Crediti di imposta mediazione: come fare

Il 31 marzo 2025 è l’ultimo giorno in cui è possibile inoltrare le istanze per i crediti di imposta previsti dall’articolo 20 del dlgs n. 28/2010

Cos’è il credito di imposta per la mediazione?
Il credito di imposta per la mediazione è un’agevolazione fiscale riconosciuta a chi partecipa a una procedura di mediazione. L’obiettivo di questa misura consiste nell’incentivare la risoluzione alternativa delle controversie, riducendo il carico di lavoro dei Tribunali.

Le norme di riferimento per i crediti di imposta in materia di mediazione sono i seguenti:
– Art. 20 D.Lgs. 28/2010: disciplina il credito di imposta per la mediazione;
– D.M. 1 agosto 2023: stabilisce modalità e criteri di concessione;
– Art. 4, 5 e 6 del D.M. 1 agosto 2023: dettagliano le procedure di richiesta.

Come utilizzare il credito
Il credito di imposta che viene riconosciuto a chi accede alla mediazione può essere utilizzato in compensazione fiscale tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Se non viene utilizzato in compensazione, non può essere richiesto sotto altra forma.

Chi può richiedere il credito di imposta
Possono beneficiare del credito di imposta:
– le persone fisiche (privati cittadini);
– le persone giuridiche (aziende, enti e società).

Il beneficio si applica se la mediazione si conclude con un accordo e, in misura ridotta, in caso di mancato accordo.

Importi riconosciuti
L’agevolazione fiscale rappresentata dal credito di imposta viene commisurata:
– all’indennità pagata all’organismo di mediazione: fino a 600,00 euro in caso di accordo, importo che viene ridotto della metà se la procedura si conclude senza l’accordo;
– al compenso versato al proprio avvocato: fino a 600,00 euro in caso di accordo, cifra che viene ridotta della metà se la mediazione si conclude senza un accordo. Il compenso dell’avvocato però deve rispettare i parametri professionali previsti dalla legge.

Limiti annuali (h3)
Il credito d’imposta, cumulabile fino a 600 euro per ogni singola procedura, è soggetto però ai seguenti limiti annuali:

  • 2.400,00 euro per le persone fisiche;
  • 24.000,00 euro per le persone giuridiche.

Se una parte partecipa a più mediazioni nello stesso anno, deve presentare un’unica domanda annuale per il riconoscimento del credito, facendo attenzione a non sforare i suddetti limiti annuali.

Credito di imposta commisurato al contributo unificato
Ai suddetti crediti di imposta si va ad aggiungere un credito aggiuntivo, che viene commisurato al contributo unificato versato nel procedimento giudiziario fino all’importo di 518,00 euro solo se il giudizio si estingue a seguito di un accordo raggiunto in mediazione.

Come presentare la domanda
La richiesta per ottenere i crediti di imposta suddetti e relativi alla procedura di mediazione deve essere inoltrata esclusivamente online, tramite la piattaforma ministeriale disponibile all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/, utilizzando l’applicativo dedicato “Istanza credito di imposta”.

Questi i passaggi previsti per la presentazione la domanda

  1. Accedere alla piattaforma con SPID, CIE o CNS
  2. Selezionare la tipologia di mediazione (obbligatoria, demandata, ecc…)
  3. Inserire nell’istanza i dati richiesti, tra cui:

– numero dell’Organismo di Mediazione;

– data e numero del procedimento;

– dichiarazione di valore dell’accordo;

– materia trattata ai fini statistici.

– indirizzo PEC per le comunicazioni.

  1. Invio della domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.

Scadenza per le domande
Per le mediazioni concluse nel 2024, la domanda deve essere presentata quindi entro il 31 marzo 2025. Il Ministero della Giustizia esamina la richiesta e comunica l’importo riconosciuto entro il 30 aprile dell’anno in cui è stata presentata la domanda.

Leggi anche: Mediazione: guida alla piattaforma per il recupero dei crediti d’imposta

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