Nel redigere la domanda di mediazione è necessario rispettare il contenuto minimo evitando quelle informazioni che sono tipiche degli atti giudiziari
Domanda di mediazione: forma e requisiti minimi
La domanda di mediazione, come tutti gli atti del procedimento, non richiede forme particolari. Lo prevede il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2010 ai sensi del quale “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.” La disciplina della domanda però non si esaurisce qui. Il successivo articolo 4 stabilisce infatti quali sono i requisiti minimi per la domanda di mediazione. L’art. 4, al comma 2, del D.Lgs. 28/2010 elenca infatti gli elementi essenziali: organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa. Il decreto attuativo 150/2023 ha aggiunto anche il valore della domanda, secondo le regole del codice di procedura. Da quanto detto finora emerge chiaramente che il il legislatore non impone una forma specifica per l’atto che deve avviare la mediazione, lo stesso richiede solo il deposito della domanda in forma scritta, necessaria per diversi motivi e che la stessa contenga alcune informazioni essenziali.
Deposito della domanda di mediazione: quali effetti?
L’art. 6, comma 2, dello stesso decreto stabilisce inoltre che i termini di durata della mediazione decorrono dalla data di deposito della domanda. L’art. 8 invece impone la comunicazione dell’istanza e della data del primo incontro all’altra parte, con conseguenze sulla prescrizione e sulla decadenza.
Requisiti minimi della domanda
Attenzione però, perché sebbene la normativa preveda l’assenza di formalità nel procedimento, alcuni requisiti minimi restano indispensabili per garantire il collegamento tra la procedura di mediazione e i diritti sostanziali. La dottrina sottolinea che la mediazione riguarda diritti disponibili, lasciando libertà alle parti sulla forma della domanda. Il D.Lgs 28/2010 però impone alcuni requisiti essenziali. Oltre a identificare le parti, l’organismo e il valore della domanda, essa deve chiarire l’oggetto e le ragioni della pretesa. L’oggetto deve essere definito in base alla natura della mediazione. Se obbligatoria, deve rientrare nelle materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto. Se volontaria o demandata, è sufficiente indicare la materia della controversia. Le “ragioni della domanda” devono indicare i fatti in modo chiaro ed essenziale, evitando dettagli superflui. Non servono approfondimenti giuridici o giurisprudenziali, che risultano spesso inutili e controproducenti.
Domanda di mediazione: errori da evitare
La domanda di mediazione non è un atto processuale come un atto di citazione o un ricorso. Essa pertanto non deve seguire schemi precostituiti. Non occorrono infatti istanze o precisazioni conclusionali, così come non è necessario chiedere la chiamata in causa di terzi o sollevare specifiche eccezioni processuali. Alcune domande spesso e volentieri risultano erroneamente simili ad atti giudiziari, con conseguente e giustificato disappunto dei mediatori. Anche i riferimenti giuridici, ossia l’indicazione delle norme che si ritengono violate, le deduzioni di diritto e i richiami giurisprudenziali sono superflui, ma non solo, essi possono pregiudicare la strategia della parte nel successivo giudizio. Si ricorda che l’informità del procedimento consente di modificare l’oggetto e le ragioni della pretesa in seguito. Tuttavia, una domanda eccessivamente sintetica o priva dei dati essenziali può comportare preclusioni significative. Se la richiesta non è sufficientemente precisa, non si producono gli effetti sostanziali e procedimentali previsti, come l’interruzione della prescrizione o l’impedimento della decadenza. Inoltre, una domanda lacunosa potrebbe non prevenire altri procedimenti di mediazione. In conclusione, la domanda di mediazione deve contenere i requisiti minimi stabiliti dalla normativa. Deve essere chiara, sintetica e priva di riferimenti giuridici e giurisprudenziali inutili. Occorre infatti ricordare ancora una volta che l’obiettivo della procedura di mediazione è quella garantire un procedimento efficace, evitando eccessive formalizzazioni che potrebbero comprometterne l’efficacia.
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