Quando si parla di compenso dell’avvocato in mediazione, l’errore più frequente è considerare la procedura come una sorta di “anticamera” del giudizio, quasi fosse un passaggio minore o soltanto preliminare. In realtà, la mediazione è sempre più spesso una sede autonoma di soluzione del conflitto, nella quale il difensore svolge un’attività tecnica, negoziale e strategica ad alto valore aggiunto. Ed è proprio questa natura a renderla, in moltissimi casi, non solo utile per il cliente, ma anche economicamente razionale rispetto alla causa ordinaria.
Sul piano dei parametri forensi, oggi il riferimento corretto è il d.m. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Per il procedimento di mediazione e per la negoziazione assistita la tabella applicabile è la n. 25-bis, che distingue tre segmenti dell’attività professionale: fase dell’attivazione, fase della negoziazione e fase della conciliazione.
L’assistenza in mediazione richiede studio del caso, impostazione della strategia, valutazione dei rischi, gestione della controparte, conduzione della trattativa e, quando si raggiunge l’accordo, costruzione di un assetto negoziale stabile e giuridicamente corretto. Per questo i parametri dedicano alla mediazione una tabella autonoma, distinta da quella giudiziale: non si tratta di una semplice comparizione, ma di una vera attività difensiva e consulenziale, che spesso consente di chiudere il conflitto in tempi enormemente più contenuti rispetto al processo.
Ed è proprio qui che la mediazione mostra uno dei suoi punti di forza più convincenti: la capacità di concentrare in pochi mesi un risultato che, in giudizio, può richiedere anni. L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 prevede infatti che il procedimento di mediazione abbia una durata di sei mesi, prorogabile nei limiti di legge. Anche quando non si chiude subito, resta comunque uno spazio proceduralmente breve, controllabile e orientato alla definizione della lite.
Come funziona la tabella 25-bis per il calcolo del compenso? Per gli scaglioni di valore più comuni, i compensi medi previsti dalla tabella 25-bis sono i seguenti:
Ne deriva che, per una controversia di valore compreso tra € 26.001 e € 52.000, il compenso medio parametrico per una mediazione definita con accordo è pari a € 3.695, mentre per una controversia compresa tra € 260.001 e € 520.000 il compenso medio è pari a € 9.454. A questi importi vanno poi aggiunti il 15% per spese generali, oltre a CPA e IVA se dovute.
Se si guarda solo al numero finale, qualcuno potrebbe pensare che il compenso per una mediazione ben condotta non sia “basso”. Ma il punto vero non è questo. Il punto è il rapporto tra tempo, costo, risultato e rischio. In giudizio, il cliente sopporta normalmente tempi molto più lunghi, maggiore esposizione alle spese, maggiore imprevedibilità decisoria e spesso anche costi indiretti ben più elevati. In mediazione, invece, l’avvocato può costruire in tempi brevi una soluzione calibrata sul caso concreto, con margini di flessibilità che la sentenza non può offrire. L’idea, quindi, non è che la mediazione “costi poco”, ma che renda di più in proporzione al risultato ottenibile e al tempo impiegato. Questa è un’inferenza ragionata a partire dalla durata legale del procedimento e dalla struttura dei compensi parametrati per fasi.
Detto in termini più diretti: una buona mediazione può consentire al cliente di evitare anni di contenzioso e al difensore di valorizzare professionalmente, in un arco temporale ristretto, un’attività ad alta intensità tecnica e negoziale. È proprio questo uno dei motivi per cui la mediazione, letta bene, non impoverisce il ruolo dell’avvocato, ma lo esalta. Questa è una valutazione interpretativa, coerente con il fatto che la normativa disciplina la mediazione come procedimento autonomo e che i parametri le dedicano una tabella specifica.
Un altro punto importante, spesso trascurato, è che i parametri forensi non esauriscono il tema del compenso. La legge professionale forense, all’art. 13, afferma infatti che la pattuizione del compenso è libera. Il che significa che avvocato e cliente possono concordare il corrispettivo con criteri diversi: a tempo, in misura forfettaria, per singole fasi, per l’intera attività o anche a percentuale sul valore dell’affare o sul vantaggio prevedibile per il cliente.
Questo aspetto è particolarmente rilevante proprio in mediazione. La procedura, infatti, si presta molto bene a una preventiva chiarezza contrattuale tra professionista e assistito. È possibile concordare un compenso fisso per la preparazione e la partecipazione agli incontri, un compenso articolato per fasi oppure una componente premiale in caso di definizione favorevole della controversia. In altri termini, la mediazione consente spesso una più trasparente e moderna organizzazione del rapporto economico col cliente.
Sempre l’art. 13 della legge professionale forense consente un’ampia libertà nella costruzione del compenso. Per questo, anche in mediazione, è legittimo prevedere una pattuizione con una quota base e una componente aggiuntiva collegata al raggiungimento di un risultato utile per il cliente. In termini pratici, si può prevedere un compenso iniziale per l’attività svolta e una maggiorazione se la procedura conduce a un accordo soddisfacente.
Questa flessibilità rende la mediazione ancora più appetibile: il cliente percepisce che il difensore ha un interesse professionale all’effettiva costruzione del risultato, mentre l’avvocato può valorizzare la propria capacità di chiudere bene e rapidamente una lite. Anche qui, naturalmente, tutto deve essere impostato in modo corretto e trasparente sin dall’inizio.
La libertà di pattuizione incontra però un limite preciso. L’art. 13, comma 4, della legge professionale forense vieta i patti con i quali l’avvocato percepisca, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Dunque, è lecito commisurare il compenso al valore dell’affare o al vantaggio atteso; non è invece lecito trasformare il compenso in una partecipazione del difensore al bene o al diritto controverso.
Anche questo, però, non indebolisce affatto la convenienza della mediazione. Al contrario, ne rafforza la serietà: il compenso può essere modulato in modo intelligente e incentivante, ma resta sempre all’interno di un quadro professionale corretto, trasparente e coerente con la funzione dell’avvocato.
I parametri non stabiliscono quando l’avvocato verrà pagato. I tempi d’incasso dipendono dal contratto professionale con il cliente. Tuttavia, proprio perché la mediazione ha una struttura temporalmente contenuta, è molto più semplice prevedere acconti, saldi per fase, compensi legati all’esito o pagamenti collegati alla sottoscrizione dell’accordo. In pratica, la mediazione consente spesso una circolazione economica più rapida rispetto al contenzioso, nel quale il rapporto tra attività svolta, durata della causa e recupero del compenso tende a essere molto più dilatato. Questa è una valutazione pratica fondata sulla durata legale del procedimento e sulla libertà di pattuizione del compenso.
Sotto questo profilo, la mediazione conviene spesso non solo al cliente, che può chiudere prima il problema, ma anche all’avvocato, che può organizzare in modo più efficiente il proprio lavoro, il proprio flusso di cassa e la propria remunerazione. Non è una scorciatoia: è, molto spesso, una forma più evoluta di gestione professionale del conflitto. Questa è un’inferenza argomentativa coerente con il quadro normativo richiamato.
La mediazione non va letta come un’alternativa minore al processo, ma come uno strumento che, quando è ben utilizzato, consente di ottenere in tempi più brevi un risultato spesso più utile, più flessibile e più sostenibile della sentenza. Anche sotto il profilo del compenso professionale, il quadro normativo è oggi sufficientemente chiaro: esistono parametri aggiornati, esiste ampia libertà negoziale nella pattuizione con il cliente ed esiste uno spazio reale per costruire compensi coerenti con il valore della prestazione e con il risultato perseguito.
Per questo, più che chiedersi se la mediazione “renda meno” della causa, bisognerebbe chiedersi quante volte, invece, renda meglio: meglio per il cliente, meglio per i tempi, meglio per il controllo del rischio e, non di rado, meglio anche per la qualità e per l’efficienza del lavoro dell’avvocato. Questa conclusione è una sintesi valutativa del quadro normativo e parametrico vigente.
In base ai parametri forensi della tabella 25-bis, salvo diversa pattuizione con il cliente nei limiti dell’art. 13 della legge professionale forense.
Sì, in linea generale è possibile prevedere una componente premiale, ma resta vietato il patto con cui l’avvocato percepisca una quota del bene oggetto della lite o della ragione litigiosa.
Il riferimento è la tabella 25-bis del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022.
L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 prevede una durata di sei mesi, con proroghe nei casi previsti dalla legge.
N.1
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