Alla luce del comunicato stampa in cui <<La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione>> è stato presentato al Senato un emendamento al DL Sviluppo che mira a sanare tale eccesso di delega. L’emendamento ripropone il comma 5.1 del D.Lgs. 28/10 con due importanti cambiamenti:
1) l’introduzione del tentativo obbligatorio in via sperimentale fino al 2017;
2) l’assistenza degli avvocati alle parti in caso di proposta di conciliazione del mediatore.
Di seguito il testo dell’emendamento sostenuto dal movimento ADR italiano.
Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:
“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
b) All’articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,”
15 commenti
Mi sembra un’ottima cosa però bisogna “incentivare” la presenza in mediazione sopratutto da parte delle assicurazioni, colpevoli di abbassare lin modo notevole la percentuale di incontri di mediazione.
Perfetto questa è la via giusta, grazie dell’impegno profuso.
Siamo a disposizione per ogni iniziativa che vorrete comunicarci.
Durante il confronto tenutosi su isoradio tra De Tilla e De Palo, una cosa è emersa: c’è un importantissimo punto che accomuna i due, anche se è passato in sordina. Mi è sembrato di capire che una “piccola obbligatorietà” non dispiaccia nè all’uno, nè all’altro. Ma, mi sono chiesta, in cosa potrebbe consistere la ” piccola obbligatorietà”? Io credo che potrebbe corrispondere nell’obbligo di tentare la mediazione ma, se al primo incontro il mediatore si accorgesse dell’insussistenza dei presupposti per il raggiungimento di un accordo amichevole, il procedimento conciliativo si dovrebbe chiudere con verbale negativo, applicando una tariffa che copra giuto i costi della prima seduta. Eliminerei anche la facoltà del mediatore di formulare la proposta, quando non ne facciano richiesta tutte le parti congiuntamente. In questo modo sono convinta che ci si affaccerebbe al tavolo della mediazione con spirito più sereno, perchè le parti in lite non sarebbero più obbligate a sostenere spese davvero, in alcuni casi, stratosferiche solo per adempiere ad un obbligo di legge che oggi, in fin dei conti, ha sortito solo il 35 % di adesione alla mediazione( La percentuale così bassa è stata determinata proprio dal timore delle parti di dover sostenere delle spese in aggiunta a quelle dell’inevitabile – per loro – giudizio…)! E’ questa la soluzione che farebbe uscire vincitori tutti.
Mi piace semplice lineare per me e’ vincente complimenti.
Sarebbe stato meglio proporre la mediazione condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie relative a TUTTI i diritti civili disponibili e limitare la proposta del mediatore (alla presenza degli avvocati delle parti) solo su CONCORDE richiesta delle parti. Capisco che ciò avrebbe provocato la sollevazione degli avvocati presenti numerosi in Parlamento.
Il problema principale, tuttavia, è la formazione dei mediatori; un corso di sole 50 ore, come base di una professione, è ridicolo.
L’articolo non è completo : manca chi ha proposto l’emendamento al D.L. Sviluppo all’esame del Senato e quale parte politica lo promuove; inoltre si ripropone il comma 1 dell’art.5 del D.Lgs.28/2010. Grazie !
Una delega a legiferare non ha una scadenza? Pertanto, dopo la pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria come si fa a sanare l’eccesso di delega senza nemmeno la delega?
tecnicamente ben formulato; sono pienamente d’accordo. Potrebbe essere inserita, al fine anche di tacitare chi sostiene esservi un aggravio di spesa, la disposizione che nel caso in cui la mediazione abbia esito negativo e le parti debbano rivolgersi all’Autorità giudiziaria, non si paghi, o si paghi in misura notevolmente ridotto il contributo unificato.
La mia proposta: mediazione facoltativa in tutte le materie ma con forti incentivi. Esempio: se si fa la mediazione e questa avrà esito negativo si è esenti dal pagamento del contributo unificato mentre chi vorrà andare direttamente in giudizio pagherà il doppio del contributo unificato; credito d’imposta elevato a 1000 €.
Bene,anzi male. Come temevo la potente lobby degli Organismi di mediazione si è subito mossa. Vorrei sapere chi dei nostri Illustri Senatori ha sottoscritto l’assurdo emendamento, che ne pensano i tanti avvocati presenti in Parlamento e se per una volta si preoccuperenno di salvaguardare gli interessi di migliaia di colleghi.
Quando il Caro amico Mauro Vaglio (Presidente del C.A.di Roma) mi ha inviato la comunicazione della dichiarazione di incostituzionalità della mediaconciliazione per eccesso di delega, ho risposto che non dovevamo illuderci (come hanno fatto con il referendum del finanziamento pubblico dei partiti)… con tutti gli interessi economici in ballo (e volendo eliminare e/o ritardare buona parte delle richieste di giustizia da parte dei cittadini) … certamente avrebbero sanato la situazione recuperando la “mediaconcliazione”. Quello che sorprende è la rapidità con la quale hanno reagito alla dichiarata incostituzionalità.
A questo punto, dato che probabilmente la Corte Costituzionale ha fatto decadere le altre questioni Costituzionali sollevate (quale l’onerosità della mediazione) ritenedole assorbite dal pregiudiziale “eccesso di delega”, i Consigli degli Ordini degli Avvocati o le Associazioni interessate rappresentative dell’avvocatura, dovrebbero verificare se è possibile procedere a richiedere direttamente alla Corte Costituzionale di riesumare le ordinanze di rimessione alla Corte, così da riprendere immediatamente tutte le questioni di incostituzionalità sollevate dai Giudici e non esaminate (ma ancora del tutto valide alla luce dell’emendamento “salva mediazione”), senza attendere nuove e reiterate ordinanze per questioni di incostituzionalità con la perdita di altri due anni per il loro esame.
Mi fa sorridere l’espressione: “…e se per una volta si preoccuperenno di salvaguardare gli interessi di migliaia di colleghi…”
Pare che siano gli Avvocati ad averle tutte vinte .. sempre!
Cito testualmente:
“Come temevo la potente lobby degli Organismi di mediazione si è subito mossa. Vorrei sapere chi dei nostri Illustri Senatori ha sottoscritto l’assurdo emendamento, che ne pensano i tanti avvocati presenti in Parlamento e se per una volta si preoccuperenno di salvaguardare gli interessi di migliaia di colleghi.” Eccolo il problema cari signori!!! Una lobby in parlamento esiste già e si deve preoccupare di salvaguardare gli interessi dell’avvocato, non dei cittadini che li hanno eletti. Grande Italia, avanti così.
Un caro saluto.
ora i sono proprio scocciato delle patetiche ragioni addotte dlla categoria, a mio avviso ,piu’ inutile e costosa d’italia. Senza gli avvocati, in Italia, il contenzioso civile sarebbe quasi ZERO.Quando sento parlare di “”onerosita’” della mediazione mi sovviene che il diffondere notizie FALSA E TENDENZIOSE e’ ancora un REATO !!!!
Ma quale onerosita’ /? ma vi siete letti le tariffe? o e’ solo che gli avvocati si vedono sfuggire il sorcio dalla bocc\a : questo e’ il mio parere (a.s. art 21 Cost.!!!!)! Certo se l’avvocato intende portare il cliente in lite (che rende!), allora la mediazione e’ un impiccio e un (piccolo) costo in piu’, ma se vuole servire il cliente ed essere deontologico , allora la mediazione e’ il suo PRIMO strumento (facilitante)di lavoro . Certo, all’avvocato la mediazione NON rende come una causa; ma solo per i mediocri .Per i piu’ avveduti invece potrebbe rivelarsi un legittimo strumento di guadagno, con meno sforzo e costi e con clienti veramente “assistiti” e soddisfatti; basta rifletterci!
Infine , sia chiaro , nessuno puo’ imporeci di dare lavoro da avvocato , FORZATAMENTE , a tutti i laureati in legge : si cerchino , COME TANTI , un’altro lavoro NON a carico dei piu’ deboli. Mi e’ recentemente capitato di venire a sapere di un avvocato che \al cliente ha detto che il costo della mediazione per DIECIMILA euro era di DUEMILACINQUECENTO euro !!!!Come si chiama questo , signori avvocati? …e risparmiatemi il : …non facciamo di tutta l’erba …” oppure ” notizia riferita non vale “: NON SIAMO all’asilo !!! Viadiamo un po’ di essere seri in Italia e di smetterla con professiioni esercitate in modo anacronistico: guardiamo un po’ oltre frontiera , magari anche nel Burundi , che non fa male !
PS: una mediazione fino a 10.000 euro costa DUECENTO QUARANTA\ Euro piu’ quaranta euro di segreteria , per parte , al netto di IVA ed e’ agevolata fiscalmente ( la parcella NO!): Ora che faccio con quell’avvocato ? a chi lo denuncio? Dove e’ l’ONEROSITA? nella mediazione o nell’avvocato ? Ma fatemi il piacere ! direbbe il saggio Toto’
Il Sole 24 Ore di oggi, 15 novembre, scrive che al Senato è stato dichiarato inammissibile l’emendamento al DDL Sviluppo: potete confermare? se sì, è possibile sapere in base a quali motivi è stata dichiarata l’inammissibilità? Grazie. Aldo Salvadè