La mediazione transfrontaliera e i principi del procedimento, secondo le norme Ue in materia di mediazione. I rapporti con il giudizio ordinario
Mediazione e disciplina dell’Unione europea
La mediazione, come noto, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (Adr), che consente alle parti di evitare il ricorso ad un giudizio ordinario, con conseguente risparmio in termini di tempi e costi processuali.
Per questo motivo, anche in ambito europeo la mediazione è vista con particolare favore, e le norme Ue in materia di mediazione tendono a favorirne la diffusione ed incentivarne l’uso, al fine di decongestionare le aule dei tribunali.
La Direttiva comunitaria in materia di mediazione
La disciplina comunitaria in materia di mediazione si pone l’obiettivo di assicurare una efficace tutela per i diritti dei cittadini, in particolar modo nei settori civile e commerciale.
A tal fine, gli organi dell’Unione europea hanno adottato la direttiva 52/2008/CE sulla mediazione, con cui ha indicato ai Paesi membri gli obiettivi da raggiungere in tema di Alternative Dispute Resolution e i caratteri salienti che deve avere la procedura di mediazione nei casi in cui coinvolga soggetti appartenenti a Stati diversi.
La disciplina di dettaglio è poi demandata ai singoli Paesi e, come sappiamo, in Italia il provvedimento fondamentale in tema di mediazione civile e commerciale è il decreto legislativo n. 28 del 2010.
I rapporti tra mediazione e giudizio ordinario
L’ambito di applicazione della Direttiva è limitato alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, cioè quelle controversie in cui almeno una delle parti ha il proprio domicilio in un Paese dell’Unione europea diverso dalle altre.
Uno degli aspetti fondamentali su cui verte la Direttiva è la formazione dei mediatori. Tale esigenza nasce dal fatto che si vuole garantire che il procedimento di mediazione sia diretto da un soggetto che abbia un’adeguata preparazione professionale e che sia in grado di ascoltare le parti, dar loro suggerimenti pertinenti e guidarle consapevolmente le parti verso una soluzione soddisfacente della controversia.
Altro aspetto importante è quello che riguarda i rapporti tra mediazione e giudizio ordinario. Anche nei casi in cui le parti abbiano preventivamente adito un giudice, infatti, la disciplina europea mette a disposizione di quest’ultimo gli strumenti per indirizzarle verso un procedimento di mediazione, attraverso un invito o un ordine, a seconda dei casi, e sempre che le circostanze concrete ne suggeriscano l’opportunità.
Le norme Ue in materia di mediazione: esecutività dell’accordo
La tutela dei diritti assicurata dalla mediazione non sarebbe effettiva se non ne fosse assicurata l’esecuzione, in caso di mancato adempimento di una delle parti a quanto concordato in sede di conciliazione.
Per questo motivo, il terzo aspetto su cui si focalizzano le norme Ue in materia di mediazione è proprio quello della esecutività del provvedimento, che può essere ottenuta anche mediante l’approvazione da parte di un pubblico ufficiale (come il notaio) o di un organo giurisdizionale (come il Presidente di un Tribunale).
Infine, la Direttiva sulla mediazione transfrontaliera si premura di tutelare la riservatezza del procedimento (impedendo, ad esempio, che il mediatore possa essere chiamato a testimoniare in giudizio su quanto emerso nel corso del procedimento) e garantisce alle parti il potere di instaurare, successivamente, un ordinario giudizio di cognizione sulla stessa controversia oggetto di mediazione. A tal fine, i termini previsti dalla legge per adire in giudizio sono sospesi per tutto il tempo necessario a svolgere la procedura di mediazione.