Contributo unificato 2025: cosa cambia

La legge di bilancio 2025 impone il versamento del contributo unificato nell’importo minimo di 43,00 euro, in mancanza la causa non può essere iscritta

Contributo unificato: le novità della manovra 2025
Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore importanti modifiche al sistema di versamento del contributo unificato nei procedimenti civili. La riforma, prevista dalla Manovra di fine anno, introduce un importo minimo obbligatorio, il cui mancato pagamento impedirà l’iscrizione a ruolo della causa.

Contributo unificato minimo obbligatorio
La modifica normativa aggiunge il comma 3.1 all’articolo 14 del Testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115). Questo prevede che, nei procedimenti civili, è necessario il versamento del contributo minimo stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera a), pari a 43 euro. In mancanza, non sarà possibile iscrivere la causa a ruolo.

La norma specifica due situazioni:

  • Contributo pari o inferiore a 43 euro: l’importo deve essere interamente versato per procedere all’iscrizione a ruolo.
  • Contributo superiore a 43 euro: la causa può essere iscritta solo se la parte versa almeno 43 euro.

In entrambi i casi, la cancelleria è tenuta a verificare la correttezza del pagamento prima di procedere.

Chiarimenti del Ministero: circolare 29 dicembre 2024
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare n. 67 del 29 dicembre 2024, ha chiarito le modalità applicative della norma. La nota conferma che:

  • restano invariate le ipotesi di esenzione previste dalla legge;
  • la quantificazione del contributo unificato non subisce modifiche.

Quando il contributo dovuto supera i 43 euro e la parte versa solo la quota minima, si genera una parziale omissione. Questo importo residuo sarà soggetto a successivo recupero.

Recupero del contributo unificato
La Legge di Bilancio 2025 introduce anche un nuovo comma 3-bis all’articolo 248 del DPR 115/2002. La norma regola il recupero delle somme non versate, prevedendo procedure più stringenti. Se il pagamento non viene completato entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo, si attiva la procedura di riscossione automatica.

Questi i principali elementi di novità:

  • la cancelleria non invierà più un invito al pagamento tramite PEC;
  • l’importo residuo sarà direttamente iscritto a ruolo;
  • il debito comprenderà interessi legali e una sanzione prevista dall’articolo 16, comma 1-bis.

L’ufficio competente o Equitalia Giustizia emetteranno una cartella di pagamento. Il debitore dovrà saldare l’importo entro 60 giorni per evitare l’esecuzione forzata.

Implicazioni pratiche
La riforma mira a garantire il rispetto delle regole sul versamento del contributo unificato, riducendo le irregolarità. Tuttavia, l’impatto sulle attività degli avvocati e degli uffici giudiziari sarà significativo. Gli avvocati dovranno verificare attentamente gli importi versati dai clienti mentre gli uffici di cancelleria saranno chiamati a gestire più procedure di recupero crediti.

Una spinta alla mediazione
Questa modifica normativa segna un cambiamento rilevante nel rapporto tra cittadini e giustizia civile. Chi intende avviare una causa dovrà ora superare anche questo scoglio del versamento del contributo unificato e il rischio connesso di essere assoggettato a una procedura esecutiva di recupero delle relative somme non versate. Tutti questi elementi di novità, anche se finalizzati a un miglior funzionamento della giustizia, penalizzano e rendono più difficoltoso l’accesso alla giustizia. Da qui la necessità di prendere in considerazione i vari sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal nostro ordinamento, pensati per rendere meno oneroso, più rapido e più semplice il percorso che può portare a trovare la soluzione migliore per i protagonisti del conflitto.

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N.1

del registro al Ministero della Giustizia