Cui prodest un rinvio della mediazione?

Se ci poniamo la domanda con lo stesso intento di Medea,  nella tragedia di Seneca, la risposta (colui al quale il crimine porta vantaggi, egli l’ha compiuto) sarebbe in questo caso  retorica,  potrebbe essere più  utile, allora, trasformala  nella seguente: a cosa serve un rinvio della mediazione, a cosa gioverebbe?
Proviamo a fotografare la situazione attuale.
Il contenzioso civile ha raggiunto quota 6.000.000 (circa) di procedimenti pendenti; 3.000.000 (circa) sono le cause annualmente intentate. Nel rapporto Doing Business 2011 della Banca Mondiale, che redige una graduatoria dei paesi dove è più facile investire e che vede l’Italia all’80° posto nella classifica generale (in discesa di quattro posizioni rispetto al rapporto precedente), i fattori considerati per la valutazione sono: le modalità di creazione d’impresa, i tempi e le procedure per un permesso di costruzione , le regole per l’assunzione dei lavoratori, i passaggi di proprietà, l’accesso al credito, la protezione degli investitori, l’efficienza del sistema fiscale, la facilità nel commercio internazionale, il funzionamento della giustizia per l’esecuzione giudiziaria dei contratti (Enforcing Contracts) , le procedure di chiusura di un’impresa.
A proposito del funzionamento della giustizia, l’Italia è al 157° posto (sui 183 paesi dello studio) contro il 6° posto della Germania, il 23° del Regno Unito e il 52° della Spagna.

 L’indicatore dell’esecuzione dei contratti è basato su tre sottoindicatori, ovvero il numero delle procedure per l’applicazione del contratto, i tempi richiesti per completare le procedure, e i costi necessari per espletarle. I valori per l’Italia di questi sottoindicatori sono rispettivamente 41- 1210- 29,9, ovvero di gran lunga al di sopra della media europea (Germania (30-394-14,4); Regno Unito (28-399-23,4); Spagna (39-515-17,2), etc…).

 A questa fotografia niente affatto incoraggiante si aggiunge un confronto con gli anni precedenti che certo non evidenzia un trend positivo, rebus sic stantibus. Da qui la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile con procedure alternative, che per il loro grado di risoluzione positiva (tra il 60 ed il 75%), sono atte ad invertire la tendenza.
Tutti i sani timori espressi dalle autorità (in dissonanza rispetto al gran numero di professionisti favorevoli) contrarie all’imminente entrata in vigore dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, nella sua totalità o parzialità per effetto del c.d. milleproroghe, sono comprensibili, non lo sono però le ragioni pretestuose e, a tratti, corporativistiche.
I temi della tutela dell’accesso alla giustizia, del non prolungamento dei tempi della stessa, o dell’incremento di onerosità, saranno ampliamente valutabili nel futuro, non sono e non possono essere ragioni di strenuo ostacolo nell’immediato.
Dalla sua entrata in vigore (del D.Lgs.) un notevole impianto, in termini di organismi, mediatori, professionisti, consulenti di parte, organizzazione logistica e tutto ciò che ne consegue, senza dimenticare l’Amministrazione, è stato attuato con notevole utilizzo di risorse umane ed economiche, nell’intento di arrivare per una volta pronti alla partenza, come si giustificherebbe un semplice rinvio temporale dal solo punto di vista dell’economicità dell’impegno stesso? Per non parlare della giustificazione etica morale e professionale di una scelta tanto attesa e ormai necessaria.
I dati oggettivi esaminati in apertura, tra i tanti altri riscontrabili, non consentono di attendere oltre e dimostrano che nessuna risposta alla domanda: ”a cosa gioverebbe un rinvio” è sufficientemente valida per continuare a contrastare uno strumento antico e attuato nella modernità dei paesi anglosassoni con enorme successo.
Non lo sono (valide risposte) la indisponibilità delle aule presso i Tribunali, la carenza di personale e risorse, l’esiguo numero di mediatori, la difficoltà già riscontrata dagli organismi di mediazione a dotarsi di copertura assicurativa, la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile per i molti procedimenti previsti.

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