Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari per il combinato disposto dell’articolo 10 del D.Lgs. 23/2011 (“Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”) e dell’articolo 26 del D.L. 104/2013(“Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale”, c. d. Dl istruzione).
Il comma 4 dell’art. 10 del citato decreto ha previsto la soppressione di tutte le «esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali». Tale modifica ha generato seri dubbi interpretativi sull’applicabilità della norma anche per la Mediazione civile e commerciale.
A chiarire i dubbi degli operatori è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, al paragrafo 9.1, ha precisato che la nuova disciplina non riguarda le agevolazioni fiscali concesse in base all’art. 17,comma 3 del d.lgs 28/2010.
Circolare N.2 del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia dell’Entrate
In particolare la Circolare chiarisce che il regime di favore in esame è «funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, e trova applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto».
Su tale argomento era già intervenuto il M.E.F, con nota prot. N. 2.225 del 05/02/14 precisando che le agevolazioni tributarie in esame devono “essere ritenute ancora vigenti, atteso che appare ragionevole ritenere che l’intervento del legislatori non avesse finalità di modificare, con un provvedimento di natura fiscale, il corretto svolgimento delle procedure (mediazione, separazione e divorzi e conciliazione giudiziale) in questione
Pertanto in un verbale di accordo di Mediazione che includa un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui all’art 17, comma3 d.lgs. n. 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. n. 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. n. 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000.
La circolare, infine, precisa anche al punto 9.3 che l’articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 non esplica effetti con riferimento ai trasferimenti immobiliari che vengano posti in essere in occasione del procedimenti di conciliazioni contenenti trasferimenti immobiliari rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 9, comma 9, L. 23/12/99, «sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.645,69.
8 commenti
Evviva !!!
salve ,vorrei un chiarimento da un esperto,tra qualche gg mi dovro’ mettere d’accordo con l’altra parte che possiede il 50% della proprieta’. mi ha chiesto una somma irrisoria di 4000 euro,volevo sapere quanto andro’ a pagare di tasse per la transazione. certo di un vostro riscontro vi auguro una buona serata. saluti
L’agenzia delle entrate mi ha richiesto il contributo al 3% ( e ho pagato erroneamente), su una conciliazione effettuata dal giudice di circa euro 60.000 comprese spese legali. In seguito la parte debitrice non ha onorato il suo impegno e sono stato costretto a richiedere un decreto ingiuntivo per applicare ipoteca su immobili della debitrice. L’Agenzia delle entratemi mi a richiesto nuovamente il contributo al 3% non tenendo presente che è un decreto ingiuntivo a seguito della conciliazione effettuata dal Giudice.
Cordiali saluti.
Luigi
Ho appena concluso una conciliazione con un imprenditore che mi ha fatto dei lavori a casa, che pur non avendo alcun dritto pretendeva una cifra spropositata per lavori eseguiti. Ovviamente non ritenendo di dovergli dare tale cifra, ha ritenuto opportuno citarmi in tribunale. Comunque il problema non è questo perché alla fina c’è stata conciliazione. Mi chiedevo se oltre al deposito in tribunale della “sentenza” o meglio dell’accordo, la cosa andava registrata anche all’agenzia delle entrate. Si tratta di 8.500 euro quindi non ci dovrebbe ricadere alcuna tassa, ma il dubbio mi è venuto sulla decisione fatta dagli avvocati di non registrare la cosa all’egenzia delle entrate, ho avuto l’impressione che sia stato agevolato il richiedente che in tal modo non avrebbe pagato qualche tassa dovuta a quell’ente. Mi sbaglio? Era inutile a quel punto registrarla? Grazie
gli interessi sono considerati oltre i 50000 ai fini della registrazione tassata, cioè una ordinanza di proposta conciliativa del giudice di € 50000 oltre interessi DI € 1790 .la registrazione è tassata’
Vorrei chiedere se per un verbale di conciliazione senza trasferimento immobile il costo della registrazione è esente fino alla somma di euro 50000,00
Sì, è corretto. Per ulteriori informazioni può rivolgersi presso una sede di ADR Center
Salve,sono il proprietario di un terreno agricolo (da meno di 5 anni) dove é posizionata una antenna vodafon.
Ora questa agenzia mi ha fatto un offerta di 50000 euro per 30 sul diritto di superficie dove é istallata l’antenna.
Ora loro dicono che non c’è tassazione in caso di diritto di superficie, ma io ho letto che se si é proprietari da meno di 5 anni c’è una tassazione del 15/100.
Hanno ragione loro?ho io?
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.