Con la riforma Cartabia la mediazione conviene sempre di più

La mediazione dopo la riforma presenta numerosi e indubbi vantaggi rispetto a una causa civile in termini di costi, tempo e snellezza

Come la riforma Cartabia ha migliorato la mediazione

La mediazione ha visto la luce nel nostro ordinamento nel 2010. Le resistenze all’istituto all’inizio non sono state poche. Per diversi anni la mediazione non ha avuto il successo sperato dal legislatore.

Fino ad allora, chi era in lite con qualcuno aveva come principale punto di riferimento il giudice civile. Il potere di decidere il torto o la ragione era rimesso a questo soggetto terzo e imparziale.  

La riforma, nel modificare la mediazione, ha dimostrato di credere in una giustizia che rimette alle parti il compito di attivarsi e trovare una soluzione.

Era necessario però anche trovare idee per rendere questa procedura più attraente.

Chi ricorre alla mediazione in pratica deve avere dei vantaggi, che i tribunali non gli offrono.

Vediamo quindi, partendo da un esempio pratico, che la mediazione (che può essere avviata presentando la domanda in una delle sedi di ADRcenter) è più conveniente rispetto a un processo civile, nonostante le modifiche per renderlo più efficiente.

La mediazione, quando è obbligatoria, conviene di più

La mediazione può essere obbligatoria per legge, disposta dal giudice o volontaria.

La riforma Cartabia ha reso più appetibili tutti i tipi mediazione, riservando un trattamento particolare a chi raggiunge un accordo in mediazione quando la procedura è condizione di procedibilità della domanda e la stessa viene avviata prima di andare in giudizio o subito dopo che questo è iniziato.

Supponiamo di dover agire per chiedere un risarcimento del danno da responsabilità medica, che è una delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda e che il valore della controversia sia di 150.000,00 euro.

In un caso come questo cosa conviene? La mediazione o un processo in tribunale?

I numerosi vantaggi della mediazione

Chi decide di ricorrere alla mediazione sarà felice di sapere che gli atti del procedimento non sono sottoposti a formalità.

Scegliere la mediazione inoltre non impedisce il ricorso a procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, come quello previsto dall’articolo 696 bis c.p.c richiamato anche dalla legge Gelli Bianco n. 24/2017 in materia di responsabilità medica.

La riforma, per consentire alle parti di trovare una soluzione in tempi rapidi, ma non troppo stringenti, ha fissato la durata della mediazione in tre mesi, con la possibilità, se le parti trovano un accordo scritto, di prorogare la durata della procedura di altri tre mesi.

Le parti sono assistete dai loro avvocati solo nei casi in cui la mediazione è obbligatoria per le materie previste dall’articolo 5 o è domandata dal giudice.

Grazie alla riforma la mediazione si può svolgere inoltre anche in modalità telematica.

L’accordo raggiunto al termine della mediazione obbligatoria e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo per procedere all’esecuzione forzata, a quella in forma specifica, all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e all’iscrizione dell’ipoteca.

Chi non ha i mezzi economici per pagare un avvocato può chiedere il patrocinio gratuito anche per la procedura di mediazione, a condizione che in questa sede le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

L’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito può chiedere il compenso in denaro o sotto forma di credito di imposta.

Il verbale che contiene l’accordo raggiunto in mediazione è esonerato dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000,00 euro; se il valore è superiore l’imposta è dovuta solo per l’importo che eccede i 100.000,00 euro.

Per cui, se nell’esempio citato, le parti si accordano per l’importo richiesto a titolo di risarcimento danni di 150.000,00 euro, l’imposta di registro verrà calcolata solo su 50.000,00 euro.

La legge riconosce poi ai protagonisti della mediazione diversi crediti di imposta.

  • Per le parti che raggiungono un accordo fino a 600 euro di credito di imposta calcolato sulle indennità versate all’organismo di mediazione per le spese documentate e per l’indennità che comprende le spese di avvio e quelle del primo incontro.
  • Un ulteriore credito di imposta fino a 600 euro calcolato sul compenso pagato all’avvocato per l’assistenza in mediazione, sempre per le parti, se la mediazione è obbligatoria o domandata dal giudice.
  • I crediti di imposta appena visti sono ridotti alla metà se la mediazione non ha successo.
  • Un altro credito di imposta fino a 518,00 euro viene riconosciuto alla parte che ha avviato il processo e ha pagato il contributo unificato. Il beneficio è concesso fino all’importo complessivo pagato per il contributo unificato purché l’accordo di conciliazione raggiunto in mediazione conduca all’estinzione del processo intrapreso.
  • Agli organismi di mediazione viene riconosciuto un credito di imposta fino all’importo annuale di 24.000,00 euro per le indennità che non possono richiedere ai soggetti ammessi al patrocinio gratuito.

Per quanto riguarda infine i costi della mediazione per la vicenda portata ad esempio del valore di 150.000,00 euro in materia di responsabilità medica, ci si aggira attorno ai 3.000,00 euro, tenendo conto dell’aumento previsto per la complessità e per l’esito positivo della procedura.

Il processo civile offre gli stessi vantaggi?

Il processo civile non può reggere il confronto con la mediazione. Prima di tutto gli atti e i documenti che entrano a far parte del processo sono soggetti a formalità assai rigide, come la produzione degli atti in originale o in copia conforme, che necessitano della dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale.

Il processo civile si svolge poi attraverso fasi distinte, ognuna delle quali scandita da termini e atti scritti come citazioni, ricorsi, comparse, memorie, repliche e note da depositare in cancelleria o in modalità telematica.

Le udienze che si svolgono in tribunale non sono paragonabili all’ambiente protetto e riservato di un organismo di mediazione.

A tutto questo si aggiungono i costi, che sono i più svariati e che aumentano in base alla complessità e al valore della controversia.

C’è il costo per il contributo unificato, le spese vive per copie, documenti e certificati, per il compenso dell’avvocato e per il consulente, che nei casi di responsabilità medica è spesso elevato.

Per scendere nel pratico, solo il compenso dell’avvocato calcolato in base ai valori minimi delle tariffe vigenti nell’esempio di riferimento della responsabilità medica del valore di 150.000,000 euro supera i 10.000,00 euro.

Non sono previste agevolazioni fiscali particolari per chi avvia o prende parte a un processo se non in casi del tutto peculiari.

Ultimo aspetto negativo, la durata del processo, difficilmente inferiore ai due anni.

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