Per il tribunale di Roma, l’amministratore di condominio può partecipare alla mediazione solo se autorizzato dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art.1136, 2° co., c.c.
Amministratore di condominio e mediazione
L’amministratore può partecipare alla mediazione se autorizzato dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste dall’art. 1136, 2° co., c.c. E’ quanto affermato dal tribunale di Roma con sentenza n. 4092/2023 nel decidere una lite tra un condomino e un supercondominio.
L’uomo, proprietario di appartamenti, box auto e posto auto scoperto facenti parte del supercondominio, nell’opporre pregiudizialmente l’avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà dell’area che identifica uno dei posti auto, sosteneva in particolare che le determinazioni adottate dall’assemblea erano viziate da eccesso di potere per essere state adottate su argomenti non posti all’o.d.g. nonchè in violazione del quorum di legge e del Regolamento del Supercondominio avendo altresì l’assemblea proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario che non partecipano al Supercondominio, oltre all’adesione alla mediazione in assenza del necessario quorum. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva del Supercondominio con riguardo all’argomento oggetto di deliberazione vertendosi in materia di revindica di diritti reali, sulla quale tale legittimazione appartiene a ciascun proprietario e non al Super Condominio.
Maggioranza ex art. 1136, 2° comma, c.c.
Il giudice accoglie le doglianze del condomino e, per quel che in questa sede interessa, in punto di mediazione, rileva preliminarmente che l’assemblea all’unanimità ha aderito alla mediazione dando mandato all’amministratore di parteciparvi nominando un legale di sua fiducia.
“Tale delibera – afferma quindi il giudicante – è da ritenersi adottata in assenza del necessario quorum”. Ciò perché, è da considerare, che “l’amministratore può partecipare alle attività di mediazione solo in forza di una delibera dell’assemblea, conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2 – segnatamente con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – essendo in caso contrario il rappresentante sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia” (cfr. Cass. n. 10846/2020).
Spetta infatti all’assemblea (e non all’amministratore), conclude il tribunale, il “potere di approvare una transazione, ovvero di delegare l’amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell’attività dispositiva negoziale affidatagli” (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2014, n. 821; Cass. Sez. 2, 25/03/1980, n. 1994).