La riforma Cartabia prevede conseguenze processuali ed economiche nei confronti della parte che non partecipa alla mediazione senza un motivo valido
L’importanza delle parti per il successo della mediazione
La riforma Cartabia ha valorizzato la mediazione e la partecipazione diretta delle parti alla stessa. Questa procedura del resto è stata introdotta nel nostro ordinamento per favorire la ripresa del dialogo tra le parti e per riconoscere ai protagonisti della lite la libertà di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi.
Nella mediazione le protagoniste sono le parti, non l’organismo di mediazione e neppure gli avvocati o il mediatore. Quest’ultima figura ricopre soprattutto un ruolo di facilitatore. Il suo compito principale è quello di ascoltare le ragioni che sono alla base delle richieste delle parti e collaborare per consentire alle stesse di trovare un accordo amichevole.
Chiare quindi le ragioni per le quali la riforma ha previsto regole e conseguenze più severe nel caso in cui una delle parti dimostri una scarsa collaborazione.
Conseguenze della mancata accettazione della mediazione
La norma del decreto legislativo n. 28/2010 che occorre analizzare per comprendere che cosa accade quando una delle parti in lite rifiuta la mediazione è l’articolo 12 bis.
La norma, intitolata “Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione” prevede effetti negativi di vario tipo nei confronti del soggetto che non partecipa alla procedura di mediazione.
Una scelta davvero controproducente considerati i vantaggi che presenta la mediazione presso una delle sedi di ADRcenter.
Mancata partecipazione al primo incontro: argomenti di prova
Il primo comma prevede che dal comportamento della parte che non partecipa al primo incontro del procedimento di mediazione senza un giustificato motivo, il giudice possa desumere argomenti di prova.
Il giudice quindi nel giudizio successivo, che verrà eventualmente instaurato dopo la mediazione o che proseguirà (perché già avviato prima della domanda di mediazione), potrà dare un peso alla condotta non collaborativa della parte.
L’articolo 116 del codice di procedura civile al comma 2 prevede in effetti la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova anche dal contegno delle parti. Il giudice in sostanza può ricavare dal comportamento delle parti elementi utili per valutare altre prove o indizi.
L’argomento di prova non ha infatti un valore probatorio autonomo, anche se una parte della giurisprudenza non esclude che il giudice possa fondare la sua decisione solo sugli argomenti di prova.
Sanzioni economiche per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria
Nel proseguire l’analisi della norma, il secondo comma dell’articolo 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede invece una conseguenza economica a carico della parte che non ha preso parte al primo incontro di mediazione senza una ragione valida, quando la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità della domanda.
In questi casi il giudice condanna la parte al pagamento di una somma il cui importo è pari al doppio di quello previsto per il contributo unificato previsto per il giudizio.
Nella stessa ipotesi, ossia quando la parte non prende parte al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può prendere anche un’altra decisione, che è descritta nel comma 3 dell’art. 12 bis.
L’Autorità giudiziaria ha la facoltà di condannare la parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento di mediazione, a pagare in favore dell’altra una somma.
Detto importo, che il giudice determina in via equitativa non può essere però superiore al valore massimo delle spese di giudizio maturate dopo la fine del procedimento di mediazione.
Leggi questo articolo per comprendere invece quali sono i vantaggi della “Adesione alla mediazione”.