La conciliazione è particolarmente indicata per la risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale, soprattutto alla luce dei molti vantaggi che è in grado di esprimere nello specifico settore legato ai diritti d’autore, ai brevetti ed ai marchi. Questi riguardano fondamentalmente la possibilità : i) di abbattere i costi generalmente molto elevati delle cause ordinarie; ii) di condividere le opere sottoposte a diritto d’autore; iii) di evitare liti in un settore ambiguo o di ottenere sentenze sfavorevoli; iv) di salvaguardare le relazioni commerciali e la reputazione dei contendenti e v) di designare come conciliatori persone particolarmente esperte della materia oggetto della lite.
Quanto all’abbattimento delle spese legali, il raffronto deve essere fatto con i costi enormemente alti che richiedono le controversie aventi ad oggetto i diritti sulla proprietà intellettuale. Tali spese vengono determinate non solo dalla lunghezza del processo, ma anche dalla necessità di avvalersi di consulenti tecnici e dalla stessa complessità della causa. In definitiva, è stato calcolato che la conciliazione in questo genere di liti può arrivare a costare anche un quarto del processo ordinario.
Per quanto riguarda il risultato della condivisione delle opere dell’ingegno, raggiungibile attraverso la conciliazione, esso scaturisce dall’assunto che si tratta spesso di opere di cui ciascun appartenente alla collettività può liberamente usufruire, senza che venga meno la loro utilizzabilità da parte di altri. Perciò, grazie alla conciliazione le parti possono offrire in licenza o altrimenti concedere le opere soggette a diritti d’autore, senza che il diritto vantato dal titolare su di esse diminuisca in maniera direttamente proporzionale all’utilizzo illegittimo dell’opera e senza che un giudice sia chiamato a giudicare sull’attribuzione dei relativi diritti.
Il ricorso alla conciliazione consente altresì di evitare le pericolose conseguenze di una controversia dai contorni ambigui condotta in un ambito legale, oppure di ottenere una sentenza contraria. Infatti, in un settore tecnologicamente così avanzato ed in continua evoluzione diventa sempre più arduo sostenere in giudizio tesi giuridiche sul diritto d’autore a volte estreme, che possono rivelarsi fallaci tanto per i clienti quanto per gli avvocati. Questi ultimi sono spesso chiamati a rispondere in caso di insuccesso per responsabilità professionale, come nel caso della causa riguardante la MP3.com.
La conciliazione diventa lo strumento giusto anche per evitare sentenze che, seppure in linea di principio dovrebbero essere favorevoli al titolare del diritto, in realtà possono essergli avverse a causa del mancato rispetto di particolari formalità processuali. Con la conciliazione, infatti, soprattutto se anche la controparte non può contare su una piena ragione di diritto, contano meno i formalismi e si giunge ad una giustizia di tipo più sostanziale.
La salvaguardia dei rapporti commerciali esistenti fra i soggetti in lite e la tutela della loro reputazione sono decisamente raggiunte grazie alla conciliazione, che si rivela meno formale e aggressiva del processo ordinario, senza contare che la soluzione finale è il frutto dell’accordo delle stesse parti in lite. Tutto ciò diventa più evidente nel settore della proprietà intellettuale, dove le parti sono spesso fra loro associate.
Infine, il meccanismo della conciliazione permette di dare un ruolo meglio definito al terzo neutrale con funzione di conciliatore, poichè le parti possono designarlo scegliendo fra persone particolarmente esperte della materia del contendere, così da avere una sorta di ‘conciliatore su misura’, che sia in grado di valutare le ragioni delle parti anche da un punto di vista tecnico e sappia creare soluzioni idonee a generare profitto alle parti.
A volte, però, il ricorso alla conciliazione nelle controversie riguardanti la proprietà intellettuale viene osteggiato sulla base di alcuni motivi ben precisi, tra i quali si rinvengono: a) la presunta volontà delle parti di risolvere la questione alla presenza di un giudice statale ed in un luogo formale come le aule di tribunale; b) la riluttanza delle parti a divulgare informazioni confidenziali nel corso delle negoziazioni nel timore che la controparte possa approfittarne illegittimamente; c) la predilezione degli avvocati esperti in questa materia all’approccio avversariale delle controversie ed alla loro erronea percezione che un esito positivo ottenuto a seguito di un processo ordinario metta maggiormente in risalto l’abilità dei difensori; d) la considerazione secondo cui la riduzione delle sentenze statali in materia di diritti legati alla proprietà intellettuale, soppiantate dagli accordi raggiunti durante la conciliazione, ne impedirebbe quello sviluppo e quel progresso derivante generalmente dall’attività interpretativa delle corti statali; e) l’opinione secondo la quale la richiesta di giustizia da parte del titolare di un diritto connesso alla proprietà intellettuale non può essere ridotta ad una mera negoziazione delle proprie ragioni con quelle della controparte con l’effetto di vedersi privato della stessa giustizia azionata e, infine, f) la convinzione che i casi sulla proprietà intellettuale di maggiore importanza per una certa impresa e di maggiore impatto sociale abbiano come sede naturale di risoluzione quella delle aule di giustizia piuttosto che quella della conciliazione.
In chiusura, dobbiamo riservare un ultimo accenno all’inserimento delle apposite clausole di devoluzione delle future liti alla conciliazione, più o meno articolate e complesse, fin dal momento della sottoscrizione del contratto. E’ quello il momento in cui le parti sono più propense a prevedere l’appianamento dei loro eventuali conflitti in un modo meno traumatico rispetto alla previsione ed alla messa in conto di un vero e proprio processo.
(Marco Perrini)
Articolo inserito in SOLUZIONI – Gennaio 2003