Fermi restando i limiti che incontrano anche i privati al momento di stipulare una transazione e partendo dal presupposto per cui la conciliazione è possibile solo su diritti disponibili, occorre verificare l’eventuale responsabilità del preposto dalla PA derivante dall’aver raggiunto una transazione, invece di attendere l’esito di un’ordinaria causa giudiziale.
La legge sancisce difatti che: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali“[1].
Dunque, dal dato normativo è desumibile che se ci sarà responsabilità , questa ricorrerà solo quando la transazione è stata fatta in danno della PA con dolo o colpa grave. Pertanto, nel caso in cui sia dimostrabile la bontà della scelta, non sarà rilevabile alcun tipo di responsabilità in capo al preposto della PA.
Questa tesi è avvalorata dal Consiglio di Stato secondo cui: “illegittimamente il Coreco annulla la deliberazione comunale di approvazione della transazione alla quale il Consiglio comunale dichiara di voler addivenire e che avrebbe potuto costituire valido titolo di conciliazione giudiziale dinanzi al pretore, presso il quale era in corso una vertenza, in relazione alle prestazioni lavorative effettuate a contratto, per determinate ore giornaliere, in regime incontestato di locatio operis, che non possono rimanere senza retribuzione, a prescindere dai profili di eventuale responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori locali, poichè lo strumento transattivo costituisce in tal caso l’unica soluzione idonea a risolvere il contenzioso in atto a disposizione dell’ente locale“(Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3436).
A rafforzare la posizione del Consiglio di Stato soccorre la giurisprudenza della Corte dei Conti: “Costituisce atto che esprime discrezionalità di merito ed è, comunque, esente da colpa grave, la stipula di una transazione effettuata dal direttore amministrativo di un’università su conforme parere dell’Avvocatura dello Stato”.(Corte Conti, sez. II, 26 giugno 2002, n. 212/A).
La stessa giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite, riconosce espressamente che ” la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità , non può estendere il suo sindacato all’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l’insindacabilità , e può dare rilievo alla non adeguatezza di mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell’ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini“(cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. Unite 6.5.2003, n. 6851).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, d’altronde, ammette la possibilità di sindacare la scelta discrezionale, “solo ove questa presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità ovvero evidenti contraddizioni logiche“(cfr. Cons. Stato Sez. IVa 30.7.2003, n. 4409, Sez. Va 26.1.2000, n. 345 e Sez. IVa 20.10.1997, n. 1715).
Non solo, ma di fronte ad accuse di resistenza velleitaria in giudizio (altresì conosciuta come lite temeraria) la stessa Corte dei Conti riconosce “che la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza e la relativa responsabilità è da ritenere sussistente qualora per colpa consistita nella mancanza di normale prudenza nel prevedere l’esito della lite, venga posta in essere una condotta processuale avventata e priva di giustificazione“(Corte dei Conti Sentenza n. 938/2004 del 19 luglio 2004 – Sezione giurisdizionale Veneto).
Quali saranno allora le valutazioni della PA per decidere correttamente se optare o meno per il metodo conciliativo?
La risposta è presto data: si dovrà valutare se la scelta della transazione è:
1) di merito ossia discrezionale e, dunque, insindacabile;
2) non irragionevole, irrazionale o illogica;
3) non estranea alle finalità e metodologie istituzionali, dirette o indirette, dell’ente pubblico;
4) supportata da adeguate e oggettive valutazioni tecnico-giuridiche (che possono benissimo mancare in capo ad organi di governo in senso ampio) o da pareri (sia interni, come le funzioni consultive che l’art. 97 del T.U. degli enti locali attribuisce al segretario comunale, che esterni, come quelli resi dal legale che assista l’amministrazione).
Entro questi limiti e con la dovuta cautela, dunque, è possibile utilizzare la conciliazione anche da parte della PA.
Andrea Buti
[1] Art. dall’art. 3, comma 1
°, punto 1, lett. a) del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, recante “disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti”, di modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev