Decadenza: impossibilità di esercitare un certo diritto che si verifica quando il titolare resta inerte. Effetti della mediazione sull’istituto
Decadenza: definizione
La decadenza è un istituto fondamentale del diritto civile, la cui funzione primaria è di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici. La decadenza determina la perdita della possibilità di esercitare un diritto, un potere o una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge (decadenza legale) o dalla volontà delle parti (decadenza convenzionale).
Fondamento normativo della decadenza
La disciplina generale della decadenza è contenuta nel Libro Sesto del Codice Civile, Titolo V, in particolare negli articoli che vanno dal 2964 al 2969 c.c. Il fondamento del suo funzionamento risiede nella fissazione di un termine tassativo entro cui il titolare deve attivarsi. La decadenza, infatti, come anticipato, persegue l’esigenza obiettiva che alcuni atti siano compiuti in un tempo ristretto, senza avere riguardo alle circostanze soggettive dell’inerzia del titolare.
Funzionamento della decadenza
La decadenza quindi si produce quando il soggetto onerato non compie una certa attività. Se il titolare non compie l’atto previsto dalla legge, come la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, come stabilito dall’art. 1495 c.c. per la compravendita, il diritto o il potere d’azione si estingue definitivamente. L’unico modo per evitare la decadenza è, dunque, il compimento dell’atto stesso.
Tipologie di decadenza
Di decadenza comunque ne esistono due tipologie principali.
Decadenza legale, che a sua volta può essere stabilita:
– Decadenza convenzionale (art. 2965 c.c.): è stabilita dall’autonomia negoziale delle parti, ma può riguardare solo diritti disponibili e il termine concordato non deve rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto da parte del titolare.
Decadenza e mediazione
Chiarito in sintesi cos’è la decadenza e a cosa serve vediamo in che modo si intreccia con la mediazione, ricordando come la fase di avvio di una controversia e la tutela dei termini temporali (prescrizione e decadenza) è stata oggetto di importanti chiarimenti ad opera della Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) .
Effetto impeditivo della mediazione
Quando il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria, è fondamentale stabilire con esattezza il momento in cui l’avvio della procedura produce effetti sulla decadenza. L’art. 8, comma 4, del d.lgs. 28/2010, nella sua nuova formulazione, stabilisce chiaramente che:
“Dal momento in cui la comunicazione della domanda di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.”Questo significa che l’effetto impeditivo della decadenza per l’esercizio di un certo diritto, non scatta al mero deposito della domanda presso l’organismo di mediazione, ma solo quando la parte chiamata riceve la comunicazione e questa entra nella sua sfera di conoscenza. Solo a questo punto, l’azione compiuta (l’avvio della mediazione) è considerata equivalente a un atto giudiziale ai fini della tutela del diritto, impedendo la decadenza. Attenzione però, perchè l’efficacia della mediazione non si limita a un effetto interruttivo (per la prescrizione) o impeditivo (per la decadenza), ma garantisce anche che il tempo impiegato per il tentativo di conciliazione non penalizzi la parte istante. Se la procedura si conclude senza un accordo, il diritto rimane tutelato, assicurando alla parte il tempo necessario per adire le vie legali dopo il fallimento del tentativo conciliativo. Questa maggiore chiarezza normativa contribuisce a rendere “certa” la mediazione, non solo per la risoluzione alternativa delle controversie, ma anche per la tutela sostanziale e processuale dei diritti sottoposti a termini perentori.
Leggi anche: Mediazione: interruzione decadenza e prescrizione solo con la comunicazione dell’istanza
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