Emendamento sana l’eccesso di delega del tentativo obbligatorio di mediazione

Senato della RepubblicaAlla luce del comunicato stampa in cui <<La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione>> è stato presentato al Senato un emendamento al DL Sviluppo che mira a sanare tale eccesso di delega. L’emendamento ripropone il comma 5.1 del D.Lgs. 28/10 con due importanti cambiamenti:

1) l’introduzione del tentativo obbligatorio in via sperimentale fino al 2017;
2) l’assistenza degli avvocati alle parti in caso di proposta di conciliazione del mediatore.

Di seguito il testo dell’emendamento sostenuto dal movimento ADR italiano.

Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.

 Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:

“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

b)      All’articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,”

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N.1

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