di possibile definizione, non come ostacolo né come adempimento vuoto.

Sotto questo profilo, la decisione del Tribunale di Torino è favorevole alla mediazione perché ne valorizza la funzione più autentica: non soltanto deflattiva in senso quantitativo, ma qualitativa. Il messaggio che emerge è che una buona mediazione può essere utile anche quando il processo è già avanzato, proprio perché il giudizio ha chiarito il campo, ha messo a fuoco le questioni e ha ridotto le zone d’ombra. In quel momento, le parti non trattano più “al buio”, ma dopo aver visto meglio il rischio del decidere. E questo può rendere la mediazione più concreta, più razionale e, in molti casi, più produttiva.

Naturalmente, il limite della pronuncia va tenuto presente. Il cuore finale della sentenza resta nella decisione dell’appello in punto di competenza e di merito; la parte sulla mediazione emerge soprattutto nella ricostruzione dell’ordinanza che aveva demandato le parti al procedimento conciliativo. Per questo non si tratta di una sentenza “di sistema” sulla mediazione demandata, né di una pronuncia rivoluzionaria. Tuttavia, è proprio la concretezza del caso a renderla interessante: il giudice non si limita a proclamare l’utilità della mediazione, ma spiega perché, in quella causa e in quel momento, valesse la pena tentarla.

Il principio che si può trarre dalla decisione è quindi molto chiaro: la mediazione demandata può essere disposta anche in appello, fino alla precisazione delle conclusioni, quando la causa sia ormai definita nei suoi termini essenziali e il giudice ritenga ancora possibile o utile un tentativo di composizione; in tal caso essa diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È una lettura dell’istituto che ne rafforza la serietà e ne conferma la piena integrazione nella gestione del processo civile.

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Anche in appello il giudice può fermare la causa e rimettere le parti in mediazione

Con la sentenza n. 1061 del 23 febbraio 2026, il Tribunale di Torino offre uno spunto molto interessante sulla mediazione demandata, perché ne valorizza l’utilizzo non in primo grado, ma in sede di appello, quando la controversia è ormai matura e il giudice ritiene ancora concretamente possibile una composizione del conflitto. La pronuncia è utile soprattutto per questo: mostra che la mediazione demandata non è un istituto residuale o decorativo, ma uno strumento che può essere attivato anche in una fase avanzata del processo, fino alla precisazione delle conclusioni, quando la causa sia sufficientemente definita da consentire alle parti una valutazione più realistica dei rispettivi rischi e interessi.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 23/02/2026
N° sentenza: 1061
Curia: Tribunale di Torino
Argomento/i: Mediazione demandata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Il caso nasce da un giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace resa in un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al rimborso di spese doganali anticipate da uno spedizioniere. Nel corso del giudizio di gravame, il Tribunale, prima di fissare la causa per la decisione, dispone la mediazione demandata ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. 28/2010. La sentenza trascrive e valorizza ampiamente il contenuto dell’ordinanza, che richiama espressamente la possibilità di disporre la mediazione anche in appello e fino alla precisazione delle conclusioni, chiarendo che, una volta emessa l’ordinanza, la mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il passaggio più interessante della decisione sta nella motivazione dell’ordinanza di rinvio in mediazione. Il Tribunale non si limita a un richiamo astratto alla norma, ma spiega perché, proprio in quel momento processuale, la mediazione apparisse opportuna. Il giudice sottolinea infatti che le domande e le eccezioni erano ormai definitivamente cristallizzate, che le preclusioni di merito e istruttorie erano maturate e che, quindi, era già possibile valutare con una certa concretezza il probabile esito della causa. A ciò aggiunge considerazioni molto pratiche: l’esigenza di evitare il protrarsi del contenzioso, la possibilità di definire la lite in tempi brevi, il rischio altrimenti prevedibile di un ulteriore ricorso per cassazione e perfino di un eventuale giudizio di rinvio, nonché l’aggravio dei costi processuali che ne sarebbe derivato.

È proprio qui che la sentenza diventa particolarmente utile. Il giudice mostra una concezione matura della mediazione demandata: non la usa come formula di stile, né come rituale passaggio formale, ma come strumento di gestione intelligente del processo. La causa, dopo il primo grado e dopo il consolidarsi delle difese, era arrivata a un punto in cui le parti disponevano di tutti gli elementi necessari per misurare la forza delle rispettive posizioni. In una simile situazione, il tentativo di mediazione può diventare più serio, più consapevole e potenzialmente più efficace di quanto lo sarebbe stato all’inizio della lite, quando i termini della controversia erano ancora meno definiti.

Altro profilo importante è che il Tribunale afferma espressamente che la mediazione demandata non è limitata alle sole controversie già soggette a mediazione obbligatoria ex lege. La sentenza richiama infatti l’idea che l’art. 5-quater si applichi a tutte le controversie relative a diritti disponibili e che il precedente eventuale fallimento di una conciliazione obbligatoria non impedisca al giudice di disporre una nuova mediazione demandata. Questo aspetto è molto significativo, perché ribadisce la diversità tra mediazione obbligatoria e mediazione demandata: la prima discende dalla materia della lite, la seconda da una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta mediabilità di quel conflitto, in quel determinato momento processuale.

La sentenza dà poi atto che la mediazione demandata è stata effettivamente esperita, ma si è conclusa con esito negativo. Anche questo elemento, però, non svuota il valore del provvedimento. Anzi, lo conferma. Il punto non è che la mediazione debba necessariamente chiudersi con un accordo; il punto è che il giudice abbia ritenuto utile creare uno spazio negoziale strutturato in un momento in cui la causa era già sufficientemente chiarita da rendere quel passaggio serio e non puramente formale. La mediazione è quindi usata come occasione reale di possibile definizione, non come ostacolo né come adempimento vuoto.

Sotto questo profilo, la decisione del Tribunale di Torino è favorevole alla mediazione perché ne valorizza la funzione più autentica: non soltanto deflattiva in senso quantitativo, ma qualitativa. Il messaggio che emerge è che una buona mediazione può essere utile anche quando il processo è già avanzato, proprio perché il giudizio ha chiarito il campo, ha messo a fuoco le questioni e ha ridotto le zone d’ombra. In quel momento, le parti non trattano più “al buio”, ma dopo aver visto meglio il rischio del decidere. E questo può rendere la mediazione più concreta, più razionale e, in molti casi, più produttiva.

Naturalmente, il limite della pronuncia va tenuto presente. Il cuore finale della sentenza resta nella decisione dell’appello in punto di competenza e di merito; la parte sulla mediazione emerge soprattutto nella ricostruzione dell’ordinanza che aveva demandato le parti al procedimento conciliativo. Per questo non si tratta di una sentenza “di sistema” sulla mediazione demandata, né di una pronuncia rivoluzionaria. Tuttavia, è proprio la concretezza del caso a renderla interessante: il giudice non si limita a proclamare l’utilità della mediazione, ma spiega perché, in quella causa e in quel momento, valesse la pena tentarla.

Il principio che si può trarre dalla decisione è quindi molto chiaro: la mediazione demandata può essere disposta anche in appello, fino alla precisazione delle conclusioni, quando la causa sia ormai definita nei suoi termini essenziali e il giudice ritenga ancora possibile o utile un tentativo di composizione; in tal caso essa diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È una lettura dell’istituto che ne rafforza la serietà e ne conferma la piena integrazione nella gestione del processo civile.

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