Confermata l’esenzione di imposta di registro fino a € 50.000 nei verbali di conciliazione

Confermata l'esenzione di imposta di registro fino a € 50.000Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari per il combinato disposto dell’articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 (“Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”) e dell’articolo 26 del D.L. 104/2013(“Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale”, c. d. Dl istruzione).

Il comma 4 dell’art. 10 del citato decreto ha previsto la soppressione di tutte le «esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali».  Tale modifica ha generato seri dubbi interpretativi sull’applicabilità della norma anche per la Mediazione civile e commerciale.

A chiarire i dubbi degli operatori è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, al paragrafo 9.1, ha precisato che la nuova disciplina non riguarda le agevolazioni fiscali concesse in base all’art. 17,comma 3 del d.lgs 28/2010.

Circolare N.2 del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia dell’Entrate 

In particolare la Circolare chiarisce che il regime di favore in esame è «funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, e trova applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto».

Su tale argomento era già intervenuto il M.E.F, con nota prot. N. 2.225 del 05/02/14 precisando che le agevolazioni tributarie in esame devono “essere ritenute ancora vigenti, atteso che appare ragionevole ritenere che l’intervento del legislatori non avesse finalità di modificare, con un provvedimento di natura fiscale, il corretto svolgimento delle procedure (mediazione, separazione e divorzi e conciliazione giudiziale) in questione

Pertanto in un verbale di accordo di Mediazione che includa un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui all’art 17, comma3  d.lgs. n. 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. n. 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. n. 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000.

La circolare, infine, precisa anche al punto 9.3 che l’articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 non esplica effetti con riferimento ai trasferimenti immobiliari che vengano posti in essere in occasione del procedimenti di conciliazioni contenenti trasferimenti immobiliari rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 9, comma 9, L. 23/12/99, «sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69.

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