
La pandemia in corso da Coronavirus, dopo il devastante impatto sulla salute e sulla vita delle persone, metterà sicuramente a dura prova il tessuto produttivo del nostro Paese e l’operatività delle imprese; il rischio è infatti quello del cd. “fallimento sistemico”, ovvero la chiusura generalizzata delle imprese, con inevitabile ripercussione sull’intero sistema economico e sulla realtà sociale non solo degli imprenditori ma anche dei dipendenti e delle loro famiglie.
Tuttavia, cessata l’emergenza, nel momento in cui tutte le energie dovrebbero convergere verso la ricostruzione di un sistema così profondamente lacerato, la già faticosa ricostruzione rischia di essere paralizzata dal conflitto che a vari livelli si profila in ogni aspetto della vita sociale e produttiva, investendo istituzioni, pubblica amministrazione, sistema sanitario pubblico e privato, cittadini e chiaramente il settore commerciale e produttivo.
Un conflitto di tale portata non può certamente essere fronteggiato con i tradizionali strumenti giurisdizionali, dato che oggi più che mai i soggetti a vario titolo coinvolti hanno necessità di una risposta rapida e risolutiva, laddove invece l’attuale sistema giustizia, già di per sé lento e farraginoso, vede bloccate l’introduzione di nuove domande e rallentate quelle già in corso.
Questi i quesiti, a mio avviso centrali, per focalizzare criticità ed al contempo possibili soluzioni:
- può il diritto concorsuale, con gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, costituire un valido strumento per evitare l’impoverimento generalizzato dei cittadini ed il blocco delle attività commerciali e produttive?
- disponiamo degli strumenti, economici e giuridici, idonei ad evitare il fallimento sistemico delle imprese ed evitare che il disagio crescente sfoci in un conflitto tale da paralizzare le aule di giustizia senza ottenere risultati significativi?
- Quali possono essere le risposte immediate per impedire la paralisi del sistema e porre le basi per la ripartenza?
Inidoneità dell’attuale diritto concorsuale a gestire la crisi aggravata dal COVID-19
Opportunamente il legislatore ha differito l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) al 1° settembre 2021. Infatti, introdurre il sistema delle c.d. misure di allerta volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese sarebbe inconcepibile in un momento caratterizzato da una crisi mondiale senza precedenti che colpisce duramente anche le imprese sane.
È però certo che l’attuale diritto concorsuale non è intrinsecamente idoneo a gestire la crisi sistemica in corso, essendo stato pensato per assistere la fase patologica delle imprese in un mercato sostanzialmente sano e quindi in grado di liquidare rapidamente quelle non più competitive. In un’epoca di generalizzato blocco della produzione e della liquidità il mercato non riesce più a svolgere la sua funzione regolatrice ed impedire che le aziende in crisi di liquidità diventino facile preda di speculatori senza scrupoli o, peggio, di gruppi che agiscono al di fuori della legalità. [1]
Incentivazione delle procedure di sovraindebitamento e ruolo degli OCC
L’unica via d’uscita è dunque quella di potenziare quegli strumenti complementari alla giurisdizione, che già da tempo si sono rivelati preziosi nell’offrire una risposta rapida e risolutiva alla domanda di giustizia dei cittadini.
Nell’ambito della crisi d’impresa la soluzione migliore, sostenuta peraltro da un consenso generalizzato della dottrina[2], è quella di rendere utilizzabili, anche per le imprese assoggettabili a fallimento, gli Organismi di Composizione della Crisi in tutte le situazioni di crisi originate o comunque aggravate dal Covid-19, anticipando, del Codice della Crisi, l’entrata in vigore della parte che riguarda l’utilizzo “dell’Organismo di Composizione della Crisi in sede di contrasto al Covid-19, che diventerebbe perciò OCC-Covid-19, come uno strumento di accompagnamento dell’imprenditore attraverso la crisi generata dalla pandemia”.
Del resto, solo il potenziamento degli istituti già preposti al sovraindebitamento può rendere più efficace l’azione pubblica di sostegno delle imprese, rappresentando, soprattutto in questo momento storico di inaccessibilità dei Tribunali, un valido e forse unico punto di riferimento per coloro che versano in una situazione di crisi economica.
I vantaggi dell’utilizzo degli OCC sono evidenti sia per i cittadini che per gli imprenditori:
- concentrazione in un’unica procedura di tutte le controversie generate dalla propria situazione di crisi, incluse le procedure esecutive, evitando il proliferare del contenzioso, aggravi di costi e gestione disorganica delle problematiche spesso foriera di risultati anche iniqui tra i creditori;
- la possibilità di ripartire (fresh start): il debitore, liberato dal peso dei debiti, può riorganizzare la propria vita economica e dare il proprio contributo alla società, anziché rappresentarne un peso.
Incentivazione delle procedure di Mediazione
Nell’ottica di gestire il contenzioso attraverso strumenti alternativi alla giurisdizione, non può che essere ulteriormente incentivato il ricorso alle procedure di mediazione, sempre più apprezzate negli ultimi anni da parti, professionisti e consulenti perché concretamente in grado non solo di dirimere un conflitto già esistente ma di risolverlo proponendo soluzioni anche estranee alle tradizionali contrapposizioni processuali e talvolta in grado di riavviare rapporti già compromessi, a tutto vantaggio dell’auspicata ripartenza.
Riprendendo le parole del “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione”, frutto del lavoro del gruppo di esperti coordinati dalla Prof. Paola Lucarelli che operano all’interno del Tavolo sulle procedure stragiudiziali in materia civile e commerciale istituito presso il Ministero della Giustizia, la soluzione, soprattutto in questo periodo, è quella di confidare nella negoziazione e nella mediazione, che costituiscono la “sponda di soccorso e assistenza di tutti quei cittadini e di quelle imprese che hanno bisogno di trovare una soluzione celere per la gestione dei loro conflitti che, se già pendenti presso i giudici del Paese vedranno rinviarne necessariamente l’esito, se ancora non azionati rimarranno senza risposta per lungo tempo.”
Conclusioni
In conclusione, dalla attuale crisi possiamo uscirne solo valorizzando appieno l’autonomia privata e la capacità di autodeterminazione delle parti coinvolte, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi o degli Organismi di Mediazione per affrontare crisi da sovraindebitamento o conflitti di natura diversa generati dalla pandemia.
Ciò è
indispensabile in questo particolare momento per favorire un confronto
costruttivo e per raggiungere soluzioni strategiche a vantaggio di tutti, ma è
anche l’idea della giustizia del futuro.
[1] Stefano Elli, “Turismo, arrivano le offerte predatorie sugli alberghi vuoti”, Il Sole 24 ore, 24 aprile 2020;
[2] Giuseppe Limitone, “L’accompagnamento fuori dalla crisi con l’aiuto dell’OCC-COVID-19”, ilcaso.it, 18 aprile 2020. Nella stessa linea Fabio Cesare, che sottolinea il fatto che sino ad oggi il legislatore dell’emergenza si è occupato del fallimento, del concordato e degli accordi di ristrutturazione del debito, ma non di sovraindebitamento, e quindi se ne dovrebbe occupare in sede di conversione dei provvedimenti emergenziali varati (Fabio Cesare, “Le nuove frontiere del sovraindebitamento nella pandemia”, Giuffrè Editore, Il Fallimentarista, Focus del 14 aprile 2020).