Conciliazione bancaria obbligatoria

La conciliazione bancaria obbligatoria non sarà soddisfatta come condizione di procedibilità solo dalla mediazione ma dal 30 giugno 2023 anche dall’ABF 

Controversie bancarie: ABF e mediazione civile obbligatoria

In caso di controversie aventi ad oggetto i contratti bancari i clienti possono percorrere due strade alternative:

  • rivolgendosi all’ABF ossia all’Arbitro bancario e Finanziario;
  • ricorrendo alla mediazione civile e commerciale a cui è obbligatorio rivolgersi se si ha intenzione di portare la propria banca in giudizio.

Fino alla riforma del processo civile il ricorso all’ABF rappresentava una facoltà per il cliente, che vi poteva ricorrere solo dopo aver avanzato un reclamo al proprio istituto di credito.

La riforma del processo civile però ha previsto che anche il ricorso all’ABF soddisfa la condizione di procedibilità obbligatoria se si decide di rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Vediamo quindi come funzionano questi due istituti che, nella forma rinnovata dalla legge delega n. 206/2021 e del decreto attuativo n. 149/2022 saranno in vigore, salvo imprevisti, dal 20 giugno 2023.

La mediazione obbligatoria 

La conciliazione bancaria obbligatoria, come accennato, è prevista perché condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Tale obbligatorietà è sancita dal D.lgs. n. 28/2010 che all’art. 5 comma 2 contempla tra le materie soggette alla procedura di mediazione i contratti bancari.

Materia che la riforma del processo civile, intervenuta pesantemente sull’istituto della mediazione, si è limitata a confermare, essendo la stessa già contemplata dalla norma. 

L’Arbitro Bancario Finanziario 

Come accennato, il ricorso all’ABF è sempre stato un rimedio alternativo per la risoluzione delle controversie in materia bancaria, a cui il cliente si poteva e si può ancora rivolgere se rileva che la propria banca non ha rispettato gli accordi contrattuali.

La riforma del processo civile ne ha valorizzato la funzione.

La condizione di procedibilità che prevede il preventivo esperimento di una conciliazione bancaria obbligatoria non è più soddisfatta con la sola mediazione, ma anche con il ricorso all’ABF.

Fino ad oggi la fiducia dei cittadini nei confronti di questo organismo è stata assai scarsa, forse perché percepito, in un certo senso, come un organismo non del tutto imparziale, ma di parte.

Da qui la scelta coraggiosa della Riforma Cartabia di parificarla in un certo senso alla mediazione, forse per superare questo pregiudizio verso un organismo composto in realtà da soggetti molto preparati in materia e capaci di prendere decisioni del tutto imparziali. 

Conciliazione bancaria obbligatoria: per quali contratti bancari?

Il termine “contratti bancari” utilizzato dalle norme che prevedono le soluzioni alternative di risoluzione delle controversie risulta a dire il vero poco comprensibile per i non addetti ai lavori perché assai generico.

Difficile quindi comprendere con precisione in quali casi è possibile rivolgersi all’ABF o all’Organismo di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità della conciliazione bancaria obbligatoria.

Per fortuna i dubbi vengono dipanati dal Testo Unico in materia bancaria e dal Codice civile, ma anche dalle decisioni dell’ABF e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il Testo Unico bancario contempla un’ampia gamma di contratti bancari, anche se quelli che più di frequente sono oggetto di controversia tra cliente e istituto sono quelli che riguardano il credito al consumo.

Occorre ricordare, comunque, che il TU stabilisce anche le regole precontrattuali e contrattuali degli accordi, tra i quali figurano gli obblighi informativi della banca verso il cliente nel rispetto della più completa trasparenza. Obblighi che, se violati, possono ben condurre a una richiesta risarcitoria.

Dalle pronunce dell’ABF emerge invece che tra i contratti sui quali i clienti si trovano più spesso a litigare con il proprio istituto bancario ci sono i conti correnti, le carte di credito o di debito e i mutui.

I contratti contemplati infine dal Codice civile e che, in caso di controversia richiedono l’esperimento preventivo di una conciliazione bancaria sono piuttosto limitati e disciplinati in via generica. Si ricordano in particolare il conto corrente e il deposito bancario.

 

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