In base al nuovo comma 4 bis dell’art, 8 dlgs n. 28/2010 la delega al terzo per sostituire la parte in mediazione non necessita della firma autenticata
Correttivo Cartabia: aggiornamenti sul procedimento di delega a terzi
Il più recente intervento normativo Cartabia, incluso nel decreto legislativo n. 216/2024, ha apportato modifiche significative all’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che regola il procedimento di mediazione. In particolare, il correttivo ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 8, con l’obiettivo di disciplinare come conferire la delega a una terza persona per partecipare a un incontro di mediazione al posto della parte interessata.
Questa modifica si è resa necessaria poiché, secondo il comma 4 dell’art. 8, le parti possono partecipare a un incontro di mediazione tramite un delegato, in presenza di motivi giustificati. Tale delegato deve essere informato sui fatti e possedere i poteri necessari per risolvere la disputa. Inoltre, la norma stabilisce che il mediatore può richiedere ai delegati di dichiarare i loro poteri rappresentativi e di annotarli nel verbale dell’incontro.
Delega a terzi e autenticazione della firma: posizione della Cassazione e divergenze
Dopo aver delineato le regole sulla delega a terzi, è importante precisare che l’aggiunta del nuovo comma 4-bis e la definizione dei requisiti formali e sostanziali della delega si sono rese necessarie a causa delle opinioni contrastanti emerse in seguito alla sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, già prima della riforma del 2022, le parti potevano farsi rappresentare da un soggetto terzo appositamente delegato durante la procedura. Tuttavia, la Cassazione aveva stabilito che l’avvocato della parte in mediazione non poteva autenticare la firma sulla delega conferita a se stesso. Ciò perché l’autenticazione della firma sulla delega per la mediazione supera i poteri legali riconosciuti all’avvocato riguardo alla firma del cliente sulla procura alle liti.
Delega senza firma autenticata per sostituzione in mediazione
Considerando il comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, emerge chiaramente quale sia la forma richiesta per la delega. Il delegato deve infatti dimostrare al mediatore i propri poteri rappresentativi attraverso un documento scritto. Il mediatore deve registrare questa delega nel verbale e conservarne traccia nel fascicolo della mediazione.
In questo contesto interviene l’ultimo Correttivo, che ha voluto completare l’applicazione del principio di delega per evitare dubbi interpretativi che potrebbero portare alla dichiarazione di improcedibilità in assenza di una delega valida.
Pertanto, il comma 4-bis promuove una semplificazione e razionalizzazione delle ADR prevedendo che la delega per gli incontri di mediazione debba essere conferita tramite un atto sottoscritto con firma non autenticata e contenente gli estremi identificativi del delegante.
Con questa modifica, il legislatore ha risolto la controversia nata nella giurisprudenza riguardante i requisiti formali e contenutistici dell’atto di delega per partecipare alla mediazione e sulla necessità o meno di autenticare la firma del delegante.
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