La mediazione è condizione di procedibilità della domanda in diverse ipotesi, se questa condizione non viene soddisfatta la domanda in giudizio è improcedibile
La condizione di procedibilità è il principio che regola il rapporto della procedura di mediazione con il processo civile. In sostanza, in casi predeterminati dalla legge, la mediazione deve essere avviata prima di rivolgersi a un’autorità giudiziaria.
Questo perché il mancato avvio della mediazione prima del giudizio nei casi previsti causa l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Fatta questa premessa, in quali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda in giudizio? Vediamo nel dettaglio quali sono i casi previsti dal legislatore.
La mediazione è obbligatoria in diversi casi.
Nei casi sopra elencati, in cui la mediazione rappresenta la condizione di procedibilità della domanda, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, la procedura si considera avverata anche se il primo incontro delle parti davanti al mediatore si dovesse concludere senza accordo di conciliazione.
E se la mediazione non dovesse essere avviata? Che cosa accadrebbe in questi casi? Le risposte le fornisce ancora una volta il decreto legislativo n. 28/2010.
L’articolo 5 di detto decreto, al comma 2 dispone infatti che, nelle controversie che insorgono in una delle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, il mancato esperimento della mediazione debba essere eccepito dalla parte convenuta o rilevata dal giudice entro la prima udienza, a pena di decadenza.
Nell’ipotesi però in cui giudice rilevi che la parte onerata non abbia avviato la mediazione o che la pur avendola avviata, la stessa non si sia conclusa, lo stesso dovrà fissare una nuova udienza per verificare l’esito della procedura conciliativa. Se poi, in questa udienza di verifica, il giudice dovesse rilevare la mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, allora dichiarerà la domanda giudiziale improcedibile.
Quando invece la mediazione è condizione di procedibilità della domanda perchè disposta dal giudice, quest’ultimo, con la stessa ordinanza fissa anche l’udienza in una data successiva alla durata massima procedura, ossia dopo tre o sei mesi (articolo 6 del dlgs. n. 28/2010), per verificarne l’esito e dichiarare, in caso di mancato avvio, l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Parimenti, se la mediazione è obbligatoria perché prevista da un contratto o dal contratto costitutivo di un ente, ma il giudice o l’arbitro, su eccezione della parte (da sollevare entro la prima udienza) ne rilevi il mancato esperimento, dovrà fissare una nuova udienza, successiva al termine di durata della mediazione (tre o sei mesi), per verificarne l’esito e, in caso di mancato avvio, dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Leggi anche l’articolo correlato “Riforma Cartabia: le procedure alternative alla mediazione che soddisfano la procedibilità.”
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