“Dopo ben cinque anni di battaglie legali tra contrari e favorevoli alla mediazione, il Tar Lazio pone fine alla lunga e sterile diatriba dichiarando la legittimità costituzionale del nuovo modello di mediazione. L’avvio del ricorso risale al 2010 quando all’indomani dell’entrata in vigore della «mediazione obbligatoria» l’Oua, cinque Ordini degli avvocati, tre associazioni forensi e innumerevoli avvocati impugnarono il decreto per una presunta illegittimità costituzionale. Nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti e dopo la nota sentenza della Consulta per eccesso di delega, la normativa è tornata in vigore grazie alle sostanziali modifi che apportate dal «decreto del fare» nell’estate del 2013.
Nonostante ciò, i tanti ricorrenti hanno continuato a portare strenuamente avanti le proprie tesi come se nulla fosse cambiato fino all’ultima udienza dell’8 ottobre scorso in cui il folto gruppo degli avvocati dei ricorrenti sono intervenuti contro il Ministero della giustizia e Adr Center, intervenuta a opponendum. Dopo quattro mesi di attesa, i giudici del Tar hanno dato ragione alle tesi del Ministero e di Adr Center dichiarando manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità.
Per motivare la loro decisione, i giudici amministrativi si sono soffermati proprio sulle differenze tra il «vecchio» e il «nuovo» modello di mediazione evidenziandone le novità introdotte dal «decreto del fare» come il primo incontro di mediazione, l’assistenza dell’avvocato e il rafforzamento della qualità del servizio. Proprio sulla base di queste differenze, i giudici rispondono chiaramente alla domanda che costituiva il vero fulcro della lite: il tentativo obbligatorio di mediazione impedisce o meno l’accesso alla giustizia? La risposta tanto attesa è chiarissima. Il «vecchio» modello che obbligava le parti a esperire e pagare per intero la procedura di mediazione avrebbe potuto avere dei profili di illegittimità costituzionale così come gli stessi giudici avevano già segnalato nel 2011 con la remissione alla Consulta. Al contrario questo «nuovo» modello con un primo incontro che gli inglesi chiamano «opt-out», per cui le parti sono sì obbligate a partecipare ma da cui ne possono uscire facilmente, non costituisce una indebita restrizione all’accesso alla giustizia garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Questa è l’importante conclusione tanto attesa per il settore della mediazione in Italia e il punto fermo da cui la mediazione deve e può ripartire con più slancio e senza incorrere in profili di incostituzionalità. Come evitare però che questo primo incontro non diventi un mero passaggio formale? Come contemperare la decisione del Tar Lazio con una giurisprudenza che si sta sempre più consolidando sulla effettività della mediazione? Sulla scia di un orientamento del Tribunale di Firenze, infatti, sempre più giudici sostengono (giustamente) che le parti devono svolgere l’intero procedimento sia per poter adempiere ai loro inviti di delega delle causa pendenti sia addirittura per superare la condizione di procedibilità. Non c’è dubbio che con la presenza della parti in persona e un effettivo impegno le chance di successo aumentano considerevolmente. Solo adesso, sulla scorta della decisione del Tar, il legislatore può e deve intervenire per poter «mediare» tra l’effettività dello svolgimento della mediazione e la necessità di mantenere il nuovo modello con il primo incontro. La soluzione è abbastanza semplice in due semplici modifiche al decreto 28 del 2010. 1) Introdurre il concetto di «buona fede» nella partecipazione alla mediazione chiarendo, tra l’altro, che le parti in lite si devono presentare personalmente.
L’invio di un delegato con il mandato a «non conciliare», per esempio, è una chiara manifestazione di mancanza di buona fede. 2) Il ritorno all’emendamento originario del «decreto del fare»
che prevedeva lo svolgimento del primo incontro a fronte all’anticipo di una parte di indennità. In tal modo, le parti non pagherebbero l’intera indennità di mediazione «al buio» anche quando non vi è alcuna possibilità di trovare un accordo.
Solo adesso con il via libera del Tar, il legislatore potrebbe poi intervenire più incisivamente nell’incentivare i giudici al ricorso alla mediazione delegata (sulla base degli ottimi risultati
raggiunti dalla 13ª sezione del Tribunale di Roma e del Tribunale di Firenze), nell’allargare il novero delle materie, nel disciplinare la partecipazione delle Pubbliche amministrazioni e infine nel
rafforzare la qualità degli organismi e della formazione dei mediatori. Pochi e mirati interventi per poter far ripartire con ancora più slancio la mediazione in Italia.”
Leonardo D’Urso
Amministratore ADR Center
Fonte: Italia Oggi