Dall’applicazione dei parametri forensi, alle clausole cc.dd. success fee, vediamo a quanto ammonta il compenso dell’avvocato in mediazione e i tempi di incasso.
Dal 2018, più precisamente a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero della giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018 che ha modificato il d.m. n. 55/2014, la mediazione ha dei nuovi parametri che possono essere utilizzati per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati che assistono le parti nel corso della procedura.
Si tratta di somme crescenti via via che la fase del procedimento avanza e variabili a seconda del valore della controversia portata in mediazione.
Spesso, ma – come vedremo meglio qui di seguito – non sempre, è proprio a tali somme che si fa riferimento nella quantificazione dei compensi legali. Occorre sottolineare che nel confronto con i compensi applicabili in giudizio, si deve tener conto dei tempi molto abbreviati caratteristici della procedura di mediazione che non può superare i tre mesi, a meno di diverso accordo delle parti, rispetto ai tempi molto più lunghi del giudizio.
Andando nel dettaglio, per l’attivazione della procedura di mediazione i parametri prevedono un compenso di:
Per la fase di negoziazione, invece, i parametri fissati dal d.m. n. 55/2014 sono i seguenti:
L’ultima fase della mediazione è quella della conciliazione, per la quale i parametri prevedono i seguenti compensi:
Ad esempio, per una controversia del valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, applicando alla lettera i parametri forensi il compenso che un avvocato può richiedere per l’assistenza legale in una procedura di mediazione chiusa con l’accordo è di 3.060. euro in tre mesi pari alla durata della procedura di mediazione. Per una lite di valore più elevato tra 260.001 e 520.000 il compenso sarà di 7.830 sempre in tre mesi.
Come accennato, in ogni caso, i parametri forensi non vietano all’avvocato e al proprio cliente di concordare un compenso differente rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione delle somme contemplate dal d.m. n. 55/2014.
I predetti valori, infatti, sono vincolanti solo per il giudice e, peraltro, lo sono in maniera tutt’altro che rigida: gli stessi, infatti, possono essere plasmati tenendo conto di diversi fattori riconducibili sostanzialmente alla complessità dell’incarico, che può giustificarne una diminuzione fino al 50% o un aumento fino all’80%.
Ciò posto, gli avvocati possono stipulare con i loro clienti, ad esempio, degli accordi di success fee, che in genere si aggiungono a un compenso minimo di base prevedendo un suo aumento nel caso in cui la mediazione giunga a buon fine.
In sostanza, si tratta delle clausole che prevedono che la parcella dell’avvocato sia, in misura più o meno significativa, condizionata al raggiungimento di un risultato favorevole per il cliente.
I compensi possono essere poi pattuititi in misura percentuale rispetto al valore dell’affare: ad esempio, a fronte di una controversia di valore dichiarato nell’istanza di mediazione pari a 10.000 euro, è possibile che l’avvocato chieda, per la partecipazione alla mediazione, un compenso pari al 5%, ovverosia pari a 500 euro.
La pattuizione di compensi a percentuale, in base al successo o con altre modalità è legittimata dall’articolo 13 della legge professionale forense che, al comma 3, sancisce che “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Applicando i criteri di success fee illustrati, in una controversia del valore di 100.000 euro, l’avvocato può concordare ad esempio un compenso fisso di 1.000 euro, una success fee del 5% di 5.000 euro se si trova un accordo in mediazione che soddisfa il cliente (a prescindere dall’ammontare dell’accordo) in tre mesi ovvero in caso di fallimento della mediazione applicare i compensi previsti in giudizio in tempi molto più lunghi.
Anche nel concordare il compenso dell’avvocato per la mediazione bisogna comunque tenere conto dei limiti in cui il patto di quota lite può ritenersi valido.
Infatti, se il legale è libero di concordare con il proprio cliente un compenso a percentuale sul valore dell’affare oggetto di mediazione, è anche vero che egli, in forza di quanto sancito dal successivo comma 4 dell’articolo 13 della legge professionale forense, non può percepire come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
Il che, con riferimento alla mediazione, vuol dire anche che, se è possibile stabilire un compenso su valore dichiarato della controversia, non è possibile stabilirlo in percentuale
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