Uno studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma, predisposto nello specifico dalla Commissione Arbitrato e Conciliazione, recentemente pubblicato (in calce il relativo link), conferma tra l’altro, quanto espresso nella relazione illustrativa dell’emendamento all’art. 53 del disegno di legge concorrenza (AS 2085 A) – volto a stabilizzare permanentemente le disposizione del comma 1bis dell’art. 5 del D.lgs. 28/2010 in ordine alla c.d. obbligatorietà del tentativo di conciliazione – circa gli “esiti positivi dell’applicazione della previsione normativa in esame sul piano della riduzione del numero delle controversie pendenti presso i tribunali e le corti di appello e, quindi, della riduzione del contenzioso”.
Lo studio, dedicato alla analisi degli effetti economici della lunga durata dei processi e ai vantaggi conseguibili in termini economici dall’uso della mediazione civile e commerciale, esamina – anche attraverso la lettura dei dati statistici rilevati e stimati dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento istituito presso il Ministero della Giustizia – gli effetti dell’utilizzo della procedura di mediazione, fornendo tra le informazioni di maggior interesse quelle relative alla dimensione del fenomeno in valore assoluto (circa 200.000 iscrizioni l’anno nel 2015 e nel 2016), ai flussi per materie ricomprese nell’elencazione dell’articolo 5 del D.Lsg. 28/2010 ovvero soggette a condizione di procedibilità, all’esito della mediazione per tipologia di procedimento e alla durata media delle procedure di mediazione rispetto ai procedimento giurisdizionali di primo grado.
Esamina inoltre attraverso i resoconti di numerosi studi economici sulla giustizia, alcuni indicatori di efficienza che valutano l’impatto su variabili economiche quali l’accesso al credito, il tasso di natalità delle imprese, gli investimenti e il flusso di investimenti esteri nel nostro paese ed il nesso tra il funzionamento del sistema giudiziario e la crescita economica nel medio-lungo periodo, evidenziandone i possibili canali di trasmissione.
Nello stesso, vengono sottolineate tre qualità desiderabili in un sistema giudiziario: 1) l’efficienza, intesa come la capacità, date le risorse finanziarie disponibili, di risolvere le controversie in un tempo ragionevole; 2) la qualità delle sentenze, intesa come l’accuratezza e certezza delle decisioni; 3) l’indipendenza del giudizio.
Quanto alla prima, efficienza del sistema giudiziario, l’effetto deflattivo del contenzioso conseguente alla applicazione dei sistemi di ADR e sostanzialmente della mediazione civile e commerciale, è di particolare rilievo così come i vantaggi conseguibili in termini economici dall’uso della procedura di mediazione, già nel 2009, infatti, la Banca d’Italia in un suo rapporto lanciava un allarme calcolando che la perdita annua di PIL, attribuibile ai difetti della nostra giustizia civile, si aggirava intorno a un punto percentuale, Sul sistema economico ricadono costi enormi che sono dimostrati da calcoli del Centro Studi di Confindustria: abbattendo i tempi dei processi del 60%, il PIL sarebbe cresciuto del 2,4% in più tra il 2000 e il 2007.
Un altro argomento a supporto della vantaggiosità in termini economici della mediazione, riguarda la previsione degli incentivi fiscali riconosciuti, la quale sembra utile a incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione.
E’ stata istituita dal Guardasigilli, a marzo 2016, una Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con il compito di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo in materia e di elaborare una ipotesi di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
“Nei confronti degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie – ha affermato il Guardasigilli – esiste una certa diffidenza che va battuta con un progressivo sviluppo di una cultura della conciliazione in tutto il Paese: ci sono infatti realtà dove questi strumenti sono utilizzati più intensamente ed altre dove c’è una fortissima diffidenza. Per questo occorre porre in essere da un lato interventi normativi che possano costituire ulteriori tappe in questo percorso di cambiamento culturale e dall’altro pensare a come incentivare e costruire un sistema di maggiori convenienze all’utilizzo delle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie”.
L’ipotesi di modifica delle norme in vigore, elaborata dalla Commissione, rappresenta una valida opportunità di sfrondare le norme degli elementi che rendono la mediazione civile e commerciale in alcuni casi inefficace (ad esempio per la previsione di un incontro informativo anche quando la materia trattata è condizione di procedibilità o è delegata dal giudice, o è volontaria o derivante da clausola compromissoria).
Il suggerimento di allargare le materie oggetto di istanza di mediazione, estendendo l’obbligo alle controversie del Tribunale delle imprese e alla contrattualistica, che ben si prestano ad ipotesi di soluzione mediata, per la tipologia e la natura dei rapporti che le contraddistinguono, si ritiene sia particolarmente interessante ed auspicabile, per dare ulteriore impulso all’istituto della mediazione civile e commerciale.
Approfondimenti tematici sull’incontro preliminare, sulla mediazione delegata e sul raffronto con un quadro internazionale completano il lavoro. Per una lettura completa dello studio, si segnala il download dal seguente link: Effetti economici della lunga durata dei processi in Italia.