Domanda di mediazione facoltativa e termine decadenziale

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È ormai noto il principio secondo il quale la domanda di mediazione «produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta».

Tale principio che evidedentemente mira a salvaguardare il diritto sostanziale oggetto di tutela nelle more dello svolgimento della mediazione è attualmente contenuto nel comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 a seguito della riforma Cartabia (che si completa con la lettura combinata del comma 4-bis dell’art. 11 del medesimo decreto all’esito del correttivo apportato alla riforma).

Al riguardo appare utile ricordare che prima della riforma il principio era contenuto nel comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e che analoga disposizione è prevista anche per la negoziazione assistita (art. 8, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014).

Ciò posto è altresì noto che ormai da tempo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza, 22/7/2013, n. 17781) hanno chiarito che il detto principio deve essere interpretato nel senso che la domanda di mediazione è del tutto assimilata alla domanda giudiziale per quanto riguarda la tutela del diritto fatto valere dovendosi prescindere dalla natura obbligatoria o meno della mediazione.

Il Supremo Collegio, infatti, nella decisione sopra indicata affronta un caso di mediazione facoltativa, chiarendo che la mediazione è consentita, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 28/2010, per la conciliazione di ogni lite in materia di diritti disponibili e che tale attività, pur non essendo indispensabile al fine di proporre la domanda in giudizio, comporta l’affermazione da parte del soggetto che la chiede, del diritto di agire a tutela dei diritti per i quali tenta la conciliazione (principio peraltro ribadito anche successivamente: Cass. civ., Sez. II, sentenza, 28/1/2019, n. 2273).

Peraltro, la giurisprudenza di merito più attenta, anche di recente, non ha mancato di ribadire – sulla scia delle citate pronunce di legittimità – che la norma in oggetto «non può che essere estesa a tutti i termini, processuali e sostanziali, ed a tutte le ipotesi di mediazione: obbligatoria, facoltativa, negoziale, statutaria, che altrimenti non troverebbero alcuna disciplina in proposito» (in grado di appello, Trib. Bologna, III Sez. civ., sentenza 16/5/2024, n. 1473).

Alla luce dei chiari princìpi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione, desta quindi preoccupazione qualche recente isolata pronuncia di merito secondo cui l’efficacia interruttiva della prescrizione e impeditiva della decadenza, prevista dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, si applicherebbe esclusivamente ai casi in cui la mediazione sia obbligatoria per legge e non quando la stessa venga avviata su base volontaria dalle parti.

Ci si riferisce in primo luogo all’ordinanza decisoria del Tribunale di Milano del 16 aprile 2025 (IV Sez. civ. – R.G. 39527/2024) che motiva la decisione ritenendo che sulla base della ratio della disposizione  la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione non possa estendere i termini di prescrizione e decadenza, «in quanto, così opinando, la dilatazione dei termini sarebbe rimessa alla mera volontà delle parti e non, invece, ad un obbligo di legge, a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità di un rapporto di fatto presumibilmente accettato da chi abbia perduto il possesso e che per oltre un anno sia rimasto inerte» (nello stesso senso, richiamando il precedente meneghino, si è espresso poi anche Trib. Lagonegro, Sez. civ., sentenza, 28/10/2025, n. 615).

Ovviamente entrambe le recenti pronunce di merito sopra richiamate, omettono ogni riferimento alla chiara e ormai consolidata interpretazione di legittimità e possono, dunque, evidentemente ritenersi frutto di una grave svista che, tuttavia, rischia di creare dubbi e di determinare un orientamento inconsapevolmente errato e del tutto contrario ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione.

Pertanto, appare utile ribadire che – sin dal 2013 – è stato precisato che anche qualora la domanda di mediazione sia presentata volontariamente (e, quindi, nei casi in cui non viga la condizione di procedibilità) per una lite in materia di diritti disponibili, la stessa impedisce, per una sola volta, la decadenza del diritto di agire e, in caso di fallimento della mediazione, consente la proposizione della domanda in sede giudiziale entro lo stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/07/2013, n. 17781).

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