Esecuzione accordo di mediazione: precetto e notifica

L’accordo raggiunto in mediazione va trascritto nel precetto, per essere poi notificato al debitore per intimargli di adempiere 

Esecuzione dell’accordo di mediazione
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010, dedicato alla efficacia esecutiva e alla esecuzione dell’accordo di mediazione, prevede  efficacia di titolo esecutivo dell’accordo raggiunto durante la procedura stragiudiziale di conciliazione. Questo consente alla parte rispettosa dell’accordo di poter avviare, nei confronti della controparte inadempiente, l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e di iscrivere ipoteca giudiziale.

L’esecuzione forzata richiede una fase preparatoria, che può prevedere la trascrizione dell’accordo nel precetto e la successiva notifica di questo atto al creditore.

L’ultima disposizione del comma 1 prevede infatti che “L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.” Analizziamo quindi che cos’ è il precetto e quale funzione svolge nell’ambito della procedura esecutiva.

Precetto: intimazione ad adempiere
In base alla definizione contenuta nell’art. 480 c.p.c il precetto consiste in un’intimazione ad adempiere l‘obbligo che risulta dal titolo esecutivo, rappresentato, per quel che interessa in questa sede, dall’accordo raggiunto in sede di mediazione. Al fine di adempiere l’atto deve concedere al debitore 10 giorni di tempo, a meno che il creditore non abbia ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 482 c.p.c per procedere  all’esecuzione immediata.

Il precetto inoltre deve contenere l’avviso che, se il debitore non adempierà l’obbligo previsto entro il termine indicato, si procederà all’esecuzione forzata.

Precetto: contenuto
Il precetto è quindi un atto prodromico all’esecuzione forzata. L’articolo 480 c.p.c indica nei commi 2, 3 e 4 il contenuto di questo atto:

  • l’indicazione delle parti;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale;
  • l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’ esecuzione.

Notifica del precetto
Il precetto, una volta redatto, deve essere sottoscritto nel rispetto di quanto indicato dall’art. 125 c.p.c (dalla parte o dal difensore)  e notificato alla parte, ossia al debitore inadempiente nelle modalità indicate dall’articolo 137 c.p.c e seguenti. La notifica assume un rilievo molto importante ai fini dell’esecuzione forzata. Il precetto infatti diventa inefficace se l’esecuzione non ha inizio entro il termine di 90 giorni.

Questo termine resta sospeso se nel frattempo il debitore si oppone al precetto, perché questa azione crea una parentesi temporale all’interno del procedimento esecutivo avviato. Il termine infatti riprende ai sensi dell’art. 627 c.p.c, se la parte riassume il ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.

Leggi anche: Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione

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