Crediti di imposta mediazione: istituiti i codici tributo

Con due risoluzioni l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’istituzione di diversi codici tributo per crediti di imposta che riguardano la procedura di mediazione e gli avvocati del soggetto ammesso al gratuito patrocinio

Agenzia Entrate: i codici tributo in materia di mediazione

L’Agenzia delle Entrate con due distinte risoluzioni, entrambe datate 14 maggio 2024, ha comunicato l’istituzione di diversi codici tributo, che interessano la procedura di mediazione:

  • tre codici riguardano i crediti di imposta previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010 e relativi ai procedimenti di mediazione;
  • il secondo codice invece si riferisce al credito di imposta che spetta all’avvocato del soggetto che è stato ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita.

Codice tributo crediti di imposta procedura di mediazione

La risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2024 indica i codici tributo previsti per poter beneficiare dei crediti d’imposta di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 28/2010:

  • “7067” -“Credito d’imposta – incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – art. 20 del dlgs n. 28/2010;
  • “7068” – “Credito d’imposta – incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – art. 20 dlgs n. 28/2010;
  • “7069” -“Credito d’imposta – incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – art. 20 del dlgs n. 28/2010.

Si ricorda brevemente che il comma 1 dell’articolo 20 riconosce alle parti che raggiungano l’accordo di conciliazione un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione (per spese di avvio e per il primo incontro) fino all’importo di 600 euro. Sempre ai sensi dell’art. 20 comma 1, quando la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 comma 1 e quando è domandata dal giudice, alle parti è riconosciuto anche un credito d’imposta commisurato al compenso erogato al proprio avvocato per l’assistenza nella mediazione nei limiti previsti dei parametri forensi e comunque fino a 600 euro.

Il comma 3 dell’articolo 20 riconosce un ulteriore credito d’imposta, che viene commisurato al contributo unificato versato dalla parte per il giudizio che si è estinto dopo l’accordo di conciliazione nel limite dell’importo versato e non oltre 518 euro.

Il comma 4 rinasce infine agli organismi di mediazione un credito d’imposta commisurato questa volta all’indennità non esigibile dalla parte che è stata ammessa al gratuito patrocinio fino all’importo massimo annuale di 24.000 euro.

Si rammenta che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, che può essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sopra indicati devono essere inseriti nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati”.

Codice tributo credito di imposta avvocato parte ammessa al patrocinio gratuito

La risoluzione n. 24/E del 14 maggio 2024 indica invece il codice tributo che può essere utilizzato dall’avvocato della parte che è stata ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, se il difensore ha optato per il credito d’imposta.

Anche in questo caso il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo il codice tributo istituito per il credito di imposta degli avvocati: – “7070” “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater del dlgs n. 28/2010 e dell’art. 3 del decreto-legge n. 132/2014.

Come già visto per i crediti di imposta della mediazione, in sede di compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere inserito nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati”.

Leggi anche: “Riforma Cartabia: credito di imposta per parti e organismi di mediazione”.

Scarica Risoluzione n.23

Scarica Risoluzione n.24

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