Domanda in mediazione e domanda a giudizio a confronto per individuare elementi comuni e differenze di questi due atti introduttivi
Domanda in mediazione
La domanda di mediazione presentata per risolvere le controversie in materia civile e commerciale non è soggetta a particolari regole di forma. Essa però deve essere depositata da una delle parti presso un organismo del luogo in cui sarebbe competente territorialmente il giudice della controversia (che in caso di mediazione su clausola contrattuale o statutaria può essere anche quello indicato nella stessa).
Il deposito della domanda determina il tempo della mediazione. La data del deposito assume infatti molta importanza perché dallo stesso decorre il termine di durata della procedura di mediazione, fatti salvi i casi in cui il giudice fissi la data di scadenza per provvedere al deposito della domanda di mediazione. In questo caso la durata della procedura decorre da questa data.
Per quanto riguarda poi il contenuto la domanda di mediazione deve indicare l’organismo di mediazione scelto per risolvere la controversia, i dati anagrafici delle parti coinvolte, l’oggetto della controversia che si vuole risolvere in mediazione e le ragioni della pretesa.
Avvenuto il deposito della domanda di mediazione il responsabile dell’organismo nomina il mediatore e fissa il primo incontro. La domanda e gli altri elementi utili per informare la controparte della mediazione, come le modalità del suo svolgimento, la data e l’ora del primo incontro devono essere comunicati alla controparte. Quando la comunicazione delle informazioni appena indicate giungono a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una volta. Per questo la parte può comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo.
La domanda in giudizio
La domanda per avviare il giudizio ordinario di cognizione invece presenta la forma della citazione a comparire a un’udienza fissa. L’art. 163 c.p.c stabilisce il contenuto della citazione. La stessa infatti deve indicare il Tribunale a cui si propone la domanda, i dati identificativi di tutte le parti, dei loro rappresentanti e di coloro che le assistono. Essa deve indicare anche l’oggetto della domanda, l’eventuale assolvimento della condizione di procedibilità a cui è soggetta (come la mediazione), l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, i mezzi di prova che l’attore vuole produrre e che intende richiedere, i dati identificativi del procuratore, la procura, il giorno dell’udienza di comparizione e gli avvertimenti previsti dalla norma al convenuto.
La citazione sottoscritta dall’attore viene quindi consegnata all’ufficiale giudiziario, che la notifica alla controparte. L’originale della domanda notificata deve essere depositata insieme alla nota di iscrizione a ruolo e ai documenti offerti nel fascicolo dell’attore.
La domanda giudiziale, produce diversi effetti dal punto di vista sostanziale e processuale. Al pari della domanda di mediazione essa interrompe la prescrizione come previsto dall’articolo 2943 c.c. “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.”
Se poi la legge assegna un termine per agire in giudizio, la notifica dell’atto di citazione prima della scadenza di questo termine impedisce la decadenza.
Domanda in mediazione e in giudizio: coincidenza non necessaria
Da questa breve analisi delle due domande introduttive è possibile riscontrare alcune importanti e primarie differenze.
La prima è quella riguarda la forma, che non è prevista per la mediazione mentre è soggetta a regole piuttosto rigide per la domanda giudiziale, considerato che deve avere la forma dell’atto di citazione.
La seconda differenza di rilievo è il contenuto delle due domande. Come chiarito più volte anche dalla giurisprudenza, per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda in giudizio, la domanda in mediazione non deve essere perfettamente coincidente dal punto di vista del contenuto. Si ricorda infatti che la mediazione per natura è una procedura deformalizzata. L’elemento comune che non deve mancare in entrambe le domande è la descrizione dei fatti. In mediazione non occorre che la qualificazione giuridica della vicenda sia identica o che l’oggetto sia perfettamente coincidente.
Leggi anche: Domanda di mediazione: contenuto minimo e Domanda mediazione: ampiezza anche maggiore dell’oggetto del giudizio
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