La riforma della giustizia, in tema di mediazione civile e commerciale, accoglie la richiesta di modificare le norme sul condominio per rendere la procedura più rispettosa della durata prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 pubblicato nella G.U. del 17/10/2022 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e che entrerà in vigore il 30 giugno 2023.
Il nuovo articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, indipendentemente dalla materia oggetto della domanda di mediazione, infatti al comma 1 prevede:
“Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.”.
Attualmente le procedure di mediazione in materia di condominio sono tra le più lunghe in termini di durata a motivo del dettato dell’art. 71 quater delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile che, rispettivamente ai commi 3, 4, 5 e 6, (ante riforma che entrerà in vigore a giugno 2023) recita:
“Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.”
Come potranno confermare gli organismi di mediazione, i tanti colleghi incaricati e le stesse parti coinvolte, in ogni fase della mediazione, infatti, fin dalla adesione alla convocazione quindi o fin dalla legittimazione al deposito della istanza (da giugno prossimo: “domanda”) ed in ogni fase successiva della mediazione, occorre verificare la volontà dell’assemblea condominiale da adottare con delibera a maggioranze, costitutive e deliberative, qualificate
I tempi necessari per l’adozione di tutte queste delibere rendono il procedimento di mediazione in materia condominiale notevolmente più lungo di quello delle altre materie di cui all’articolo 5 co 1bis del d.lgs. 28/2010 (dal 2023 ampliate alle nuove materie previste dalla riforma).
Si è giunti così alla modifica della riforma Cartabia, di cui accennavamo all’inizio di questo approfondimento, che al punto 2 dell’art. 2 (del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), prevede:
“Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3, le parole «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’artico-lo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»”
ovvero
Art. 5 -ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio).
- L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Buone mediazioni condominiali.