Scarica Sentenza Tribunale di Cagliari 2024
Il tribunale di Cagliari rammenta che l’accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. legittima la pronuncia di cessazione della materia del contendere
Conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.
L’adesione delle parti nel corso del giudizio alla proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell’articolo 185-bis c.p.c., è circostanza idonea a far venir meno l’interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, per cui legittima la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Lo ha rammentato il tribunale di Cagliari nella sentenza n. 1453 del 4 giugno 2024.
La vicenda
La vicenda ha per oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo con cui il tribunale aveva ingiunto il pagamento di oltre 15mila euro quale residuo di un debito originato da un contratto di finanziamento, oggetto peraltro di molteplici cessioni. La convenuta chiedeva il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti, muniti, fra l’altro, di procura a conciliare, nel frattempo dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. dal giudice e pertanto chiedevano fosse dichiarata cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate. La causa veniva quindi spedita a sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Cessazione materia del contendere
Il giudice prende atto di quanto sopra e dichiara cessata la materia del contendere. Per giurisprudenza pacifica, infatti, afferma, “la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere al persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l’interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l’altro, che siano state formulate conclusioni conformi”. Nel caso in esame, sussistono entrambe le condizioni, “la cui ricorrenza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice” prosegue il giudicante, “dal momento che, avendo le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione”. La lite pertanto deve reputarsi definita con rinuncia della controparte alla pretesa creditoria azionata con l’opposto decreto ingiuntivo. E, in attuazione dell’accordo, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
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