Il procedimento di mediazione può concludersi in modo positivo se si raggiunge l’accordo, negativo se le parti non si conciliano
Il procedimento di mediazione: fasi
La mediazione, come emerge dalla formulazione letterale degli articoli che compongono il decreto legislativo n. 28/2010, è un procedimento e come tale si compone di varie fasi.
Deposito della domanda e avvio della mediazione
La prima fase è rappresentata dall’avvio della procedura. Essa può essere volontaria, se la mediazione è facoltativa; obbligatoria, se la procedura è prevista dalla legge come condizione di procedibilità (art. 5) o quando la mediazione è disposta dal giudice (mediazione demandata art. 5 ter). La domanda per avviare la mediazione, che può essere intrapresa per risolvere le controversie che abbiano ad oggetto i diritti disponibili in materia civile e commerciale, deve essere depositata presso l’organismo di mediazione territorialmente competente. Lo stesso può coincidere con uno degli organismi presenti nelle tante sedi territoriali di ADRcenter
Comunicazione della domanda di mediazione
Depositata la domanda di mediazione l’organismo provvede a comunicare alle parti diverse informazioni, tra le quali la data del primo incontro.
Primo incontro di mediazione
Il primo incontro di mediazione, al quale devono partecipare le parti personalmente (o un loro rappresentante munito di delega specifica e sostanziale se sussistono gravi motivi che impediscono la partecipazione diretta dell’interessato) è guidato dal mediatore. Costui descrive la funzione e le modalità in cui si svolgerà la mediazione e si adopera affinché le parti possano giungere subito a un accordo. Il primo incontro di mediazione può avere tre esiti diversi:
Incontri di mediazione
Il terzo esito del primo incontro di mediazione è quello più frequente. Nella realtà è molto difficile infatti che le parti raggiungano un accordo al termine del primo incontro di mediazione. Quando la controversia è complessa e durante gli incontri emerge la necessita di approfondimenti anche di tipo tecnico, gli incontri possono essere diversi e numerosi, nel rispetto ovviamente della durata massima di tre mesi prorogabile di altri tre. La richiesta di consulenti può essere sollevata dalle parti o dal mediatore, che può avvalersi a tale fine di tecnici iscritti negli albi tenuti dai tribunali. Nel corso dei vari incontri il mediatore ha anche la facoltà dei formulare una proposta di conciliazione: se le parti non riescono a trovare un accordo; e gliene hanno fatto richiesta comune durante il procedimento.
Conclusione procedimento di mediazione: esiti possibili
Compiute tutte le precedenti attività la mediazione può concludersi principalmente in due modi.
Le parti raggiungono l’accordo di conciliazione
Il mediatore forma il processo verbale e vi allega il testo dell’accordo. L’accordo di conciliazione al suo interno deve indicare il relativo valore e può prevede il pagamento di una somma di denaro per eventuali violazioni e inosservanze. Dal punto di vista formale l’accordo deve essere firmato dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri eventuali soggetti che hanno preso parte alla mediazione. Il mediatore certifica le firme e attesta l’eventuale impossibilità di qualcuno di procedere alla sottoscrizione, dopodiché lo deposita presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Il verbale che contiene l’accordo può essere redatto in formato digitale o analogico e in quest’ultimo caso deve essere redatto in tanti originali quante sono le parti che hanno preso parte alla mediazione, a cui si somma un originale che deve essere depositato presso l’organismo di mediazione. Nel caso in cui le parti concludano un accordo rientrante tra gli atti previsti dall’art. 2643 c.c e che riguardano beni immobili o diritti immobiliari lo stesso deve essere trascritto. Per procedere in questo senso però la firma apposta sull’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Le parti non raggiungono l’accordo di conciliazione
In questo caso il mediatore da atto dell’esito negativo della mediazione nel verbale, ma può anche formulare una proposta di mediazione da allegare, informando le parti delle conseguenze in caso di rifiuto (art. 13).
Leggi anche: “Trascrizione art. 2643 c.c. e mediazione”
N.1
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