Disciplina della composizione negoziata della crisi

Composizione negoziata della crisi: procedura stragiudiziale, guidata da un esperto, per risanare imprese in squilibrio economico-finanziario

Composizione negoziata della crisi: cos’è
La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale disciplinato dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (artt. 12 – 25 quinquies). La procedura è finalizzata al risanamento delle imprese in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, prima che si aggravi in crisi o insolvenza conclamata. L’obiettivo primario, che viene facilitato dall’intervento di un esperto indipendente, è di trovare una soluzione che consenta di superare queste condizioni e di preservare i posti di lavoro.

Soggetti ammessi e condizioni
L’accesso alla procedura è consentito agli imprenditori commerciali e agricoli. Possono fare richiesta coloro che si trovano:

  • nelle condizioni di crisi o insolvenza (Art. 2, comma 1, lettere a) o b);
  • o anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza.

È fondamentale che il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile.

Strumenti e piattaforma telematica
La procedura si svolge attraverso una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico. La piattaforma fornisce strumenti chiave per la fase pre-negoziale, definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia:

  • una lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Esperto indipendente: nomina
L’istanza di nomina dell’esperto, figura che svolge un ruolo centrale nella composizione, va presentata al segretario generale della Camera di Commercio (CCIAA) competente per la sede legale dell’impresa. L’esperto viene quindi scelto da un elenco formato presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e la nomina avviene per opera di una Commissione ad hoc, costituita presso la CCIAA.

Avvio delle trattative e conclusione dell’incarico (h3)
Entro due giorni lavorativi dalla nomina, l’esperto accetta l’incarico sulla piattaforma e convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento
Se non ravvisa prospettive, l’esperto ne dà notizia per l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi. In caso positivo, invece, fissa i successivi incontri con le parti interessate.
L’incarico si conclude se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, non è stata individuata una soluzione. Lo stesso può proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni se richiesto e acconsentito. Al termine, l’esperto redige una relazione finale.

Misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, da cui sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
La pubblicazione dell’istanza di misure protettive produce effetti sui creditori (banche e intermediari finanziari compresi), sulle prescrizioni e sulle le decadenze, inoltre non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Ricorso e procedura
Quando l’imprenditore ha richiesto misure protettive, deve depositare un ricorso al Tribunale competente con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative.
Il Tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza, preferibilmente in videoconferenza. All’udienza, il Tribunale sente le parti interessate e chiama l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure. 
Il Tribunale provvede quindi con ordinanza, con la quale conferma, revoca o modifica le misure protettive e cautelari. La durata stabilita è compresa tra trenta e centoventi giorni. Sentito l’esperto, il Tribunale può però limitare l’efficacia delle misure a specifici creditori o iniziative.
Il giudice può anche prorogare la durata delle misure, su istanza dell’imprenditore o delle parti, fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni, acquisito il parere favorevole dell’esperto.
Le misure inoltre possono essere revocate, su istanza di parte o segnalazione dell’esperto, in qualunque momento, anche dopo l’archiviazione della procedura, se non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate.

Gestione dell’impresa
L’imprenditore, durante la procedura, conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala. Se l’atto viene comunque compiuto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. L’iscrizione è obbligatoria se l’atto pregiudica i creditori. In presenza di misure protettive, l’esperto può segnalare il dissenso al Tribunale.

Autorizzazioni del Tribunale
Il Tribunale, su richiesta dell’imprenditore e verificata la funzionalità per la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare anche:

  • finanziamenti in qualsiasi forma ai fini della prededuzione;
  • il trasferimento dell’azienda o di rami, garantendo il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

Possibili esiti del negoziato
Il successo delle trattative nell’ambito della composizione negoziata può condurre a diverse soluzioni alternative, classificabili in esiti stragiudiziali e opzioni di accesso a strumenti giudiziali o concorsuali.

  • Sul fronte stragiudiziale, l’imprenditore può concludere un contratto o accordo con uno o più creditori che, secondo la relazione finale dell’esperto, sia idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni. Un altro esito è la convenzione di moratoria, che consente la dilazione o sospensione dei pagamenti. Infine, può essere raggiunto un accordo sottoscritto dall’esperto, il quale ne attesta la coerenza con il risanamento e che produce specifici effetti premiali.
  • Riguardo agli esiti giudiziali, l’imprenditore può optare per la predisposizione di un piano attestato di risanamento o richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; in quest’ultimo caso, un beneficio specifico della composizione negoziata è la riduzione della maggioranza necessaria per l’omologazione al 60%, purché l’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto. Altre opzioni includono la proposta del concordato semplificato per la liquidazione

Un’importante opportunità trasversale alle trattative è la possibilità di formulare una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione, per ottenere il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori.

Misure premiali
L’accesso tempestivo e leale alla composizione negoziata garantisce all’imprenditore specifici benefici, a certe condizioni, che riguardano gli interessi e le sanzioni tributarie e la possibilità di beneficiare di un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili (o centoventi in caso di comprovata grave difficoltà) per imposte non ancora iscritte a ruolo.

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