TRIBUNALE DI MILANO

R.G. n.

Il g.i. , sciogliendo la riserva,
ritenuto che la presente controversia non rientri fra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/10;
ritenuto, infatti, che il contratto di leasing stipulato fra le parti e che ha dato luogo alla controversia fra le stesse insorta, non rientri nell’elencazione di cui al cit. art. 5;

ritenuto, nell’interpretazione della suddetta elencazione, che, in ossequio alla regola ermeneutica che vieta interpretazioni estensive o analogiche di norme che fanno eccezione a regole generali, la norma che impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba essere interpretata restrittivamente;
ritenuto che il contratto di leasing non rientri nell’ambito della locazione, presentando connotati peculiari che da questa lo distinguono e che lo rendono “atipico”;
ritenuto che il contratto di leasing non rientri nella nozione di “contratti finanziari”, che il cit. art. 5 richiama insieme ai contratti bancari e assicurativi;
ritenuto che, in mancanza di una definizione normativa di contratto finanziario, la connotazione dello stesso possa essere desunta dai riferimenti contenuti nel d. lgs. 58/98 (TUF);
rilevato che la locuzione “contratti finanziari” è utilizzata nell’art. 1 co. 2 d.lgs. cit. per indicare cosa si intenda per “strumenti finanziari”;
rilevato che la locuzione “strumenti finanziari” è utilizzata nell’art. 1 co. 1 lett. u) d.lgs. cit. per definire i “prodotti finanziari” ed è accomunata ad “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
ritenuto, pertanto, che i contratti finanziari di cui al più volte citato art. 5 siano i contratti mediante i quali si realizza un investimento di natura finanziaria;
ritenuto che tale interpretazione possa essere aderente alla volontà del legislatore, quale si può desumere dalla relazione illustrativa del d. lgs. 28/10;
rilevato, infatti, che con riferimento ai “contratti bancari, assicurativi, finanziari” nella relazione si richiama la nozione di “contratti di servizi” che già vantano diffuse esperienze di composizione bonaria ed in proposito si equiparano alla mediazione obbligatoria il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 179/07 e il procedimento di cui all’art. 128 bis d. lgs. 385/93;
ritenuto, pertanto, che i contratti di servizi ai quali il legislatore della mediazione ha inteso fare riferimento siano i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento regolati dal d. lgs. 58/98;
ritenuto che in tale ambito non rientri il contratto di leasing; ritenuto, invece, che alcun rilievo, ai fini della obbligatorietà della mediazione, abbia il procedimento prescelto dalla parte qui ricorrente (procedimento
sommario di cognizione), posto che, una volta individuate le materie alle quali si applica la mediazione, il legislatore ha elencato i procedimenti in cui la mediazione obbligatoria non si applica (art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10) e fra tali procedimenti non rientra il procedimento sommario di cognizione;

P.Q.M.

dispone il mutamento di rito;
fissa udienza ex art. 183 c.p.c. al 26.6.2012 ore 11.20.
Milano 2.4.2012
Si comunichi.

La mediazione si applica al procedimento sommario di cognizione

Il Tribunale di Milano ha stabilito che la controversia relativa a un contratto di leasing non sia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/10. Il giudice ha infatti escluso che il leasing sia assimilabile a una locazione o a un contratto finanziario, intendendo quest’ultimo restrittivamente come investimento di natura finanziaria ex d.lgs. 58/98. Irrilevante risulta inoltre la scelta del procedimento sommario di cognizione, pertanto il giudice dispone il mutamento di rito.
Autore: Redazione Soluzioni ADR
Data sentenza: 02/04/2011
Curia: Tribunale di Milano

TRIBUNALE DI MILANO

R.G. n.

Il g.i. , sciogliendo la riserva,
ritenuto che la presente controversia non rientri fra quelle soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/10;
ritenuto, infatti, che il contratto di leasing stipulato fra le parti e che ha dato luogo alla controversia fra le stesse insorta, non rientri nell’elencazione di cui al cit. art. 5;

ritenuto, nell’interpretazione della suddetta elencazione, che, in ossequio alla regola ermeneutica che vieta interpretazioni estensive o analogiche di norme che fanno eccezione a regole generali, la norma che impone la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba essere interpretata restrittivamente;
ritenuto che il contratto di leasing non rientri nell’ambito della locazione, presentando connotati peculiari che da questa lo distinguono e che lo rendono “atipico”;
ritenuto che il contratto di leasing non rientri nella nozione di “contratti finanziari”, che il cit. art. 5 richiama insieme ai contratti bancari e assicurativi;
ritenuto che, in mancanza di una definizione normativa di contratto finanziario, la connotazione dello stesso possa essere desunta dai riferimenti contenuti nel d. lgs. 58/98 (TUF);
rilevato che la locuzione “contratti finanziari” è utilizzata nell’art. 1 co. 2 d.lgs. cit. per indicare cosa si intenda per “strumenti finanziari”;
rilevato che la locuzione “strumenti finanziari” è utilizzata nell’art. 1 co. 1 lett. u) d.lgs. cit. per definire i “prodotti finanziari” ed è accomunata ad “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
ritenuto, pertanto, che i contratti finanziari di cui al più volte citato art. 5 siano i contratti mediante i quali si realizza un investimento di natura finanziaria;
ritenuto che tale interpretazione possa essere aderente alla volontà del legislatore, quale si può desumere dalla relazione illustrativa del d. lgs. 28/10;
rilevato, infatti, che con riferimento ai “contratti bancari, assicurativi, finanziari” nella relazione si richiama la nozione di “contratti di servizi” che già vantano diffuse esperienze di composizione bonaria ed in proposito si equiparano alla mediazione obbligatoria il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 179/07 e il procedimento di cui all’art. 128 bis d. lgs. 385/93;
ritenuto, pertanto, che i contratti di servizi ai quali il legislatore della mediazione ha inteso fare riferimento siano i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento regolati dal d. lgs. 58/98;
ritenuto che in tale ambito non rientri il contratto di leasing; ritenuto, invece, che alcun rilievo, ai fini della obbligatorietà della mediazione, abbia il procedimento prescelto dalla parte qui ricorrente (procedimento
sommario di cognizione), posto che, una volta individuate le materie alle quali si applica la mediazione, il legislatore ha elencato i procedimenti in cui la mediazione obbligatoria non si applica (art. 5 co. 4 d. lgs. 28/10) e fra tali procedimenti non rientra il procedimento sommario di cognizione;

P.Q.M.

dispone il mutamento di rito;
fissa udienza ex art. 183 c.p.c. al 26.6.2012 ore 11.20.
Milano 2.4.2012
Si comunichi.

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